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Accordo di separazione: cos'è e quando serve?

Thea Ricci
Thea Ricci
2025-06-02 22:18:30
Numero di risposte: 6
I coniugi che vogliono separarsi, divorziare, modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, possono rivolgersi all’ufficiale dello stato civile del Comune, sottoscrivendo un accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, con l'assistenza facoltativa degli avvocati. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, mentre sia in ipotesi di separazione consensuale che di divorzio, è possibile inserire, nell’accordo stesso, l’obbligo di pagamento di un assegno periodico a carico di uno dei coniugi. Innanzi all'Ufficiale di Stato civile viene quindi sottoscritto l'accordo di separazione o divorzio e, trascorsi almeno 30 giorni dalla firma, entrambi i coniugi si dovranno ripresentare davanti allo stesso per confermare il primo accordo. Il costo è pari a 16 euro per il bollo, a cui va aggiunto l’eventuale onorario dell’avvocato. Ma non tutti possono separarsi e divorziare davanti all'ufficiale di stato civile, bensì soltanto se il matrimonio è stato celebrato in forma civile o in forma religiosa, il matrimonio celebrato all’estero è stato trascritto, uno dei due coniugi è residente nel Comune, non si devono avere figli minori di età, maggiorenni portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti.
Gerlando Parisi
Gerlando Parisi
2025-05-27 16:53:10
Numero di risposte: 6
Per un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, è possibile comparire direttamente davanti all'ufficiale di stato civile del Comune. E’ possibile sottoscrivere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio direttamente davanti all'ufficiale dello stato civile del comune, in questi casi l'assistenza degli avvocati è facoltativa. Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo: Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio, l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, potrà essere inserito nell'accordo stesso il pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno di mantenimento periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio. La sede competente a ricevere l’accordo è il comune di celebrazione del matrimonio in forma civile, celebrazione del matrimonio in forma religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, di residenza di uno dei coniugi. A seconda del procedimento attivato si ottiene la separazione consensuale oppure lo scioglimento con la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi. Successivamente alla separazione e al divorzio saranno aggiornati i relativi atti di stato civile e solo successivamente al divorzio verrà aggiornata la posizione anagrafica dei richiedenti.
Ortensia Parisi
Ortensia Parisi
2025-05-19 11:20:35
Numero di risposte: 7
La separazione non determina la cessazione del rapporto matrimoniale e pertanto marito e moglie mantengono la qualità di coniugi. Il vincolo matrimoniale, infatti, permane fino al provvedimento di divorzio. I coniugi possono riconciliarsi e, in tal caso, la riconciliazione fa cessare gli effetti della separazione. La separazione di fatto non fa venire meno i diritti e doveri sorti col matrimonio. La separazione legale dei coniugi, invece, incide sui diritti e sui doveri reciproci nascenti dal matrimonio. Per i coniugi, a seguito del provvedimento giudiziale, viene meno l’obbligo di coabitazione, di fedeltà, collaborazione e assistenza morale. Permane l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole, permane l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. Si scioglie la comunione legale il regime patrimoniale scelto dalla famiglia. Gli effetti della separazione cessano con la riconciliazione o con il provvedimento di divorzio.
Ludovico Marchetti
Ludovico Marchetti
2025-05-19 11:06:37
Numero di risposte: 11
La separazione consensuale è l'istituto giuridico che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi di comune accordo e concordando le condizioni. I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli. In particolare i coniugi, se sono d’accordo, possono chiedere di essere autorizzati a vivere separati, che i figli siano affidati a entrambi o con modalità condivisa, che la casa coniugale sia assegnata a uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa, di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio. Qualora i coniugi non riescano a raggiungere un siffatto accordo, ciascuno di essi potrà promuovere, a mezzo di legale, un giudizio per separazione giudiziale.
Piccarda Russo
Piccarda Russo
2025-05-19 09:15:22
Numero di risposte: 3
L’art. 12 del Decreto legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014 offre un'alternativa rapida ed economica che consente alle coppie che sono d'accordo per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazioni o divorzi, di addivenire allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, o suo delegato. Per avviare la procedura occorre presentare una richiesta congiunta al Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, volta al raggiungimento di un accordo consensuale di: a) Separazione personale b) Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio c) Di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Tale procedura può portare ad un accordo di natura consensuale che però non può avere ad oggetto patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate. Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni.