Un accordo di separazione omologato è titolo esecutivo?

Adriano Leone
2025-05-19 11:23:34
Numero di risposte: 8
L’accordo di separazione omologato, fa parte dei titoli esecutivi indicati all’articolo 474 Codice Procedura Civile e quindi, a tutti gli effetti, può essere posto alla base di un atto di precetto: a condizione, però, che consenta la precisa determinazione del “quantum debeatur”, come somma liquida ed esigibile.
La diatriba, che ha visto due ex coniugi incrociare le armi per tre gradi di giudizio, aveva preso il via dal ricorso del marito, che aveva attivato un’azione esecutiva nei confronti della ex moglie, ove ottenere la restituzione del 50% delle cifre da lui versate per estinguere il mutuo della casa, così come previsto dagli accordi che avevano portato all’omologa della sentenza di separazione.
Gli Ermellini hanno accolto solo in via di diritto quanto richiesto dal ricorrente, riconoscendo la valenza del titolo esecutivo al provvedimento di omologa, che possiede tutti i crismi per essere attivato, essendo stato stilato di fronte ad un pubblico ufficiale, ai sensi dell’articolo 2699 Codice Civile: e quindi formalmente ineccepibile.
In pratica però, detto titolo esecutivo può essere posto alla base di un atto di precetto, solo se in esso risulta precisata la somma dovuta, e non lasciata ad ulteriori e successivi calcoli per essere determinata.

Enrico Morelli
2025-05-19 10:46:25
Numero di risposte: 7
Il decreto del Tribunale omologa le condizioni di separazione concordate, in sede di separazione consensuale, costituisce titolo esecutivo.
L’accordo è dunque vincolante e in caso di violazione si può attivare la procedura di espropriazione forzata.
Le condizioni possono essere modificate, qualora sopraggiungano nuovi eventi che giustifichino la richiesta di modifica.

Artes Verdi
2025-05-19 10:25:27
Numero di risposte: 6
L'accordo di separazione omologato dal giudice è conforme per essere un titolo esecutivo ex articolo 474, comma 2, n. 3 c.p.c. e pertanto, può essere legittimamente posto alla base dell'atto di precetto se all'interno del titolo vi è la determinazione della somma dovuta e, di conseguenza, indichi un credito determinato o determinabile.
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza 5 giugno 2023, n. 15697 ha ritenuto che l'accordo di separazione omologato rivesta natura di titolo esecutivo.
In forza di tale scopo, la Corte ricorda che la Giurisprudenza e la Dottrina sono ormai concordi nel ritenere l'omologa di separazione a tutti gli effetti un titolo esecutivo, vale a dire che, in caso di inadempimento da parte di uno dei due coniugi, l'altro può agire in via esecutiva per ottenere le proprie ragioni.
Il provvedimento di omologazione è unicamente diretto a conferire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, il suddetto accordo omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all'articolo 474, comma 2, n. 3, c.p.c.
L'articolo 474 del Codice di procedura civile stabilisce che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
In particolare, il Collegio ha affermato con fermezza che il decreto di omologazione della separazione consensuale ha come scopo quello di dare efficacia definitiva alle condizioni previste nel ricorso fatto di comune accordo tra le parti.
La Corte di cassazione con ordinanza del 5 giugno 2023, n. 15697 è il principio affermato dalla Corte di cassazione.