L'accordo di separazione omologato dal giudice è conforme per essere un titolo esecutivo ex articolo 474, comma 2, n. 3 c.p.c. e pertanto, può essere legittimamente posto alla base dell'atto di precetto se all'interno del titolo vi è la determinazione della somma dovuta e, di conseguenza, indichi un credito determinato o determinabile.
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza 5 giugno 2023, n. 15697 ha ritenuto che l'accordo di separazione omologato rivesta natura di titolo esecutivo.
In forza di tale scopo, la Corte ricorda che la Giurisprudenza e la Dottrina sono ormai concordi nel ritenere l'omologa di separazione a tutti gli effetti un titolo esecutivo, vale a dire che, in caso di inadempimento da parte di uno dei due coniugi, l'altro può agire in via esecutiva per ottenere le proprie ragioni.
Il provvedimento di omologazione è unicamente diretto a conferire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, il suddetto accordo omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all'articolo 474, comma 2, n. 3, c.p.c.
L'articolo 474 del Codice di procedura civile stabilisce che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
In particolare, il Collegio ha affermato con fermezza che il decreto di omologazione della separazione consensuale ha come scopo quello di dare efficacia definitiva alle condizioni previste nel ricorso fatto di comune accordo tra le parti.
La Corte di cassazione con ordinanza del 5 giugno 2023, n. 15697 è il principio affermato dalla Corte di cassazione.