Separazione consensuale: conviene davvero?

Felicia Conti
2025-06-20 19:25:24
Numero di risposte: 3
I coniugi, rappresentati da un legale, possono chiedere se sono d’accordo di essere autorizzati a vivere separati. La Separazione consensuale è la procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni. I coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione possono chiedere la separazione con l’ausilio di un unico legale con ricorso congiunto diretto al Presidente del Tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi. La documentazione da presentare per la Separazione consensuale è esente da bollo. Contributo Unificato per entrambe le procedure.

Gilda Neri
2025-06-10 06:17:06
Numero di risposte: 3
La separazione di fatto non ha alcun valore legale ed i coniugi restano, quindi, inconsapevolmente sottoposti ai medesimi reciproci doveri derivanti dal matrimonio.
La separazione legale può fungere da causa per ottenere lo scioglimento del matrimonio mentre la separazione di fatto no.
La separazione di fatto, quindi, non fa acquisire lo status giuridico della separazione legale coniugale e pertanto non consente di divorziare, qualunque sia la durata della stessa.
Se si decide per la separazione consensuale i coniugi dovranno redigere una scrittura privata sottoscritta da entrambi nella quale l’accordo sull’allontanamento viene inequivocabilmente espresso.
Non è quindi sufficiente un accordo verbale.
Questo perché, in assenza della possibilità di dimostrare, con un documento l’accordo sulla separazione e sull’allontanamento dalla casa coniugale, il coniuge che rimane nella casa coniugale, in un successivo procedimento giudiziale, potrebbe sostenere che l’altro si è allontanato senza il proprio consenso violando l’obbligo di coabitazione e chiedendo per questo che gli sia addebitata la separazione, cosa che comporterebbe la perdita del diritto a ricevere un assegno di mantenimento e la perdita dei diritti successori.

Danny Longo
2025-06-09 06:28:02
Numero di risposte: 6
I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli.
La separazione consensuale è l'istituto giuridico che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi di comune accordo e concordando le condizioni.
I coniugi, se sono d’accordo, possono chiedere di essere autorizzati a vivere separati.
In particolare i coniugi, se sono d’accordo, possono chiedere che i figli siano affidati a entrambi o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l’affidamento esclusivo a uno dei genitori.
Inoltre, i coniugi possono chiedere che la casa coniugale sia assegnata a uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa.
I coniugi possono anche regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l’abitazione di uno dei genitori, l’altro genitore è di regola tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge.
La separazione consensuale è un'opzione che può essere conveniente per le coppie che sono in grado di raggiungere un accordo su tutti gli aspetti della separazione, poiché consente loro di evitare un lungo e costoso processo giudiziario.
Inoltre, la separazione consensuale può essere più rapida e meno costosa rispetto alla separazione giudiziale, poiché non richiede la presenza di un giudice e può essere gestita direttamente dai coniugi con l'aiuto di un avvocato.
Tuttavia, è importante notare che la separazione consensuale richiede il consenso di entrambi i coniugi e che, se non si raggiunge un accordo, sarà necessario ricorrere alla separazione giudiziale.

Dindo Monti
2025-05-28 08:59:21
Numero di risposte: 6
La separazione consensuale è uno strumento con il quale i coniugi, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
Tale accordo acquista efficacia a seguito del provvedimento di omologazione.
La separazione non determina la cessazione del rapporto matrimoniale e pertanto marito e moglie mantengono la qualità di coniugi.
Il vincolo matrimoniale, infatti, permane fino al provvedimento di divorzio.
I coniugi possono riconciliarsi e, in tal caso, la riconciliazione fa cessare gli effetti della separazione.
Con la separazione viene a crearsi una situazione in cui gli effetti del matrimonio sono, con i limiti anzidetti, temporaneamente sospesi tra i coniugi.
Gli effetti della separazione cessano con la riconciliazione o con il provvedimento di divorzio.

Mauro Ferrara
2025-05-19 14:45:28
Numero di risposte: 6
Con la separazione consensuale, dunque, marito e moglie conservano lo stato civile di coniugato in quanto il vincolo matrimoniale non viene sciolto ma solo sospeso in maniera transitoria.
Con la separazione, quindi, risulta sospeso l’obbligo di coabitazione e i coniugi sono autorizzati a vivere in abitazioni separate.
Ci sono, tuttavia, degli obblighi che continuano a sussistere e ai quali i coniugi non possono sottrarsi.
I coniugi sono obbligati all’ assistenza materiale.
Entrambi devono provvedere ai figli per ciò che concerne la loro educazione, la loro istruzione e il loro mantenimento.
Entrambe le parti conservano i diritti successori.
C’è però un eccezione, se la colpa della separazione viene imputata ad un coniuge in particolare, quest’ultimo non può vantare alcuna pretesa sul patrimonio dell’altro.
Dal punto di vista patrimoniale, con la separazione consensuale si scioglie la comunione tra le parti.
In merito alle restanti questioni di carattere economico, esse vengono disciplinate sulla base dell’accordo tra i coniugi che possono riguardare la divisione di beni comuni, l’assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell’altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.
L’immobile di residenza di solito viene assegnato al genitore che si fa carico dei figli, ovvero che passerà la maggior parte del tempo con la loro custodia, un atteggiamento volto a tutelare la loro sicurezza.
In assenza di figli, invece, la casa coniugale è del legittimo proprietario, perciò in regime di comproprietà sarà necessario vendere l’abitazione e dividerne il ricavato, altrimenti un coniuge potrà decidere di rimanere nell’immobile e liquidare il 50% del valore alla controparte.
Non appena inizia l’iter, gli effetti legali immediatamente evidenti sono quelli relativi allo status dei coniugi, dove il vincolo del matrimonio viene sospeso momentaneamente fino alla sentenza di divorzio.
In questo lasso di tempo, che intercorre tra separazione e divorzio, i coniugi possono avere un ripensamento e ritornare sulla propria strada.

Sesto Conti
2025-05-19 13:45:28
Numero di risposte: 4
Nel caso in cui il procedimento si svolga nella forma consensuale, i costi saranno identici a quelli previsti per la negoziazione assistita.
Le spese legali di una separazione, così come quelle di un divorzio, possono variare molto in base alla presenza o meno di figli, al valore di eventuali beni da trasferire o dell’eventuale mantenimento richiesto, nonché la complessità delle questioni da trattare.
Il percorso volto alla pronuncia del divorzio passa necessariamente attraverso la separazione personale: la separazione ed il divorzio sono infatti due diverse procedure, che implicano differenti attività ed incombenti a carico del legale che assiste il coniuge.
Le modalità con cui si può risolvere la crisi familiare sono molteplici ed in base alla procedura cambia anche il costo.
Nel caso in cui i coniugi non raggiungano un accordo sarà dunque necessario instaurare un procedimento vero e proprio dinanzi al Tribunale.
Per il compenso, quindi, non può che farsi riferimento alle prestazioni giudiziali, e quindi, alla tabella 2 del dm n. 55 del 2014.
La parte priva di reddito, ovvero tutti coloro che abbiano un reddito inferiore ad euro 11.746,68 euro annui potrà sempre avvalersi del gratuito patrocinio.
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