Accordo di separazione omologato: cosa significa?

Teresa Bianchi
2025-06-03 15:42:24
Numero di risposte
: 8
L'agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
Inoltre, con circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l'esenzione di cui al citato articolo 19 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Inoltre, sempre relativamente all'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, con l'ordinanza 17 febbraio 2021 n. 4144, la Corte di Cassazione ha affermato che:"l'esenzione (...) si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (...).
L'agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell'intento di regolare (...) i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge (...)".
Alla luce di quanto esposto, con riferimento alla fattispecie rappresentata nella quale, come affermato dall'Istante, la stipula del mutuo costituisce "condicio sine qua non' per dare esecuzione agli accordi di separazione" si ritiene che il contratto di mutuo stipulato dall'ex coniuge possa ricomprendersi tra i " 'contratti della crisi coniugale', la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi" e, pertanto, possa rientrare tra quelli che l'ordinanza n. 4144 del 2021, appena citata, considera "atti realizzativi degli accordi coniugali" che "debbono dunque farsi rientrare nella nozione di 'atti relativi al procedimento di separazione o divorzio' ex articolo 19 L. cit....".
Resta fermo che tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell'accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale.

Demi Martinelli
2025-05-30 21:23:45
Numero di risposte
: 4
L’accordo di separazione è un negozio giuridico cui si applicano le norme di diritto comune, in materia di contratti, comprese quelle relative all’annullamento per vizi del consenso e, per quanto specificamente ci riguarda, la violenza morale, ai sensi degli artt. 1434 e 1435 c.c.
Giova premettere che tale ipotesi si verifica allorquando uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sulla specifica capacità di determinazione del soggetto passivo che, in assenza di minaccia, non avrebbe concluso il negozio.
In quest’ottica, i requisiti della violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo.
Tanto premesso, è opinione condivisa in dottrina e in giurisprudenza che l’azione di annullamento per violenza morale sia astrattamente esperibile, in relazione al consenso prestato dai coniugi a patti negoziali conclusi in prossimità e/o in occasione della separazione consensuale omologata, anche all’esito di un procedimento di negoziazione assistita.
Nella prassi, sono, tuttavia, rare le occasioni in cui i giudici hanno ritenuto integrati gli estremi di un’ipotesi di violenza, invalidante il negozio giuridico.
Ultimamente, si registrano però maggiori aperture sul punto: in un recente precedente in materia la Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte territoriale che, nell’escludere la configurabilità della violenza morale, non aveva adeguatamente valorizzato l’esistenza di espresse minacce da parte del marito, pur accertate giudizialmente in sede penale, e la loro efficienza a coartare la libertà della ricorrente.

Adriano Leone
2025-05-19 23:38:02
Numero di risposte
: 8
L'accordo di separazione omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.
Per essere legittimamente posto a base dell'atto di precetto è necessario che il titolo azionato consenta la determinazione della somma dovuta e, dunque, indichi un credito determinato o determinabile.
L'accordo di separazione omologato riveste natura di titolo esecutivo.

Marianita Fontana
2025-05-19 23:17:30
Numero di risposte
: 5
L'accordo di separazione omologato dal giudice è conforme per essere un titolo esecutivo ex articolo 474, comma 2, n. 3 c.p.c. e pertanto, può essere legittimamente posto alla base dell'atto di precetto se all'interno del titolo vi è la determinazione della somma dovuta e, di conseguenza, indichi un credito determinato o determinabile.
L'articolo 474 del Codice di procedura civile stabilisce che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza 5 giugno 2023, n. 15697 ha ritenuto che l'accordo di separazione omologato rivesta natura di titolo esecutivo.
In particolare, il Collegio ha affermato con fermezza che il decreto di omologazione della separazione consensuale ha come scopo quello di dare efficacia definitiva alle condizioni previste nel ricorso fatto di comune accordo tra le parti.
In forza di tale scopo, la Corte ricorda che la Giurisprudenza e la Dottrina sono ormai concordi nel ritenere l'omologa di separazione a tutti gli effetti un titolo esecutivo, vale a dire che, in caso di inadempimento da parte di uno dei due coniugi, l'altro può agire in via esecutiva per ottenere le proprie ragioni.
Il provvedimento di omologazione è unicamente diretto a conferire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, il suddetto accordo omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all'articolo 474, comma 2, n. 3, c.p.c.
L'accordo in questione viene siglato tramite scrittura privata, con il supporto e la supervisione di un legale e pertanto, l'omologazione dell'accordo di separazione non è altro che la verifica e il controllo sulla legalità e l'idoneità dei termini di separazione definite dalle parti.
Dunque, il decreto di omologazione rappresenta un provvedimento emesso dal Tribunale che rende efficace un accordo di separazione consensuale.

Dino Montanari
2025-05-19 20:42:18
Numero di risposte
: 5
L’accordo di separazione omologato fa parte dei titoli esecutivi indicati all’articolo 474 Codice Procedura Civile e quindi a tutti gli effetti può essere posto alla base di un atto di precetto.
A condizione però che consenta la precisa determinazione del “quantum debeatur”, come somma liquida ed esigibile.
Il titolo esecutivo può essere posto alla base di un atto di precetto solo se in esso risulta precisata la somma dovuta e non lasciata ad ulteriori e successivi calcoli per essere determinata.
Il provvedimento di omologa possiede tutti i crismi per essere attivato essendo stato stilato di fronte ad un pubblico ufficiale ai sensi dell’articolo 2699 Codice Civile e quindi formalmente ineccepibile.

Ugo Ferraro
2025-05-19 19:58:43
Numero di risposte
: 6
Il tribunale omologa la separazione.
Nel verbale viene espressamente pattuito che il marito debba consegnare alla moglie la sua quota di proprietà dell'appartamento coniugale.
Se nel verbale di omologa della separazione quanto statuito non viene eseguito, il titolo, è suscettibile di apposizione della formula esecutiva per la notifica del precetto di obbligo di fare.
Viene depositato ricorso per la separazione dei coniugi dalla moglie.
All'udienza presidenziale, in presenza, la separazione giudiziale viene trasformata in consensuale, come da accordo a verbale sottoscritto.
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