Separazione consensuale: amichevole o conflittuale?

Roberta Amato
2025-05-27 05:41:51
Numero di risposte: 4
La separazione consensuale rientra nei procedimenti di volontaria giurisdizione, e rappresenta la scelta migliore per i coniugi che vogliano porre fine al loro vincolo coniugale, conservando un rapporto responsabile anche nei confronti della prole.
Una volta depositato il ricorso per separazione consensuale presso la cancelleria del Tribunale le parti dovranno comparire una sola volta davanti al giudice che, dato atto della loro volontà, provvederà ad emettere la sentenza di separazione sulla base del loro accordo.
I coniugi, mediante l’accordo sottoscritto nel ricorso, possono regolamentare anche questioni accessorie – che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere – come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, disciplinano ogni questione relativa alla sospensione del vincolo matrimoniale di carattere patrimoniale, dovendo garantirsi il mantenimento del coniuge debole, di carattere personale come l’assegnazione della casa coniugale, il diritto di visita, l’affidamento, l’istruzione ed il mantenimento della prole.
Ove, successivamente alla sentenza di separazione, ricorrano i presupposti è sempre possibile chiedere la modifica delle condizioni di separazione promuovendo relativo giudizio motivando e documentando la richiesta.

Sergio Mancini
2025-05-19 16:12:47
Numero di risposte: 3
Separazione consensuale e divorzio congiunto
L’oggetto segnalato fa parte di un elenco di oggetti interessati dalle ultime evolutive richieste dall’amministrazione del DGSIA e applicate alla versione SICID 6.07.03.
In particolare, i seguenti oggetti sono stati spostati da CC a VG e saranno dunque iscrivibili nel registro Volontaria
ex 111003 411671 Separazione consensuale e divorzio congiunto
ex 111010 411673 Modifica delle condizioni di separazione
ex 111011 411674 Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili
ex 111014 411675 Modifica delle condizioni di divorzio
ex 111021 411676 Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio
ex 111107 411677 Regolamentazione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale
ex 111109 411678 Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita’ genitoriale
ex 111214 411679 Fondo patrimoniale
ex 111215 411680 Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare
ex 111402 411681 Stato civile
ex 111403 411682 Dichiarazione di assenza o di morte presunta
ex 111404 411683 Adozione di maggiorenni
ex 111501 411684 Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio
ex 111502 411685 Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio
ex 111503 411686 Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio – domanda congiunta
ex 111504 411687 Matrimonio
ex 111604 411688 Istanza per la nomina del curatore speciale del minore
ex 111999 411999 Altri istituti di diritto di famiglia
ex 111201 411705 Fondo solidarietà ex L. 208/2015

Sesto Vitali
2025-05-19 15:50:00
Numero di risposte: 3
La separazione personale può essere di due tipi: separazione giudiziale, pronunciata dal tribunale su richiesta di uno dei coniugi, quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole, e separazione consensuale, che avviene per accordo delle parti. La separazione consensuale non ha effetto senza l’omologazione del giudice. L’omologazione è la convalida ufficiale della separazione effettuata dal tribunale, dopo aver verificato che le condizioni della separazione sono eque e conformi a diritto. L’accordo raggiunto dai coniugi per la separazione è un negozio giuridico di carattere familiare, al quale si applicano le norme relative al contratto, in quanto compatibili. La separazione personale consiste nell’interruzione di tutti i diritti e i doveri che i coniugi acquistano e assumono con la celebrazione del matrimonio, tranne quelli di assistenza e di reciproco rispetto. Gli effetti della separazione possono cessare automaticamente con la riconciliazione, che può avvenire in modo esplicito e, quindi, essere contenuta in un accordo formale, o in modo tacito, con la ripresa della vita in comune.

Nadia Ferrara
2025-05-19 13:14:52
Numero di risposte: 8
La separazione consensuale è uno strumento con il quale i coniugi, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
Tale accordo acquista efficacia a seguito del provvedimento di omologazione.
La separazione legale dei coniugi, invece, incide sui diritti e sui doveri reciproci nascenti dal matrimonio.
Per i coniugi, a seguito del provvedimento giudiziale viene meno l’obbligo di coabitazione, di fedeltà, collaborazione e assistenza morale.
Permane e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.
Gli effetti della separazione cessano con la riconciliazione o con il provvedimento di divorzio.
I coniugi possono riconciliarsi e, in tal caso, la riconciliazione fa cessare gli effetti della separazione.
La separazione non determina la cessazione del rapporto matrimoniale e pertanto marito e moglie mantengono la qualità di coniugi.
La separazione di fatto non fa veni meno i diritti e doveri sorti col matrimonio.
Permane l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole.
La separazione consensuale è uno strumento che richiede l'accordo dei coniugi, a differenza della separazione giudiziale che è una causa ordinaria.
Il vincolo matrimoniale permane fino al provvedimento di divorzio.
La separazione fa scioglie la comunione legale il regime patrimoniale scelto dalla famiglia.
Con la separazione viene a crearsi una situazione in cui gli effetti del matrimonio sono, con i limiti anzidetti, temporaneamente sospesi tra i coniugi.
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