Secondo la Suprema Corte, per accedere alla pensione anticipata, introdotta dalla riforma Monti-Fornero del 2011, non è più necessario il requisito di 35 anni di contribuzione effettiva. Ad esempio, una lavoratrice con 34 anni di contribuzione effettiva e 8 anni di contribuzione figurativa non poteva accedere alla pensione anticipata, nonostante avesse raggiunto i 41 anni e 10 mesi di contributi complessivi, poiché le mancava un anno di contribuzione effettiva. La Corte ha basato il suo ragionamento su due elementi chiave: Contributi figurativi: La pensione anticipata introdotta dal Decreto Legge 201/2011 si basa sul concetto di contribuzione utile, che comprende anche i contributi figurativi, rendendoli validi per raggiungere il monte contributivo richiesto. Questa interpretazione, che escludeva la contribuzione figurativa dai 35 anni, era stata confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 30265/2022. La nuova lettura della normativa Secondo i giudici, l’esclusione della contribuzione figurativa non è giustificata e porterebbe a un’applicazione restrittiva e iniqua della normativa. Infatti, con l’ampiezza della contribuzione richiesta per ottenere la pensione anticipata, includere la contribuzione figurativa appare più coerente con lo spirito della riforma. Tuttavia, le recenti sentenze di segno opposto, la 24916/2024 e la 24952/2024, hanno stabilito che il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva non è più applicabile. La Corte di Cassazione ha recentemente emesso due sentenze, la n. 24916/2024 e la n. 24952/2024, che segnano un punto di svolta nel diritto alla pensione anticipata. La nuova interpretazione offre una maggiore flessibilità ai lavoratori che, avendo contributi figurativi da disoccupazione o malattia, possono ora accedere alla pensione anticipata senza dover rispettare il limite dei 35 anni di contribuzione effettiva.