La facoltà di accredito e di riscatto dei periodi di maternità prevista dagli articoli 25 e 35, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 spetta a coloro che alla data del 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultino iscritti in servizio.
L’accredito è subordinato al possesso di cinque anni di contribuzione effettiva al momento della domanda di accredito.
Al raggiungimento di detto requisito concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti da attività lavorativa subordinata.
Il requisito in argomento non può essere perfezionato totalizzando la contribuzione accreditata in corrispondenza di periodi di lavoro subordinato con periodi di contribuzione versata nelle gestioni ART/COM e CD/CM, per attività autonoma.
Con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in Stati UE, Svizzera, Paesi SEE, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.