Il comma 6 dello stesso articolo prevede che, i contratti sono ricondotti alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle modalità di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5 del medesimo articolo.
– Tribunale di Roma, sentenza n. 2234/2018: ha stabilito che, in mancanza di una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà e della relativa documentazione, il contratto deve essere ricondotto alla durata prevista dall’articolo 2, comma 1, della Legge n. 431/1998.
– Tribunale di Roma, sentenza n. 13804/2022: ha confermato che il contratto transitorio privo dei requisiti di legge deve essere convertito in un contratto ordinario quadriennale.
– Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 3427/2022: ha ribadito che, senza le condizioni previste, il contratto transitorio diventa un contratto ordinario 4+4.
– Tribunale di Firenze, sentenza n. 2887/2023: ha affermato che il contratto di locazione transitorio, privo di documentazione e conferma delle esigenze, è nullo nella parte relativa alla durata e deve essere ricondotto alla durata quadriennale.
– Tribunale di Cosenza, sentenza n. 924/2024: ha dichiarato che il contratto di locazione transitorio non motivato è soggetto alla disciplina dei contratti ordinari di quattro anni più quattro.
– Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 1224/2024: ha stabilito che, in assenza di esigenze transitorie documentate, il contratto deve essere ricondotto alla durata legale di quattro anni più quattro.
– Tribunale di Pisa, sentenza n. 319/2024: ha affermato che la mancata documentazione delle ragioni giustificatrici della natura transitoria del contratto determina la sostituzione della pattuizione in deroga con la durata legale di quattro anni più quattro.
– Tribunale di Siracusa, sentenza n. 1383/2024: ha dichiarato che il contratto di locazione transitorio non motivato è nullo nella parte relativa alla durata e deve essere ricondotto alla durata ordinaria.
– Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 1223/2024: ha confermato che, in assenza di specifiche esigenze transitorie, il contratto deve essere ricondotto alla durata legale di quattro anni più quattro.
Alla luce di quanto esposto si può confermare che un contratto di locazione transitorio che non sia motivato da specifiche esigenze transitorie, né documentato come richiesto dalla normativa, è nullo nella parte relativa alla durata e deve essere ricondotto a un contratto di locazione ordinario della durata di quattro anni più quattro.