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Quanto tempo ci mette l'INPS per rispondere a un ricorso?

Maria Colombo
Maria Colombo
2025-10-23 07:03:45
Numero di risposte : 26
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Il ricorso giudiziario contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità può essere avviato solo entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa. In realtà, a causa del Covid-19 ci sono state delle novità: in base alla data di presentazione della domanda, il ricorso può essere avviato entro 9 mesi. Per poter avvalersi dell’accertamento tecnico preventivo, il cittadino che vuole impugnare il verbale sanitario deve farne richiesta prima di dare inizio al ricorso giudiziale. Un consulente tecnico d’ufficio (CTU), assistito da un medico legale dell’Inps, si occuperà dell’accertamento. Terminata la consulenza tecnica, fisserà poi un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente. Se non vi sono contestazioni e quindi vi è accordo fra le parti, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile. L’importante è agire in fretta, entro sei mesi dal ricevimento del verbale.
Davis Giordano
Davis Giordano
2025-10-11 16:44:01
Numero di risposte : 26
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Fatti salvi termini diversi, previsti da regolamenti interni alle amministrazioni o dalla legge stessa, viene indicato un termine generale di 30 giorni per la conclusione del procedimento, stabilendo anche una specifica responsabilità in capo all’amministrazione nel caso di mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti. In data 2 luglio 2010, con determinazione del Presidente n. 47, l’Inps ha definito il proprio regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti e la relativa tabella raggiungibili dai seguenti collegamenti. Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti Tabella dei termini di conclusione dei procedimenti Per quanto concerne i tempi medi di erogazione dei servizi si rimanda alla sottosezione monitoraggio tempi procedimentali
Demi Martinelli
Demi Martinelli
2025-10-07 10:00:10
Numero di risposte : 20
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Sei mesi, dodici mesi, perfino diciotto mesi per ottenere una risposta. I tempi medi variano dai 6 ai 12 mesi, con punte di 18. 6 mesi per le pratiche più semplici, 12 mesi per domande più complesse, 18 mesi (o più) nei casi di ricorsi e verifiche aggiuntive. Non esiste un termine unico, ma i tempi medi variano dai 6 ai 12 mesi, con punte di 18. Se l’INPS impiega mesi a rispondere, al cittadino non è concesso lo stesso margine di tolleranza.
Noemi Ferrari
Noemi Ferrari
2025-09-26 17:20:02
Numero di risposte : 23
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La circolare sottolinea che il ricorso amministrativo può essere presentato alla sede territoriale entro 90 giorni dalla data della sua ricezione, ridotti a 30 nei seguenti casi: ricorsi ai Comitati di Vigilanza; ricorsi relativi a prestazioni previdenziali ed entrate contributive del Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e al Fondo per gli sportivi professionisti; ricorsi relativi a diniego di trattamento di integrazione salariale ordinaria e CISOA; ricorsi avverso i provvedimenti sulle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterale e del Fondo di integrazione salariale. La risposta del comitato deve arrivare entro 90 giorni e viene trasmessa alla sede per l'esecuzione. I tempi di istruttoria sono di 30 giorni con decorrenza dalla comunicazione di avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio; dalla presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte; dalla data di presentazione del ricorso, in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario. Il procedimento si conclude con l’adozione, da parte del Direttore della Struttura cui fa riferimento l’Ufficio autore del provvedimento di uno dei seguenti provvedimenti: annullamento d’ufficio (da assumere entro 60 giorni dall’avvio del procedimento), rettifica (da assumere entro 30 giorni dall’avvio del procedimento), convalida o revoca (entrambe da assumere entro 60 giorni dall’avvio del procedimento).