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Quali sono le nuove regole per la NASpI?

Artes Verdi
Artes Verdi
2025-10-24 12:52:12
Numero di risposte : 26
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La legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo requisito contributivo di accesso alla NASpI per chi si trovi in uno stato di disoccupazione involontaria intervenuto dal 1° gennaio 2025. Se l’interessato ha cessato volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi che precedono la disoccupazione involontaria per la quale si richiede la NASpI, la norma prevede che il richiedente possegga almeno 13 settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione volontaria a quella di cessazione involontaria dal rapporto di lavoro. La norma introdotta dalla legge di bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della NASpI.
Sibilla Leone
Sibilla Leone
2025-10-14 13:26:19
Numero di risposte : 20
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La NASpI è un’indennità mensile che sostiene economicamente i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. I destinatari della NASpI 2025 sono: Lavoratori dipendenti (sia del settore privato che pubblico, con contratto a tempo determinato o indeterminato) Apprendisti Soci lavoratori di cooperative Personale artistico (con contratto subordinato) Dipendenti pubblici a tempo determinato Per avere accesso alla NASpI nel 2025 occorrono due requisiti fondamentali: Perdita involontaria del lavoro: licenziamento, scadenza naturale del contratto o dimissioni per giusta causa. Almeno 13 settimane di contribuzione versate nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione. La vera novità della NASpI 2025 riguarda chi si dimette volontariamente per iniziare un nuovo lavoro. In questo caso, se entro 12 mesi il nuovo rapporto di lavoro si interrompe involontariamente, il lavoratore potrà ottenere la NASpI solo se nel nuovo impiego ha maturato almeno 13 settimane di contributi.
Timoteo Donati
Timoteo Donati
2025-10-05 11:15:26
Numero di risposte : 19
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Dal 1° gennaio 2025 per alcuni lavoratori e lavoratrici cambiano i requisiti di accesso alla NASpI. Le novità riguardano le lavoratrici e i lavoratori che si dimettono volontariamente e nei successivi 12 mesi trovano una nuova occupazione. In caso di successiva perdita involontaria dell'occupazione, per accedere alla NASpI dovranno aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione presso il nuovo datore di lavoro. Altra novità riguarda l'assenza ingiustificata prolungata: a partire dal 1° gennaio 2025, l'assenza ingiustificata superiore a 5 o 15 giorni, salvo dimostrazione opposta, sarà considerata come dimissione volontaria e non più causa di licenziamento. Per ulteriori disposizioni in materia si attende circolare esplicativa dell'INPS. Per avere diritto alla NASpI, il lavoratore che perde involontariamente il lavoro deve avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti. L'assegno mensile di NASpI è pari al 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni del lavoratore. La NASpI viene erogata per un periodo calcolato in base alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, in ogni caso entro un massimo di 24 mesi. La domanda di NASpI va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI spetta a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro tale termine.
Artemide De luca
Artemide De luca
2025-09-27 09:16:55
Numero di risposte : 24
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Il chiarimento riguarda la modifica di cui all’art. 3, lettera c-bis), del D. Lgs. n. 22/2015 che ha introdotto un requisito più stringente di accesso alla NASpI, con riferimento alle sole domande di disoccupazione presentate a far data dal 1° gennaio 2025. In particolare, nel caso in cui un dipendente presenti le dimissioni da un rapporto di lavoro e venga licenziato da un successivo rapporto di lavoro, ai fini del riconoscimento della Naspi dovranno sussistere congiuntamente due requisiti: 13 settimane di anzianità contributiva con il datore di lavoro da cui è stato licenziato; dimissioni dal precedente rapporto di lavoro nei 12 mesi precedenti la data di licenziamento. La circolare chiarisce che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale debba riferirsi ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, precisa che non rientrano tra le ipotesi di cessazione volontaria: le dimissioni per giusta causa, anche quando siano motivate da un trasferimento aziendale privo di reali esigenze organizzative; le dimissioni intervenute durante il periodo tutelato della maternità o paternità; le risoluzioni consensuali avvenute nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della legge 604/199; le dimissioni intervenute a seguito del rifiuto verso un trasferimento ad una sede distante oltre 50 km dalla propria residenza o difficilmente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Ai fini del calcolo delle 13 settimane di contribuzione, la circolare precisa che rilevano le settimane retribuite con contribuzione piena, i contributi figurativi per maternità e congedi parentali in costanza di rapporto, i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare. L’INPS sottolinea che il nuovo requisito incide solo sull’accesso alla prestazione, pertanto il calcolo dell’importo e la durata della NASpI restano quelli previsti dalla disciplina generale di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs n. 22/2015.
Oretta Pellegrino
Oretta Pellegrino
2025-09-27 09:13:06
Numero di risposte : 40
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Il legislatore ha introdotto un nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025. La novella legislativa, in particolare, prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve far valere almeno tredici settimane di contributo dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI. Non è necessario rispettare il nuovo requisito se: le dimissioni sono per giusta causa; sono avvenute durante il periodo tutelato di maternità o paternità; sono avvenute durante la procedura di conciliazione obbligatoria; il lavoratore ha rifiutato un trasferimento in sede lontana. Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa, rientrano anche le dimissioni dei dipendenti trasferiti in un'altra sede della stessa azienda, a condizione che questo non sia motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. Per quanto riguarda la risoluzione consensuale, la novità non si applica all'ipotesi in cui il dipendente rifiuti il trasferimento ad un'altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla sua residenza (oppure raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici). I contributi validi ai fini NASpI sono: i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare. L'indennità si calcola su base mensile, partendo dall'imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, diviso per le settimane di contributo e moltiplicato per 4,33. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto, tramite: sito INPS con SPID/CIE/CNS; patronato; centro di contatto INPS. La decorrenza dell'indennità parte dall'ottavo giorno se si fa domanda entro 8 giorni dalla cessazione, altrimenti dal giorno successivo alla domanda. In caso di licenziamento per giusta causa, la decorrenza scatta dal 38° giorno. Chi vuole avviare un'attività autonoma o partecipare a una cooperativa può richiedere la NASpI in un'unica soluzione.