Almeno sei mesi prima della scadenza, entrambe le parti potranno comunicare tramite raccomandata la volontà di rinnovo del contratto a diverse condizioni, oppure la sua cessazione.
Qualora non fosse inviata alcuna comunicazione il contratto sarà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni del precedente.
Il destinatario della raccomandata avrà 60 giorni di tempo per rispondere: qualora non lo facesse, il contratto si intenderà scaduto.
Stessa cosa succede nel momento in cui il proprietario vuole aumentare il canone di affitto, terminare il contratto o modificarne la tipologia: è tenuto a inviarne comunicazione all’affittuario almeno sei mesi prima della scadenza.
In caso di mancata risposta dell’inquilino nei successivi 60 giorni, il contratto si riterrà scaduto.
Secondo l’articolo 657 del codice di procedura civile, il locatore può intimare lo sfratto al conduttore successivamente alla scadenza del contratto di locazione, citandolo in giudizio per ottenere la convalida del giudice nel caso in cui non sia previsto il proseguimento del rapporto.
La legge 431/98 impone al proprietario di attendere la fine del contratto di affitto per procedere con una disdetta; questa, inoltre, deve avvenire con un preavviso di 6 mesi, tramite posta raccomandata.
In caso di contratto 4 + 4, la disdetta può avvenire allo scadere dei primi 4 anni, con invio della raccomandata entro 6 mesi dalla scadenza.