Qual è la differenza tra affido congiunto e affido condiviso?

Ileana Messina
2025-09-30 13:45:35
Numero di risposte
: 21
Affidamento condiviso e congiunto facciamo chiarezza
L’affidamento congiunto è stato tecnicamente superato dal cosiddetto “affido condiviso“.
Affidamento condiviso e congiunto differenze
Nell’affidamento condiviso la responsabilità dei genitori viene esercitata da entrambi anche se separatamente, mentre nell’affidamento congiunto entrambi i genitori esercitavano la responsabilità congiuntamente nello stesso luogo.
Prima del 2006 l’affidamento esclusivo era quasi la norma, invece dall’entrata della legge n.54 è diventato una forma di affidamento predisposta solo nei casi in cui il condiviso non risulti possibile.

Assunta Ferretti
2025-09-30 11:26:58
Numero di risposte
: 26
La differenza sostanziale tra affidamento congiunto e condiviso è proprio nel dettaglio della “presenza e cooperazione”.
Nel caso di affido congiunto, i genitori esercitano la loro responsabilità genitoriale in maniera congiunta nello stesso luogo e momento, mentre per l’affidamento non congiunto, cioè condiviso, la responsabilità genitoriale può essere esercitata da entrambi ma separatamente, dato che questi sono responsabili dei figli quando sono con loro.
Quindi, attraverso l’introduzione dell’affido condiviso, è stato sostituito il concetto di “potestà genitoriale” con quello di “responsabilità genitoriale”.
Con questo termine si indicano il complesso di poteri e doveri attribuiti ai genitori, indicati dalla legge, verso i loro figli.
Con l’affidamento condiviso, quindi, i genitori condivideranno ed eserciteranno tale responsabilità genitoriale, prendersi cura dei figli sotto diversi punti di vista.
Inoltre, questo tipo di affidamento prevede che i genitori possano gestire in piena autonomia e quindi disgiuntamente i tempi con i propri figli.
Questo è utile nei casi in cui i suddetti non trovino una sorta di cooperazione tra loro e quindi vivere la loro vita genitoriale separatamente e non più congiunta.

Sara Pellegrini
2025-09-30 11:05:23
Numero di risposte
: 21
L’affidamento condiviso comporta l’affido dei figli minori ad entrambi i genitori.
L’affidamento condiviso costituisce una semplice condivisione di compiti tra i genitori, ovvero una suddivizione della giornata del bambino in segmenti settoriali affidati alla cura ora di uno ora dell’altro genitore secondo quanto stabilito in un accordo, o in mancanza di accordo, secondo quanto deciso dal Giudice alla prima udienza .
L’affido condiviso si caratterizza per la condivisione dei compiti educativi, di mantenimento e cura dei figli, che si realizza attraverso l’esecizio congiunto della responsabilità da parte di entrambi i genitori.
La regola prioritaria dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la semplice conflittualità esistente fra i coniugi non preclude l’affidamento condiviso.
L’affidamento esclusivo dei figli può essere adottato, in via eccezionale, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all’interesse del minore che lo giustificano.
L’affidamento esclusivo ad un solo genitore non fa venir meno in capo al genitore non affidatario la responsabilità genitoriale.