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Quali sono le regole per l'affidamento condiviso?

Eugenio Carbone
Eugenio Carbone
2025-10-13 11:55:41
Numero di risposte : 28
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L’art. 337 ter del codice civile, afferma: Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nonostante il divorzio, il padre e la madre devono collaborare per l’educazione e la crescita dei figli. Giuridicamente, a tal proposito, vengono distinti i cosiddetti atti di ordinaria amministrazione da quelli di straordinaria amministrazione. Nell’affido condiviso le scelte quotidiane semplici, possono essere prese in maniera autonoma e libera sia dal padre che dalla madre. Per quanto riguarda invece, le questioni più serie, è indispensabile che la scelta venga fatta in modo congiunto. Entrambi, in altre parole esercitano la potestà genitoriale e al pari delle coppie ancora sposate devono decidere al meglio per i loro figli. Il discorso diventa particolarmente delicato quando si parla di questioni patrimoniali, dato che il singolo genitore non può prendere decisioni in modo autonomo, ad esempio per ipotecare o concedere in pegno i beni di figli, o accettare o rinunciare all’eredità a nome loro. Si possono fare delle scelte soltanto congiuntamente.
Omar Grassi
Omar Grassi
2025-09-30 14:30:17
Numero di risposte : 22
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Le regole dell'affidamento condiviso prevedono che tutte le decisioni sulla vita dei figli minori - salute, istruzione, educazione, città di residenza - devono essere concordate fra i genitori. La legge prevede due princìpi ai quali il giudice che stabilisce il regime di affidamento del figlio minore deve attenersi: 1. la tutela esclusiva dell’interesse morale e materiale del minore, è il criterio cardine che il giudice deve seguire. 2. il principio di bigenitorialità, per il quale il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori e di conservare rapporti significativi con i nonni e parenti di ciascun ramo genitoriale. Le regole dell'affidamento condiviso prevedono che tutte le decisioni sulla vita dei figli minori - salute, istruzione, educazione, città di residenza - devono essere concordate fra i genitori. In caso di disaccordo, ciascuno dei genitori può rivolgersi al giudice. I tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore vengono stabiliti dagli stessi genitori o - in mancanza di accordo - dal giudice. Se uno dei genitori non rispetta la regole dell'affidamento condiviso e non si attiene alle condizioni dettate dal giudice, il suo comportamento potrà essere valutato quale motivo per disporre una modifica della modalità di affidamento.
Morgana Neri
Morgana Neri
2025-09-30 12:00:16
Numero di risposte : 24
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L'affidamento condiviso è disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 che stabilisce l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori. Il diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di: mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere da entrambi i genitori la necessaria cura, educazione e istruzione, conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il provvedimento del giudice, con esclusivo riferimento all’interesse morale o materiale del minore determina: tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore, come e in quale misura ciascun genitore contribuisce al mantenimento, cura, istruzione e educazione dei figli. Il minore è affidato ad un solo genitore (affidamento esclusivo) soltanto nel caso in cui l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.
Teresa Verdi
Teresa Verdi
2025-09-30 09:37:17
Numero di risposte : 22
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Le regole dell’affidamento condiviso possono così riassumersi seguendo le problematiche che, notoriamente, affrontano i genitori che si stanno separando: superamento della preferenza esclusiva per il collocamento dei figli presso l’abitazione della madre (genitore collocatario); questione della residenza del minore: assegnazione alla casa familiare della madre; coinvolgimento quotidiano di entrambi i genitori nell’educazione e cura dei figli; la neutralità del genitore affidatario (“gender neutral child custody”): la “maternal preference” non è più un criterio giuridicamente valido per l’affidamento dei figli in relazione al collocamento di minori in età prescolare; l’opportunità di frequentare sia la madre che il padre anche se non necessariamente trascorrendo tempi identici con ciascuno di loro (gestione figli separati). l’assegno di mantenimento dei figli viene calcolato in relazione alle capacità economiche delle parti; l’assegno non è più dovuto quando il figlio, maggiorenne, è economicamente autonomo ed indipendente; il carattere di temporaneità dell’indipendenza economica del figlio non preclude la possibilità di sospensione dell’assegno di mantenimento in capo al genitore poiché l’elemento retributivo fa venir meno l’obbligo di mantenimento, ma non in modo automatico.