Se l’immobile è di proprietà esclusiva di uno dei due, l’altro deve andarsene.
Se, invece, l’immobile appartiene in comproprietà ai coniugi, allora si verifica una situazione paradossale: entrambi hanno diritto di continuare ad abitarvi.
Essi, pertanto, dovranno accordarsi su chi rimarrà nella casa e chi, invece, si trasferirà altrove.
L’accordo potrebbe contemplare che uno dei due lasci la disponibilità materiale della casa all’altro, ricevendo da questo una somma mensile a titolo di indennità di occupazione.
Al limite, potrà essere anche prevista una occupazione gratuita, quando ad esempio la moglie abbia diritto ad un mantenimento.
L’accordo potrebbe anche essere nel senso che la casa venga messa in vendita sul mercato e, a vendita compiuta, venga suddiviso il ricavato tra i due coniugi.
E, ancora, uno potrebbe acquistare la metà dell’altro.
Tuttavia, il coniuge interessato potrà rivolgersi al tribunale ordinario per ottenere la divisione della proprietà comune.
E’ questo il giudizio di divisione.
Ma questo sarà un procedimento diverso da quello di separazione o divorzio.
Nulla, comunque, impedirà che l’accordo venga raggiunto durante lo svolgimento del giudizio di divisione.
I coniugi potranno, infatti, sempre concordare la vendita dell’immobile, da uno all’altro o a terzi.
Se questo non avverrà, il giudizio porterà alla vendita all’asta dell’immobile comune, con divisione tra i coniugi del ricavato.