Quando una coppia si separa, a chi spetta la casa?

Mariapia Fabbri
2025-09-30 17:41:42
Numero di risposte
: 21
Per la legge spetta al genitore collocatario, per tutelare l'interesse dei figli a conservare l'habitat domestico, il centro delle consuetudini in cui si è espressa la vita della famiglia.
La legge prevede che il godimento della casa coniugale è attribuito considerando il preminente interesse dei figli.
Restare ad abitare nella casa coniugale spetta dunque:
- al genitore con il quale sono collocati stabilmente i figli minori, quando è previsto un regime di affidamento condiviso;
- al genitore cui sono affidati in via esclusiva i figli minori ;
- al genitore con il quale restano a convivere i figli maggiorenni non autonomi.
Il genitore estromesso non perde la titolarità dei suoi diritti sulla casa: rimane proprietario, comproprietario o usufruttuario dell'immobile.
I figli dei genitori non sposati fra loro, nati fuori dal matrimonio, hanno diritti identici a quelli dei figli nati nel matrimonio, anche per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno quando i figli divengono maggiorenni e autonomi, ma anche nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Danuta Greco
2025-09-30 17:12:14
Numero di risposte
: 22
Se l’immobile è di proprietà esclusiva di uno dei due, l’altro deve andarsene.
Se, invece, l’immobile appartiene in comproprietà ai coniugi, allora si verifica una situazione paradossale: entrambi hanno diritto di continuare ad abitarvi.
Essi, pertanto, dovranno accordarsi su chi rimarrà nella casa e chi, invece, si trasferirà altrove.
L’accordo potrebbe contemplare che uno dei due lasci la disponibilità materiale della casa all’altro, ricevendo da questo una somma mensile a titolo di indennità di occupazione.
Al limite, potrà essere anche prevista una occupazione gratuita, quando ad esempio la moglie abbia diritto ad un mantenimento.
L’accordo potrebbe anche essere nel senso che la casa venga messa in vendita sul mercato e, a vendita compiuta, venga suddiviso il ricavato tra i due coniugi.
E, ancora, uno potrebbe acquistare la metà dell’altro.
Tuttavia, il coniuge interessato potrà rivolgersi al tribunale ordinario per ottenere la divisione della proprietà comune.
E’ questo il giudizio di divisione.
Ma questo sarà un procedimento diverso da quello di separazione o divorzio.
Nulla, comunque, impedirà che l’accordo venga raggiunto durante lo svolgimento del giudizio di divisione.
I coniugi potranno, infatti, sempre concordare la vendita dell’immobile, da uno all’altro o a terzi.
Se questo non avverrà, il giudizio porterà alla vendita all’asta dell’immobile comune, con divisione tra i coniugi del ricavato.