Da quando è in vigore l'accettazione tacita eredità?
Penelope Serra
2025-10-25 08:26:40
Numero di risposte
: 21
La prassi più diffusa è quella di eseguire la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità nei 20 anni dalla morte del defunto.
Oltre i 20 anni, infatti, l’acquirente ha la possibilità far valere l’istituto dell’usucapione tutelando, così, i diritti da lui acquistati sui singoli beni.
L’azione di petizione di eredità, tuttavia, è imprescrittibile e conseguentemente la tesi più prudente consiglia di procedere alla trascrizione dell’accettazione di eredità anche quando sono decorsi 20 anni dalla morte del defunto.
Ciò perché non è possibile avere la certezza dell’assenza di eventuali cause di sospensione/interruzione dei termini dell’usucapione.
Sicuramente è errata la prassi che ritiene di dover effettuare la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità solo entro i dieci anni dalla morte del defunto.
Jack Moretti
2025-10-14 22:30:15
Numero di risposte
: 22
Una volta accettata l’eredità, dal 1° luglio 2010, il notaio è tenuto a trascriverne l’accettazione, salvo il caso in cui l’acquisto ereditario non risulti già trascritto in forza di un’accettazione espressa o tacita.
L’accettazione tacita di eredità, come anticipato, viene impiegata quando l’erede compie delle azioni che fanno intuire senza alcun dubbio, la sua volontà di accettare l’eredità.
Uno dei casi in cui la legge considera ovvia la volontà di accettare l’eredità da parte del soggetto destinatario è la vendita dell’ immobile ereditato.
Il giorno dell’atto previsto per la compravendita sarà sufficiente quindi che il notaio prepari una dichiarazione e provveda alla trascrizione dell’accettazione di eredità, in questo caso appunto tacita!
In pratica, con lo stesso atto di vendita il notaio compie due trascrizioni: la prima è quella a favore del venditore per l’acquisto in successione, e l’altra, immediatamente successiva, è a favore dell’acquirente che acquista con la compravendita.
Mietta Pagano
2025-10-04 10:33:02
Numero di risposte
: 18
La legge considera la vendita di un immobile ereditato come una manifestazione di accettazione dell’eredità in re ipsa.
Questo atto di trascrizione è reso obbligatorio dal 1° luglio 2010, perchè chi decide di vendere un bene accettato in seguito all’apertura di una successione è obbligato, per legge, a garantire all'acquirente un acquisto certo, sicuro ed opponibile e deve quindi garantire una corretta trascrizione di tutti i trasferimenti precedenti (provenienza), anche ereditari.
Se chi vende non ha ancora accettato espressamente l'eredità (con atto notarile ovvero davanti il Cancelliere del Tribunale) la vendita può essere regolarmente stipulata, non sarà necessario un atto di accettazione espressa (con maggiori costi), ma sarà sufficiente una trascrizione in più (dell'accettazione tacita) a spese del venditore e a cura del Notaio.
Capita spesso infatti, che al momento di rivendere un immobile ereditato il venditore si sente richiedere dal Notaio una somma di danaro per l’accettazione tacita dell’eredità.
Il problema della mancanza della continuità delle trascrizioni è un problema del venditore, ed è ovvio che debba pagare lui, non l’acquirente.
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