Il Decreto legislativo n.81/2015 ha previsto, dal 1° gennaio 2016, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazioneovesi concretizzassero in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo e all'orario di lavoro.
Il successivo Decreto-legge n.101/2019, (convertito con modificazioni in L. n. 128/2019) ha esteso il campo di applicazione della disposizione contenuta nel d.lgs. n. 81/2015: è ora previsto che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi anche ai rapporti che si concretano in prestazioni di lavoro "prevalentemente" personali (e non più, quindi, "esclusivamente" personali); è, inoltre, venuto meno il riferimento "ai tempi e ai luoghi di lavoro", relativo al modo in cui il committente può organizzare le modalità di esecuzione della prestazione.
I suddetti tre requisiti (personalità, continuità ed etero-organizzazione) devono essere contemporaneamente presenti (circolare INL n. 7 del 30/10/2020).
Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme, comprese quelle digitali (art. 2, comma 1).
Le parti possono richiedere alle commissioni di certificazione di attestare l'assenza dei requisiti ostativi suddetti.
Il lavoratore, in questa fase, può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro (art. 2, comma 3).