:

Quanto paga di INPS un cococo?

Ursula Montanari
Ursula Montanari
2025-10-07 21:08:17
Numero di risposte : 17
0
L'Istituto ha altresì reso noto che il massimale di reddito entro il quale deve essere applicata la contribuzione per tutti i lavoratori in oggetto e per tutti i redditi conseguiti da ciascuno di essi è pari, per l’anno 2025, ad euro 120.607,00. Riportiamo di seguito le aliquote complessive della Gestione separata INPS in vigore per l’anno 2025 - Lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati: 26,07% (1) (3) (4) - Collaboratori e figure assimilate (*), non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 35,03% (1) (2) (3) - Collaboratori e figure assimilate (**), non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (1) (3) - Soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria ovvero titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, invalidità): 24,00% (5) (*) Collaboratori coordinati e continuativi; amministratori di società; ecc. (**) Lavoratori autonomi occasionali di cui alla legge n. 326/2003; ecc. (1) L’aliquota comprende il contributo obbligatorio dello 0,72% per la tutela della maternità, della malattia, della degenza ospedaliera, dell’assegno per il nucleo familiare e per il congedo parentale. (2) L’aliquota comprende il contributo di disoccupazione (DIS-COLL) dell'1,31%. (3) Le aliquote contributive si applicano entro il massimale annuo di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari, per il 2025, ad euro 120.607,00. (4) L'aliquota comprende il contributo per l'anno 2025 dello 0,35% finalizzato a finanziare la nuova indennità straordinaria introdotta dalla Legge di bilancio 2021 "ISCRO": indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. (5) In quest'ultima categoria, secondo Confindustria, rientrano anche i titolari di pensione diretta che siano contemporaneamente iscritti ad una forma pensionistica obbligatoria.
Tristano Basile
Tristano Basile
2025-10-07 19:07:56
Numero di risposte : 23
0
Per l’anno 2024 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33%. Le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai committenti, per l’anno 2024, sono le seguenti: Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; Al fine del calcolo della contribuzione dovuta si ricorda che l’aliquota deve essere applicata sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’individuazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi, se non diversamente disciplinato. 06 CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%.
Giulio Martini
Giulio Martini
2025-10-07 17:15:21
Numero di risposte : 24
0
I co.co.co. sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata INPS e sono, altresì, assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. La contribuzione e il premio INAIL sono ripartiti per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente sul quale, però, grava per l'intero l'obbligo del versamento. I collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione separata. I compensi dei collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti a ritenuta di acconto e le ritenute sono versate a cura del committente/sostituto d'imposta entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione del compenso. Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS. In caso di ricovero presso strutture ospedaliere gli stessi hanno diritto ad una indennità di malattia per degenza ospedaliera erogata sempre dall'INPS. A partire dal 1º luglio 2017, la DIS-COLL è resa strutturale e stabilmente riconosciuta, oltre che ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Il finanziamento della misura avviene attraverso il versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva. I redditi percepiti a fronte di collaborazioni sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.