Quali sono le regole per le assunzioni a chiamata?
Leone Silvestri
2025-10-21 00:12:21
Numero di risposte
: 31
I datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive oppure in ipotesi oggettive.
Le ipotesi di ricorso a questo tipo di contratto sono individuate da un apposito decreto ministeriale.
Il datore di lavoro è tenuto a una comunicazione telematica prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore.
La comunicazione può essere unica nel caso in cui il lavoratore debba svolgere un ciclo integrato di prestazioni per una durata non superiore a 30 giorni.
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte e in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Questo contratto può essere utilizzato nel limite il massimo di 400 giornate lavorative nell'arco di tre anni solari.
Questo limite non va applicato per i lavoratori del commercio, del turismo e dello spettacolo.
In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Isabel Marino
2025-10-07 20:06:27
Numero di risposte
: 29
Il contratto a chiamata è un contratto a tempo determinato o indeterminato con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro, che può chiamarlo al bisogno nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, per motivi individuati dalla Legge.
È riservato ai lavoratori minori di 24 e maggiori di 55 anni, per un numero massimo di 400 giornate lavorative nel corso di tre anni solari.
Superato questo limite - che non riguarda però i settori del turismo, dello spettacolo e dei pubblici servizi - il rapporto si trasforma in lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La Legge individua, inoltre, specifici casi in cui il contratto a chiamata non può essere stipulato: sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; unità produttive che, nei precedenti sei mesi, sono state oggetto di licenziamenti collettivi ai danni di lavoratori con le stesse mansioni del lavoratore a chiamata; unità produttive oggetto di sospensione del lavoro o cassa integrazione, ai danni di lavoratori con le stesse mansioni del lavoratore a chiamata; aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
All’interno del contratto a chiamata, che deve essere stipulato in forma scritta, il datore di lavoro deve specificare: la sua durata; il motivo che lo giustifica; il luogo e la modalità della prestazione; il preavviso della chiamata; il trattamento economico e normativo; i tempi e le modalità del pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità.
In caso contempli l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, durante i periodi di inattività il lavoratore percepisce un’indennità il cui importo dipende dalla contrattazione collettiva.
In caso di rifiuto ingiustificato, può però essere licenziato e obbligato a restituire la parte di indennità riferita al periodo successivo al rifiuto.