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Cosa succede se non mi presento al lavoro contratto a chiamata?

Cesare Longo
Cesare Longo
2025-10-08 02:38:35
Numero di risposte : 16
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Se il lavoratore non riceve un’indennità di disponibilità, la normativa stabilisce che nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo. In altre parole, se il lavoratore non ha una chiamata in essere e non ha accettato una disponibilità retribuita, l’assenza per malattia non comporta alcun diritto a compensi o tutele equivalenti a quelli previsti per un contratto a tempo pieno o determinato. Né il datore di lavoro è tenuto a riconoscere retribuzione, indennità INPS o maturazione di istituti contrattuali. Se il lavoratore non è stato chiamato o non è in disponibilità: non deve trasmettere certificati di malattia al datore di lavoro, salvo diverse previsioni contrattuali; non matura retribuzione né contributi, né è soggetto a copertura previdenziale automatica; non ha diritto all’indennità INPS per quel periodo, perché manca un evento sospensivo da rapporto attivo. È buona prassi, tuttavia, informare il lavoratore circa l’effettiva assenza di tutele nei periodi “neutri”, per evitare contestazioni o incomprensioni.
Samuel Farina
Samuel Farina
2025-10-08 01:19:00
Numero di risposte : 19
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Nel caso in cui la comunicazione già inviata non venga modificata o annullata, la prestazione lavorativa è da ritenersi effettuata. La comunicazione preventiva di chiamata del lavoratore può essere modificata o annullata attraverso l’invio di una comunicazione prima dell’inizio della prestazione o se il lavoratore non si presenta, entro le 48 ore successive. In caso di mancata comunicazione preventiva della chiamata tramite il modello UNI_Intermit-tente, la SANZIONE AMMINISTRATIVA è pari ad un importo compreso tra euro 400,00 ed euro 2.400,00 per ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.
Yago Santoro
Yago Santoro
2025-10-08 00:59:16
Numero di risposte : 27
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Qualora il lavoratore rifiutasse ingiustificatamente di rispondere ad una chiamata, potrà vedersi risolvere il contratto e dovrà risarcire il danno nella misura determinata dal contratto individuale di lavoro. In caso di ingiustificata mancata risposta del lavoratore alla chiamata in servizio, è previsto il recesso del contratto senza alcun risarcimento del danno.