Se il lavoratore non riceve un’indennità di disponibilità, la normativa stabilisce che nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo.
In altre parole, se il lavoratore non ha una chiamata in essere e non ha accettato una disponibilità retribuita, l’assenza per malattia non comporta alcun diritto a compensi o tutele equivalenti a quelli previsti per un contratto a tempo pieno o determinato.
Né il datore di lavoro è tenuto a riconoscere retribuzione, indennità INPS o maturazione di istituti contrattuali.
Se il lavoratore non è stato chiamato o non è in disponibilità: non deve trasmettere certificati di malattia al datore di lavoro, salvo diverse previsioni contrattuali;
non matura retribuzione né contributi, né è soggetto a copertura previdenziale automatica;
non ha diritto all’indennità INPS per quel periodo, perché manca un evento sospensivo da rapporto attivo.
È buona prassi, tuttavia, informare il lavoratore circa l’effettiva assenza di tutele nei periodi “neutri”, per evitare contestazioni o incomprensioni.