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Come si ripartiscono le spese legali tra i condomini?

Cira Sala
Cira Sala
2025-11-07 01:40:55
Numero di risposte : 22
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Le spese relative all’attività del professionista, incaricato del recupero della quota del condomino moroso, sono da considerarsi spese comuni. Sono spese affrontate dal condomino nell’interesse generale dei condomini e, pertanto, vanno ripartite secondo il criterio generale previsto dal primo comma dell’art. 1123 c.c., in base dunque a uno stretto criterio di proporzionalità. Le spese necessarie al recupero delle quote condominiali in danno dei condomini morosi devono essere ripartite in via provvisoria tra tutti i condomini, in relazione ai rispettivi millesimi di proprietà. Saranno pertanto ripartite tra tutti i condomini le spese relative alla prestazione professionale dell’avvocato ovvero al contributo unificato e alle marche da bollo necessarie per avviare la procedura giudiziaria. La delibera dell’assemblea che, in violazione di tale regola, ponga le spese legali a carico di un unico condomino (ancorché colui nei cui confronti si è agito giudizialmente) è da considerarsi viziata da radicale nullità.
Mariapia Ricci
Mariapia Ricci
2025-11-03 03:55:34
Numero di risposte : 22
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Le spese condominiali debbono essere sostenute da colui che riveste la qualità di condòmino nel momento in cui esse debbono essere sostenute. L'obbligo del condòmino nei confronti del condominio di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessita' della spesa ovvero la concreta attuazione dell'attivita' di manutenzione e quindi per effetto dell'attivita' gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attivita' di gestione. Nella divisione delle spese fra venditore ed acquirente non si deve aver riguardo alla data di approvazione da parte dell'assemblea, bensì all'anno di esercizio cui si riferisce la spesa, ancorchè la delibera di approvazione sia successiva anche di anni. La solidarietà nel debito fra acquirente e venditore si riferisce all'anno in corso al momento della vendita e a quello precedente, dovendosi escludere l'ingresso, nel debito del subentrante, di spese che, sebbene approvate in quel periodo, si riferiscano ad esercizi pregressi, fatto salvo il caso che il subentrante abbia espressamente approvato la spesa assumendone il pagamento. Le spese legali della causa vengono liquidate dal Giudice nella sentenza, le stesse spettano a colui che ha la qualità di condòmino alla data di deposito della sentenza. Le spese per la parcella del legale del condominio spettano a colui che sia condòmino al momento dell'emissione della parcella in quanto momento gestionale in cui si verifica la necessità di una spesa.
Cinzia D'angelo
Cinzia D'angelo
2025-10-23 01:26:50
Numero di risposte : 30
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Le spese legali per l’invio di una diffida o messa in mora sono spese condominiali comuni. Perché sono spese comuni? L’attività svolta dal legale è nell’interesse dell’intero condominio, poiché mira al recupero delle somme. Di conseguenza, tali spese devono essere ripartite tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà. Le spese vanno suddivise tra tutti i condomini, salvo accordo diverso. In assenza di questi requisiti, ogni spesa per attività legale extragiudiziale deve essere considerata spesa comune.
Domenico Ferrari
Domenico Ferrari
2025-10-22 07:02:51
Numero di risposte : 16
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Le spese legali nel condominio sono considerate spese comuni. La loro ripartizione segue le stesse regole stabilite per le altre spese comuni, ovvero la suddivisione proporzionale in base ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo stabilito dall’assemblea o specifiche eccezioni previste dalla legge o dal regolamento condominiale. Le spese legali vengono considerate comuni quando il condominio agisce per tutelare gli interessi collettivi di tutti i condomini. Se una lite o una causa legale coinvolge solo una parte dei condomini, le spese legali saranno a carico esclusivo dei proprietari interessati. Quando il condominio avvia una causa legale contro un singolo condomino, come nei casi di abusi o violazioni delle norme condominiali, le spese possono essere addebitate al condomino perdente, in base alla decisione del giudice.
Maria Colombo
Maria Colombo
2025-10-08 05:22:50
Numero di risposte : 26
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Le spese relative alla ricostruzione od al rifacimento del lastrico solare siano ripartite nella misura di 1/3 a carico del proprietario del piano di calpestio e per i restanti 2/3 a carico dei proprietari delle unità immobiliari che traggono beneficio dalla copertura del lastrico stesso, in proiezione verticale al medesimo. Il criterio in questione è stato tuttavia utilizzato, a mezzo di un’applicazione analogica, anche al fine di ripartire tra i condomini le spese legali e gli oneri risarcitori derivanti dalla soccombenza da parte del condominio che sia stato citato in giudizio dal condomino il cui appartamento abbia subito danni a causa di infiltrazioni derivanti dal lastrico solare. Un primo arresto giurisprudenziale aveva affermato che obbligati – sia alle riparazioni sia al risarcimento dei danni arrecati all’appartamento sottostante – sono i condomini che usufruiscono della copertura del terrazzo in concorso con il proprietario del piano di calpestio, richiamando a tal fine il criterio di proporzione di cui all’art. 1126 C.c. La Suprema Corte decide di rimettere al Primo Presidente gli atti di causa al fine di un’assegnazione degli stessi alle Sezioni Unite per la codificazione di un indirizzo uniforme. Il risarcimento di tali danni prescinde infatti da ogni considerazione inerente all’utilità che il danneggiante tragga dal pregiudizio arrecato; e proprio perché il fatto costitutivo dell’illecito risiede nella condotta omissiva o commissiva dei condomini, esso viene a costituire il fondamento di una responsabilità aquiliana da valutarsi ed imputarsi in base alle rispettive colpe dei condomini e, quindi, in caso di responsabilità condominiale, secondo i criteri millesimali, senza fare improprio utilizzo dell’art. 1126 C.c. che è norma preposta ad altro fine.
Domenico Valentini
Domenico Valentini
2025-10-08 05:11:17
Numero di risposte : 19
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Le spese legali per cause contro terzi dovranno essere ripartite in ragione dei millesimi del singolo appartamento. Le spese legali del condominio durante una causa contro il singolo condomino dovranno essere ripartite solo tra il gruppo di condomini che ha aderito alla lite. Nel caso in cui la sentenza finale sia favorevole al condomino in causa contro il condominio, verrà applicata la cosiddetta regola della “soccombenza”. Dunque il giudice andrà ad addebitare le spese legali alla parte sconfitta ed ancora una volta non sarà possibile per l’amministratore, richiedere il pagamento della quota al condomino vincitore. Per cui tutte le spese dovranno essere suddivise in ragione delle quote millesimali di ciascun inquilino, eccezion fatta per colui che ha vinto la causa. Nel caso di un contenzioso tra il condominio e altri soggetti un condomino può sempre decidere di dissociarsi e non partecipare alla causa per evitare di sostenere eccessive spese legali.
Odone Marchetti
Odone Marchetti
2025-10-08 04:56:32
Numero di risposte : 18
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Secondo il criterio proporzionale previsto dall'art. 1123, co.1, c.c. le spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Le spese vanno ripartite secondo l'uso che ciascuno può farne, quando si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, o solo tra i condòmini interessati, in caso di condominio parziale, dunque di cose destinate a servire solo alcuni condòmini o una parte del fabbricato. Non ha rilievo, in senso contrario alla necessaria ripartizione interna dell’importo oggetto di condanna la mera mancanza formale delle tabelle millesimali..., spettando semmai al giudice di stabilire l’entità del contributo dovuto dal singolo condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprietà. Nel riparto della spesa tra tutti i condòmini, non dovrà computarsi la quota del condòmino vincitore nel giudizio. L’invalidità della deliberazione dell’assemblea che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c..