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Come si possono ripartire le spese legali in un condominio?

Ivonne Russo
Ivonne Russo
2025-11-07 08:21:44
Numero di risposte : 28
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Le spese condominiali debbono essere sostenute da colui che riveste la qualità di condòmino nel momento in cui esse debbono essere sostenute. L'obbligo del condòmino nei confronti del condominio di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, ma dal momento in cui sia sorta la necessita' della spesa ovvero la concreta attuazione dell'attivita' di manutenzione. La conseguenza è che nella divisione delle spese fra venditore ed acquirente non si deve aver riguardo alla data di approvazione da parte dell'assemblea, bensì all'anno di esercizio cui si riferisce la spesa, ancorchè la delibera di approvazione sia successiva anche di anni. Le spese legali della causa vengono liquidate dal Giudice nella sentenza, le stesse spettano a colui che ha la qualità di condòmino alla data di deposito della sentenza. Per il principio sopra enunciato, deve ritenersi che le spese per la parcella del legale del condominio spettano a colui che sia condòmino al momento dell'emissione della parcella in quanto momento gestionale in cui si verifica la necessità di una spesa.
Corrado Morelli
Corrado Morelli
2025-11-04 10:35:02
Numero di risposte : 26
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Per le spese legali, è opportuno valutare di volta in volta la specifica situazione per capire come andrebbero suddivise le suddette spese. Nel caso in cui il condominio faccia fronte comune contro un soggetto esterno le spese dovranno essere ripartite in ragione dei millesimi del singolo appartamento. Le spese legali del condominio durante una causa contro il singolo condomino dovranno essere ripartite solo tra il gruppo di condomini che ha aderito alla lite. Anche in questo caso dovrà applicarsi la stessa regola di ripartizione delle spese legali, vista nel caso di una causa tra condominio e singolo condomino. Dunque il giudice andrà ad addebitare le spese legali alla parte sconfitta ed ancora una volta non sarà possibile per l’amministratore, richiedere il pagamento della quota al condomino o ai condomini vincitore. Per cui tutte le spese dovranno essere suddivise in ragione delle quote millesimali di ciascun inquilino, eccezion fatta per colui o coloro che hanno vinto la causa.
Ileana Rossi
Ileana Rossi
2025-10-27 23:19:17
Numero di risposte : 22
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Le spese legali nel condominio sono considerate spese comuni. Pertanto, la loro ripartizione segue le stesse regole stabilite per le altre spese comuni, ovvero la suddivisione proporzionale in base ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo stabilito dall’assemblea o specifiche eccezioni previste dalla legge o dal regolamento condominiale. Le spese legali vengono considerate comuni quando il condominio agisce per tutelare gli interessi collettivi di tutti i condomini. Difesa in Cause Legali Esterne: Se il condominio è coinvolto in un procedimento legale, ad esempio per una causa intentata da un vicino o da un fornitore, le spese legali sostenute per la difesa saranno divise tra tutti i condomini in base ai millesimi. Non tutte le spese legali sono ripartite tra tutti i proprietari. Vi sono situazioni in cui solo alcuni condomini devono farsi carico di queste spese: Controversie Individuali: Se una lite o una causa legale coinvolge solo una parte dei condomini, le spese legali saranno a carico esclusivo dei proprietari interessati. Spese per Azioni Contro Singoli Condomini: Quando il condominio avvia una causa legale contro un singolo condomino, come nei casi di abusi o violazioni delle norme condominiali, le spese possono essere addebitate al condomino perdente, in base alla decisione del giudice.
Luciana Fiore
Luciana Fiore
2025-10-18 18:02:09
Numero di risposte : 27
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Le spese relative all’attività del professionista, incaricato del recupero della quota del condomino moroso, sono da considerarsi spese comuni. Le spese necessarie al recupero delle quote condominiali in danno dei condomini morosi devono essere ripartite in via provvisoria tra tutti i condomini, in relazione ai rispettivi millesimi di proprietà. Saranno pertanto ripartite tra tutti i condomini le spese relative alla prestazione professionale dell’avvocato ovvero al contributo unificato e alle marche da bollo necessarie per avviare la procedura giudiziaria. La delibera dell’assemblea che, in violazione di tale regola, ponga le spese legali a carico di un unico condomino (ancorché colui nei cui confronti si è agito giudizialmente) è da considerarsi viziata da radicale nullità (anche se approvata all’unanimità). La delibera assembleare che addebita le spese anticipate per il recupero dei contributi interamente a carico del condomino moroso, si appalesa evidentemente nulla. Il condominio con l’addebito di somme non dovute avrebbe abusato dei suoi poteri.
Leonardo De Santis
Leonardo De Santis
2025-10-08 07:24:00
Numero di risposte : 28
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Le spese relative alla ricostruzione od al rifacimento del lastrico solare siano ripartite nella misura di 1/3 a carico del proprietario del piano di calpestio e per i restanti 2/3 a carico dei proprietari delle unità immobiliari che traggono beneficio dalla copertura del lastrico stesso, in proiezione verticale al medesimo. Il criterio in questione è stato tuttavia utilizzato, a mezzo di un’applicazione analogica, anche al fine di ripartire tra i condomini le spese legali e gli oneri risarcitori derivanti dalla soccombenza da parte del condominio che sia stato citato in giudizio dal condomino il cui appartamento abbia subito danni a causa di infiltrazioni derivanti dal lastrico solare. La Suprema Corte, di fronte ad un divergente orientamento sul punto da parte della giurisprudenza, decide di rimettere al Primo Presidente gli atti di causa al fine di un’assegnazione degli stessi alle Sezioni Unite per la codificazione di un indirizzo uniforme. Il risarcimento di tali danni prescinde infatti da ogni considerazione inerente all’utilità che il danneggiante tragga dal pregiudizio arrecato; e proprio perché il fatto costitutivo dell’illecito risiede nella condotta omissiva o commissiva dei condomini, esso viene a costituire il fondamento di una responsabilità aquiliana da valutarsi ed imputarsi in base alle rispettive colpe dei condomini e, quindi, in caso di responsabilità condominiale, secondo i criteri millesimali, senza fare improprio utilizzo dell’art. 1126 C.c. che è norma preposta ad altro fine.