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Chi paga le spese legali per cause condominiali?

Gerlando Monti
Gerlando Monti
2025-11-10 05:25:16
Numero di risposte : 23
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Le spese legali sostenute dal condominio, compresi gli onorari degli avvocati e i costi per l’organismo di mediazione nel caso di procedimento di mediazione, sono a carico di tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Non vi partecipano però i condomini che hanno avviato la causa contro il condominio. Pertanto le spese legali per la difesa del condominio ed eventuali spese di soccombenza non possono essere poste a carico dei condòmini impugnanti/ricorrenti, ma saranno ripartite solo tra gli altri condomini. Se il condominio perde la causa e il giudice lo condanna a pagare le spese legali a Mario, Lorenzo non parteciperà. Se Mario vincerà la causa, il condominio sarà tenuto a pagare le spese legali a Mario così come il giudice decreterà nella sentenza di condanna. Se Mario perde, sarà lui a dover rimborsare al condominio le spese legali, sempre che il giudice disponga la condanna.
Federica Ferrari
Federica Ferrari
2025-11-01 15:29:44
Numero di risposte : 30
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Le spese legali del condominio sono a carico esclusivo del locatore, cioè del proprietario dell’appartamento affittato. Il pagamento degli oneri condominiali è un obbligo che deriva dalla titolarità formale delle cose; il soggetto tenuto all’adempimento, dunque, non cambia quando un immobile è dato in locazione dal momento che il locatore conserva la proprietà. L’amministratore non può emettere bollette a nome dell’inquilino; questi, da parte sua, è tenuto a rimborsare al proprietario solo la quota condominiale relativa alle spese di manutenzione e non quella per le spese effettuate nel solo interesse del proprietario. Tra queste voci rientrano quelle per la gestione condominiale e anche le spese legali, perché queste ultime sono a tutela degli interessi dei condòmini e non del buono stato dei beni. La parcella dell’avvocato del condominio rientra tra le spese poste a carico esclusivo del locatore.
Danny Ferraro
Danny Ferraro
2025-10-25 00:02:48
Numero di risposte : 29
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Le spese legali per l’invio di una diffida o messa in mora sono spese condominiali comuni. L’attività svolta dal legale è nell’interesse dell’intero condominio, poiché mira al recupero delle somme. non essendoci una sentenza che dichiari moroso il condomino, non è possibile addossargli direttamente i costi. l’assemblea non può deliberare un addebito individuale senza basi giuridiche. Di conseguenza, tali spese devono essere ripartite tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà. Le spese per lettere di messa in mora non possono essere addebitate al solo destinatario se non vi è una sentenza di condanna. L’addebito individuale è legittimo solo se esiste un regolamento condominiale contrattuale che lo prevede. L’addebito individuale è legittimo solo se il condomino è stato condannato con sentenza a sostenere le spese legali.
Teresa Longo
Teresa Longo
2025-10-19 17:51:17
Numero di risposte : 28
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Le spese condominiali debbano essere sostenute da colui che riveste la qualità di condòmino nel momento in cui esse debbono essere sostenute. L'obbligo del condòmino nei confronti del condominio di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessita' della spesa ovvero la concreta attuazione dell'attivita' di manutenzione e quindi per effetto dell'attivita' gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attivita' di gestione. Le spese legali della causa vengono liquidate dal Giudice nella sentenza, le stesse spettano a colui che ha la qualità di condòmino alla data di deposito della sentenza. L'acquirente di un'unità immobiliare nell'edificio, infatti, può essere chiamato a rispondere, nei confronti dell'ente di gestione condominiale, dei debiti del suo dante causa, solidalmente con lui e non al suo posto, esclusivamente per i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e non per altre ragioni di debito. Per il principio sopra enunciato, deve ritenersi che le spese per la parcella del legale del condominio spettano a colui che sia condòmino al momento dell'emissione della parcella in quanto momento gestionale in cui si verifica la necessità di una spesa.
Nicoletta De rosa
Nicoletta De rosa
2025-10-08 08:49:05
Numero di risposte : 19
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Le spese legali per cause condominiali sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione, come previsto dall'art. 1123, co.1, c.c. Ciò significa che le spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono ripartite in base al valore della proprietà di ciascun condomino. In caso di soccombenza in giudizio, le spese legali non devono essere sostenute dal condòmino vincitore nel giudizio, come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4259/2018. La Corte di Cassazione ha affermato che non ha rilievo la mancanza formale delle tabelle millesimali e che il giudice deve stabilire l’entità del contributo dovuto dal singolo condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprietà. La Corte ha anche stabilito che la delibera di deroga ai criteri di legge assunta a maggioranza dal condominio è nulla.
Leonardo Pellegrino
Leonardo Pellegrino
2025-10-08 03:46:21
Numero di risposte : 27
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L'avvocato del creditore è pagato direttamente del proprio cliente che percepisce le somme indicate nel decreto ingiuntivo per il compenso del legale, alla stregua di un rimborso. La parte di compenso maggiore dev'essere ripartita tra tutti i condòmini – eccezion fatta per il moroso – in ragione dei millesimi di proprietà, salvo differente convenzione. La spesa dev'essere anticipata da tutti i condòmini e di ciò nel rendiconto bisognerà dar conto, salvo rimborso al momento del pagamento da parte del condomino moroso. Anche in questo caso la spesa dev'essere ripartita tra tutti i condòmini – eccezion fatta per il moroso – in ragione dei millesimi di proprietà, salvo differente convenzione. La spesa del compenso liquidata in decreto è addebitabile al moroso medesimo, salvo anticipazioni e/o integrazioni dei condòmini. Nessuna voce di costo inerente costi e compensi liquidati in decreto potrà essere imputata al condomino moroso.
Sibilla Bianco
Sibilla Bianco
2025-10-08 03:43:58
Numero di risposte : 25
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Anche in assenza di un sì da parte dell’assemblea dei condomini, comunque, le spese dell’avvocato riguardanti la gestione ordinaria saranno suddivise tra i vari condomini in relazione ai millesimi. Come in ogni regola, anche in questo caso esiste l’eccezione in base alla quale i condomini che non beneficiano del bene o servizio per il quale viene richiesto un parere legale non sono tenuti a pagarne le spese. Di contro, sarà necessario richiedere il parere dell’assemblea condominiale nei casi che non rientrano nella gestione ordinaria. In simili ipotesi, se l’amministratore non ottiene il consenso dell’assemblea condominiale, allora l’amministratore dovrà sostenere lui stesso le spese del legale. Nei fatti, l’assemblea non può deliberare addebitando tutte le spese a una sola persona, perché andrebbe contro la regola per la quale i costi si devono dividere in relazione ai millesimi condominiali. L’unico caso in cui è possibile procedere in tal senso è quello in cui vi sia una delibera da parte di un giudice, al quale l’assemblea condominiale non potrà mai sovrapporsi o sostituirsi. Di norma le spese dell’avvocato in condominio vengono suddivise in base ai millesimi, anche se esistono alcune eccezioni in cui a pagare è l’amministratore. Le spese legali condominiali sono solitamente ripartite in base ai millesimi di proprietà.