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Cosa succede se un condomino non vuole partecipare alle spese?

Simona Milani
Simona Milani
2025-10-08 09:41:14
Numero di risposte : 17
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Se il condomino dissenziente non vuole partecipare alle spese, può esercitare il proprio dissenso inviando una raccomandata o una PEC al condominio entro trenta giorni dall'assemblea o dalla ricezione del verbale. Il condomino dissenziente separa la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è favorevole al condominio e il condomino dissenziente ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo deve contribuire alle spese di giudizio non rimborsate dalla parte soccombente. Il condomino dissenziente non dovrà vedersi addebitata alcuna somma se il condominio perde la causa e deve rimborsare delle somme alla controparte.
Furio Bernardi
Furio Bernardi
2025-10-08 08:17:56
Numero di risposte : 28
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Qualora l'assemblea dei condòmini, abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condòmino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza. Il condòmino dissenziente, dovrà poi notificare all'amministratore di condominio, entro 30 giorni dall'assemblea, un atto scritto con cui ribadisca il suo dissenso alla causa, nonché la sua volontà di essere esonerato dalle spese. Se il condominio perde la causa, come previsto dall'art. 1132 c.c., il condòmino che ha espresso il proprio dissenso non dovrà pagare le spese processuali eventualmente liquidate dal giudice a favore della controparte vincitrice, né tantomeno dovrà sobbarcarsi le spese legali dell' avvocato del condominio. Tuttavia, nel caso in cui, il giudizio abbia per oggetto il mancato pagamento di un servizio fornito a beneficio dell'intero condominio, il dissenso del singolo condomino, non lo esonera a contribuire al pagamento della spesa. Lo stesso dovrà versare, in ogni caso, la quota di sua spettanza. Se invece, la causa ha esito favorevole per il condominio e il condòmino dissenziente ne trae vantaggio, questi è tenuto a pagare nella misura che gli compete le spese del giudizio, quando queste non siano state pagate dalla parte soccombente.
Bibiana Ferraro
Bibiana Ferraro
2025-10-08 06:37:06
Numero di risposte : 31
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Se un condomino non paga, gli altri condomini sono obbligati a pagare per lui. La legge impone all’amministratore di condominio di attivarsi per il recupero, anche forzoso, del credito dei condomini inadempienti. L’art. 63 disp. att. c.c. indica la possibilità di ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo. Premesso che l’orientamento generale è che se l’escussione non va a buon fine, chiunque può essere chiamato a saldare il debito residuo, l’amministratore potrà richiedere all’assemblea di decidere su spalmare il credito su tutti gli altri condomini. Tuttavia questa è una decisione che può essere presa solo dall’assemblea all’unanimità.
Cesare Longo
Cesare Longo
2025-10-08 05:34:13
Numero di risposte : 16
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Il mancato pagamento delle quote condominiali è una violazione dell’obbligo legale e comporta conseguenze specifiche per il condomino moroso. L’articolo 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile stabilisce che il condomino moroso non può votare in assemblea condominiale su questioni riguardanti la gestione economica, come l’approvazione del bilancio o la ripartizione delle spese. Se il condomino continua a non pagare, l’amministratore di condominio può intraprendere un’azione legale per recuperare le somme dovute. L’amministratore invia una comunicazione ufficiale al moroso per richiedere il pagamento entro un termine specifico. Se il pagamento non avviene, l’amministratore può rivolgersi al tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo. Questo provvedimento consente di procedere con il pignoramento dei beni del moroso. Tra i beni pignorabili rientrano conti correnti, stipendio, o persino l’immobile di proprietà. In alcuni casi, è possibile limitare l’accesso del condomino moroso ai servizi comuni non essenziali, come il riscaldamento centralizzato o l’ascensore, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa e delle delibere condominiali.
Sarah Colombo
Sarah Colombo
2025-10-08 04:35:19
Numero di risposte : 22
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Ci sono casi in cui il singolo condomino può rifiutarsi legittimamente di partecipare alle spese. La prima ipotesi è quella della delibera nulla, la quale è sempre totalmente priva di effetti sin dal giorno della sua emanazione, senza che intervenga un giudice ad accertarne l’invalidità. La deliberazione è nulla quando è priva dei suoi elementi essenziali, oppure quando il suo oggetto è illecito o impossibile. In un condominio parziale ogni gruppo di condòmini paga le spese relative al proprio fabbricato, ripartite secondo il criterio ordinario del valore della proprietà. Infine, con specifico riferimento alle innovazioni, cioè ai lavori che comportano una modifica sostanziale del bene comune tanto da mutarne la destinazione, la legge stabilisce che i condòmini non interessati possono rifiutarsi legittimamente di contribuire alle spese. Un condomino può validamente rifiutare di contribuire alla spesa straordinaria deliberata dall’assemblea in tre occasioni, e cioè quando: la delibera è nulla, i lavori riguardano beni destinati a servire solo una parte dell’intero fabbricato o si tratta di innovazioni gravose o voluttuarie. La deliberazione è nulla quando è priva dei suoi elementi essenziali. In casi del genere il condomino non potrebbe mai essere obbligato a partecipare alla spesa deliberata. Il condomino che non vuole sostenere la spesa può decidere di non prenderne parte, a patto però che non si avvantaggi dell’opera stessa. I condòmini che vivono nella “scala A” pagheranno le spese relative al proprio ascensore.