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Il nuovo proprietario di un appartamento in un condominio deve pagare le spese legali per le controversie iniziate prima di lui?

Violante Guerra
Violante Guerra
2025-11-06 20:25:50
Numero di risposte : 26
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Il nuovo condomino è obbligato solidalmente con il suo venditore a versare i contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente. Il che significa che, con i limiti di tempo indicati, l’acquirente può essere chiamato dall’amministratore a pagare le spese riguardanti un periodo di tempo in cui non era proprietario. Egli si sostituisce al venditore nel pagamento, restando però fermo il suo diritto di rivalsa nei confronti del venditore stesso per il recupero di tutte le somme che sia stato costretto a versare al condominio. Dopo tale sentenza, infatti, anche le spese legali riguardanti le cause del condominio costituiscono un debito per quote condominiali e rientrano quindi in quella categoria di obbligazioni che devono essere adempiute da chi risulta proprietario al momento in cui la spesa viene sostenuta. Vale a dire, nel caso in questione, di alienazione di una unità immobiliare, dal nuovo condomino che l’ha acquistata. Quanto alle seconde, la richiesta di pagamento può essere fatta al nuovo condomino solo se la delibera di dar corso o di resistere alla lite è stata assunta entro l’anno contabile in cui è avvenuto l’acquisto o in quello immediatamente precedente, dovendosi applicare in tal caso il principio generale dettato dalla legge. Poiché infatti l’obbligo di corrispondere il compenso al proprio difensore sorge con il conferimento del mandato, l’acquirente dell’unità immobiliare è responsabile in solido con il proprio venditore solo per le spese legali relative a procedure avviate dal condominio prima dell’acquisto dell’immobile.
Bibiana Ferraro
Bibiana Ferraro
2025-10-31 00:02:40
Numero di risposte : 31
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Lei è tenuto a pagare, ma poiché si tratta di causa avviata prima del suo acquisto può chiedere il rimborso delle spese al venditore. Deve pagare quanto richiesto dall'amministratore perché, come stabilito dalla Cassazione con la sentenza 23686/2009 “una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo”. Per quel che riguarda invece gli obblighi del venditore, poiché la causa è stata avviata in termini predenti all'acquisto, lei, volendo, ha la possibilità di rivalersi su di lui dato che non può essere ritenuto responsabile di questioni legali condominiali sorte prima che fosse, appunto, un condomino. In pratica l'amministratore non ha alcuna possibilità di rivolgersi agli ex condomini ma di deve necessariamente rivolgere a chi risulta essere condomino nel momento in cui occorre pagare una determinata spesa. Tra l'altro l'anagrafe del condominio è necessaria proprio per consentire all'amministratore di verificare in tempo reale chi sono i soggetti obbligati al pagamento.
Fulvio Sanna
Fulvio Sanna
2025-10-23 15:18:27
Numero di risposte : 23
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Il nuovo proprietario di un immobile non è responsabile per le spese legali relative a cause iniziate quando lui non era ancora proprietario. Tuttavia, le parti possono stabilire diversamente mediante accordi privati. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave: l’obbligo di pagamento delle spese legali grava su chi era proprietario al momento in cui l’assemblea condominiale ha deliberato l’azione giudiziaria. Tuttavia, questa regola generale può essere modificata da accordi privati tra venditore e acquirente al momento della compravendita. Un punto critico che hai evidenziato è il fatto che l’amministratore condominiale, al momento della richiesta di pagamento delle spese legali, potrebbe rivolgersi al nuovo proprietario, essendo quest’ultimo l’attuale titolare dell’immobile. In tal caso, il nuovo proprietario ha il diritto di rivalersi sul precedente proprietario, se non diversamente stabilito. Questo diritto di rivalsa è particolarmente importante se nel contratto di compravendita non è stato specificato chi debba sostenere tali spese.
Timoteo Conti
Timoteo Conti
2025-10-17 20:50:23
Numero di risposte : 20
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L'acquirente non deve contribuire ad alcun'altra spesa riferita a fatti anteriori all'acquisto dell'immobile. In altri termini, se un acquirente compra un appartamento, non deve pagare per le spese legali di controversie iniziate prima che lui diventasse proprietario. Questo vale anche se il condominio perde la causa oppure il venditore. Gli effetti della sentenza non cadranno in capo all'acquirente, bensì totalmente al venditore. Le cose vanno diversamente se la parte venditrice e acquirente si accordano diversamente ossia se, nell'atto di compravendita, è indicata l'esistenza del giudizio o del debito del condominio ed è specificato su chi ricade il relativo onere.
Demis Rinaldi
Demis Rinaldi
2025-10-08 10:29:42
Numero di risposte : 25
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Il nuovo proprietario di un appartamento in un condominio non deve pagare per le spese legali di controversie iniziate prima che lui diventasse proprietario. Questo vale anche se il condominio perde la causa. Allo stesso modo, l’acquirente non può beneficiare di eventuali risultati positivi di tali cause legali. Se un acquirente compra un appartamento, non deve pagare per le spese legali di controversie iniziate prima che lui diventasse proprietario. Se un condominio perde una causa legale avviata prima dell’arrivo di un nuovo condomino, quest’ultimo non è tenuto a contribuire al pagamento delle spese legali. La legge, come delineato dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, stabilisce che il nuovo acquirente di un’unità immobiliare in un condominio non è responsabile per le spese relative a contenziosi iniziati prima del suo acquisto. Il nuovo condomino non può trarre vantaggio dall’eventuale esito positivo di una causa legale iniziata prima del suo ingresso nel condominio. I benefici della vittoria sono riservati a coloro che erano già condòmini al momento dell’avvio della causa. Se il nuovo condomino dovesse sostenere spese non di sua competenza, ha il diritto di rivalersi sul venditore dell’unità immobiliare chiedendogli il rimborso delle spese ingiustamente sostenute. La regola è inderogabile e non può essere modificata né dal regolamento condominiale, anche se di natura contrattuale, né da una delibera assembleare contraria. Secondo l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il nuovo proprietario è responsabile solamente per le spese relative alla gestione corrente e a quella immediatamente precedente al momento dell’acquisto.
Artemide Martino
Artemide Martino
2025-10-08 09:29:28
Numero di risposte : 22
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A meno che venditore e acquirente non si siano messi d’accordo diversamente, le spese legali per le cause avviate prima dell’acquisto devono essere pagate dal precedente proprietario. In altre parole, chi acquista l’appartamento dopo l’avvio della causa legale non è tenuto a pagare le spese. Quando il condominio perde una causa già avviata, l’amministratore dovrà chiedere il pagamento a coloro che risultano essere attualmente i condòmini. L’amministratore, infatti, per incassare le somme dovute è tenuto a rivolgersi esclusivamente a coloro che sono proprietari nel momento in cui le spese in questione devono essere pagate. Secondo la Cassazione, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e, poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo. Se il nuovo proprietario paga le spese legali o i vecchi debiti del condominio, ha poi diritto al rimborso da parte del venditore, cioè del precedente proprietario.
Muzio Colombo
Muzio Colombo
2025-10-08 08:00:46
Numero di risposte : 22
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L'indirizzo giurisprudenziale attualmente prevalente ritiene che le spese condominiali debbano essere sostenute da colui che riveste la qualità di condòmino nel momento in cui esse debbono essere sostenute. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimita' che negli ultimi anni si e' venuta formando, l'obbligo del condòmino nei confronti del condominio di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessita' della spesa ovvero la concreta attuazione dell'attivita' di manutenzione e quindi per effetto dell'attivita' gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attivita' di gestione. La conseguenza è che nella divisione delle spese fra venditore ed acquirente non si deve aver riguardo alla data di approvazione da parte dell'assemblea, bensì all'anno di esercizio cui si riferisce la spesa, ancorchè la delibera di approvazione sia successiva anche di anni. Le spese indicate in sentenza, atteso che le spese legali della causa vengono liquidate dal Giudice nella sentenza, le stesse spettano a colui che ha la qualità di condòmino alla data di deposito della sentenza. Per il principio sopra enunciato, deve ritenersi che le spese per la parcella del legale del condominio spettano a colui che sia condòmino al momento dell'emissione della parcella in quanto momento gestionale in cui si verifica la necessità di una spesa.