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Chi ha il diritto di prelazione agraria sul terreno agricolo confinante?

Harry Coppola
Harry Coppola
2025-10-09 21:12:12
Numero di risposte : 23
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Il diritto di prelazione agraria spetta all’affittuario, coltivatore diretto o proprietario confinante. L’art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 disciplina la prelazione dell’affittuario coltivatore diretto. L’art. 7, comma 2, della Legge 14 agosto 1971, n. 817 disciplina la prelazione del proprietario confinante. Il diritto di prelazione può essere validamente esercitato solo con riguardo ai terreni che abbiano destinazione agricola.
Lina Russo
Lina Russo
2025-10-09 16:33:32
Numero di risposte : 19
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Il diritto di prelazione agraria spetta all’affittuario coltivatore diretto di un appezzamento di terreno nell’acquisto del fondo rustico che il proprietario ha intenzione di vendere. Il diritto di prelazione agraria del confinante è sancito e regolamentato dall’articolo 7 della legge 817/1971 che estende al proprietario coltivatore dei terreni confinanti con quelli messi in vendita il diritto prioritario di acquistarlo prima di terzi acquirenti, a patto che sui quei terreni non sia insediato un affittuario. Il coltivatore interessato può esercitare il diritto di prelazione agraria entro 30 giorni dal ricevimento della notifica della proposta di vendita del terreno. La legge n. 590/1965 art.8 e dalla legge n. 817/1971 art.7. Il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri da lui già posseduti, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della propria famiglia. Il diritto di prelazione agraria può essere validamente esercitato solo con riguardo ai terreni che abbiano destinazione agricola. Qualora sul terreno vi sia un fabbricato rurale, occorre verificare se detto immobile si ponga o meno in rapporto di pertinenza rispetto al fondo.
Gregorio Martinelli
Gregorio Martinelli
2025-10-09 16:09:46
Numero di risposte : 27
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Il primo riguarda la possibilità di esercizio del diritto, per il nudo proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita. Il secondo, conseguenza immediata del precedente, concerne il titolo che legittima la coltivazione diretta del proprio terreno, da almeno due anni.