Quali sono i vantaggi fiscali della mediazione civile?

Luca Moretti
2025-10-19 14:37:36
Numero di risposte
: 33
L’art. 17 del d.lgs.28/2010 prevede un regime particolarmente agevolato per gli accordi raggiunti in sede di mediazione: questi infatti godono dell’esenzione dall’imposta di registro fino all’importo di euro 100.000,00 e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
E’, inoltre, possibile richiedere qualsiasi agevolazione fiscale, in modo da poter ottenere un trattamento tributario di favore per la parte eccedente il valore di euro 100.000,00: il contribuente potrà quindi invocare le agevolazioni c.d. “Prima casa”, le agevolazioni della piccola proprietà contadina, e, in generale, qualsiasi altro trattamento di favore previsto dall’ordinamento, compreso il meccanismo del c.d. Prezzo – valore previsto all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005.
Si ricorda – infine – come purtroppo possono essere approcci e ricostruzioni fiscali diversi da parte delle locali Agenzie delle Entrate circa la possibilità di esenzione con riferimento alla forma con cui è stato recepito l’atto di mediazione.
Sul punto suggerisco sempre quindi un preventivo confronto per evitare di avere spiacevoli sorprese.

Angelo Russo
2025-10-19 12:13:52
Numero di risposte
: 20
Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Laddove l’accordo raggiunto in mediazione preveda il pagamento dell’imposta di registro, questa non è dovuta entro il limite di valore di 100.000 euro.
L’imposta, quindi, è dovuta soltanto per la parte eccedente tale importo, nella percentuale prevista dalla legge.
In caso di accordo raggiunto in mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta, commisurato alle spese di mediazione sostenute, fino a concorrenza di € 600.
Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura fino a concorrenza di € 600.
In caso di insuccesso della mediazione i crediti di imposta sono ridotti della metà.
Ulteriore credito d’imposta viene riconosciuto alla parte che ha sostenuto il pagamento del contributo unificato del giudizio estinto a seguito del raggiungimento dell’accordo di mediazione fino a concorrenza di € 518.