Quali sono i vantaggi fiscali della mediazione civile?
Artemide De luca
2025-11-17 07:54:38
Numero di risposte
: 24
I costi della procedura di mediazione non sono deducibili o detraibili ma danno diritto a crediti di imposta che le parti possono richiedere in modalità telematica.
L’articolo 20 si occupa infatti un’altra categoria di benefici fiscali, ossia dei crediti di imposta che il legislatore, in materia di mediazione, ha voluto riservare alle parti e agli organismi di mediazione.
Le parti beneficiano di un credito di imposta dell’importo massimo di 600 euro, che viene commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione purché raggiungano l’accordo in mediazione.
Le parti beneficiano di un ulteriore credito di imposta del valore massimo di 600 euro, che viene commisurato questa volta al compenso pagato all’avvocato, quando la mediazione è obbligatoria per legge o quando la procedura è demandata dal giudice.
In favore delle parti è previsto infine un credito di imposta dell’importo massimo di 518,00 euro qualora l’accordo raggiunto in mediazione comporti l’estinzione del processo.
I crediti di imposta, una volta riconosciuti, possono essere utilizzati in compensazione con Modello F24.
Albino Vitale
2025-11-11 03:48:08
Numero di risposte
: 21
Il credito d'imposta è una delle agevolazioni più significative per chi sceglie la mediazione civile.
Permette di recuperare, in tutto o in parte, le spese sostenute per la procedura.
Gli accordi pervenuti in sede di mediazione civile sono esenti dall'imposta di registro fino all'importo di 100.000 euro.
Se il valore dell'accordo supera questa soglia, l'imposta è dovuta solo sulla parte eccedente.
Durante tutto il procedimento di mediazione civile, gli atti, i documenti e le istanze sono esenti da: -Imposta di bollo.
-Diritti di segreteria.
Le spese sostenute per l'assistenza di un avvocato durante la mediazione possono essere dedotte fiscalmente, se inerenti alla gestione della controversia.
Anche le parti che partecipano alla mediazione in ottemperanza a un obbligo imposto dal giudice (ad esempio, in casi di mediazione obbligatoria) possono beneficiare di una riduzione delle sanzioni tributarie in caso di accordo che preveda la regolarizzazione di posizioni fiscali o contributive.
Le agevolazioni fiscali legate alla mediazione civile rappresentano un incentivo concreto per favorire soluzioni rapide e meno onerose rispetto ai procedimenti giudiziari tradizionali.
Sfruttarle al meglio non solo permette di risparmiare, ma contribuisce anche a rendere il sistema di giustizia civile più snello e accessibile.
La mediazione civile non è solo una strada per risolvere le controversie: è anche una scelta fiscalmente vantaggiosa.
Dylan Cattaneo
2025-11-09 13:49:30
Numero di risposte
: 29
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000 euro, e l'imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione.
In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
La norma indica l'ammontare massimo del credito di imposta la cui reale consistenza sarà determinato dal Ministero della Giustizia con decreto.
Antonia Marchetti
2025-10-29 01:30:37
Numero di risposte
: 33
Dal 1° luglio 2024, le parti coinvolte in una procedura di mediazione civile possono beneficiare di specifici crediti d’imposta legati ai costi sostenuti per l’indennità di mediazione e per l’assistenza legale.
I crediti di imposta, riconosciuti in conformità al presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è revocato se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.
Luca Moretti
2025-10-19 14:37:36
Numero di risposte
: 33
L’art. 17 del d.lgs.28/2010 prevede un regime particolarmente agevolato per gli accordi raggiunti in sede di mediazione: questi infatti godono dell’esenzione dall’imposta di registro fino all’importo di euro 100.000,00 e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
E’, inoltre, possibile richiedere qualsiasi agevolazione fiscale, in modo da poter ottenere un trattamento tributario di favore per la parte eccedente il valore di euro 100.000,00: il contribuente potrà quindi invocare le agevolazioni c.d. “Prima casa”, le agevolazioni della piccola proprietà contadina, e, in generale, qualsiasi altro trattamento di favore previsto dall’ordinamento, compreso il meccanismo del c.d. Prezzo – valore previsto all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005.
Si ricorda – infine – come purtroppo possono essere approcci e ricostruzioni fiscali diversi da parte delle locali Agenzie delle Entrate circa la possibilità di esenzione con riferimento alla forma con cui è stato recepito l’atto di mediazione.
Sul punto suggerisco sempre quindi un preventivo confronto per evitare di avere spiacevoli sorprese.
Angelo Russo
2025-10-19 12:13:52
Numero di risposte
: 20
Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Laddove l’accordo raggiunto in mediazione preveda il pagamento dell’imposta di registro, questa non è dovuta entro il limite di valore di 100.000 euro.
L’imposta, quindi, è dovuta soltanto per la parte eccedente tale importo, nella percentuale prevista dalla legge.
In caso di accordo raggiunto in mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta, commisurato alle spese di mediazione sostenute, fino a concorrenza di € 600.
Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura fino a concorrenza di € 600.
In caso di insuccesso della mediazione i crediti di imposta sono ridotti della metà.
Ulteriore credito d’imposta viene riconosciuto alla parte che ha sostenuto il pagamento del contributo unificato del giudizio estinto a seguito del raggiungimento dell’accordo di mediazione fino a concorrenza di € 518.
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