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Chi paga le spese della mediazione?

Donato Marini
Donato Marini
2025-10-19 14:19:52
Numero di risposte : 30
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La legge impone che sia le spese instaurate per l’avvio della procedura nonché le spese legali, debbano essere divise esattamente come ogni altra spesa condominiale. Le spese legali sostenute sono sempre dovute. Le spese della mediazione dovranno essere affrontate solo nel caso in cui si intende proseguire con l’istituto in parola. Nel caso di lite esterne e cioè tra condominio e terzi, queste dovranno essere sostenute da tutti i condomini in base ai propri millesimi di proprietà. Nel caso di liti interne, ossia tra condominio e condòmini, ognuno sarà chiamato al pagamento delle spese legali, meno il condòmino che abbia dato avvio alla lite, in quanto già chiamato autonomamente ad affrontare le sue spese per la sua costituzione nella procedura.
Stefano Martini
Stefano Martini
2025-10-19 13:05:48
Numero di risposte : 28
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Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Le indennità di mediazione sono le spese che maturano per un procedimento di mediazione a carico delle parti che fruiscono del servizio di mediazione e vengono ripartite in quote per ciascun centro d’interesse, salvo diverso accordo fra le parti. Tuttavia il legislatore ha previsto che l’obbligazione nascente dalla fruizione del servizio di mediazione sia solidale fra le parti e che pertanto entrambe le parti sono tenute al pagamento dell’intero importo dovuto, il totale delle quote applicabili per ciascun centro d’interesse. Per una comprensibile politica commerciale degli Organismi il recupero del credito delle quote mancanti si concentra sulla parte che effettivamente abbia omesso il pagamento. Tuttavia per ragioni di solvibilità o di raggiungibilità della parte inadempiente può risultare conveniente per l’Organismo addivenire al recupero mediante richiesta alle altre parti che abbiano partecipato al procedimento in considerazione del vincolo di solidarietà.
Isabel Battaglia
Isabel Battaglia
2025-10-19 12:19:45
Numero di risposte : 28
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Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate dal giudice in via equitativa. Il Giudice di Modena ha in tal senso ricondotto al novero delle spese processuali di cui al sopracitato art. 91 anche le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione. Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all’accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi. Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso della somma complessiva sostenuta per l’espletamento della mediazione. Pertanto, indipendentemente dalle previsioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 28/2010 da applicarsi in caso di proposta , chi perde paga anche le spese delle mediazione.
Albino Vitale
Albino Vitale
2025-10-19 12:18:47
Numero di risposte : 21
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Le spese di mediazione sono assimilate alle spese del processo e, dunque, rientrano in quelle sostenute per l’introduzione del giudizio. La richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non vada considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore. Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione. Le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.