Chi paga le spese della mediazione?
Damiana Martini
2025-11-14 23:28:42
Numero di risposte
: 27
La parte che soccombe in giudizio paga anche le spese di mediazione sostenute da controparte per avviarla solo se chi le richiede dimostra l’esborso.
Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione.
Poiché le spese per la mediazione sono assimilabili alle spese del processo, esse possono essere rimborsate solo se il richiedente ne dimostri l’esborso.
Parte attrice ha documentato lo svolgimento della procedura di mediazione, ma non ha provato di aver sostenuto le relative spese.
In sede di nota spese allegate alla comparsa conclusionale di replica il condominio si è limitato infatti a richiedere il rimborso dell’importo di 500,00 euro per i compensi di mediazione.
Mirella Martino
2025-11-08 12:30:36
Numero di risposte
: 20
Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennita', oltre alle spese vive.
L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
La parte invitata in mediazione quali costi deve sostenere per partecipare: Esattamente gli stessi di quelli sostenuti dalla parte istante.
Quindi per partecipare ad una mediazione la parte invita deve corrispondere le spese di avvio + le spese di mediazione di primo incontro
Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi: € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00; € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto;
Raffaella Pellegrino
2025-10-30 08:25:27
Numero di risposte
: 19
La parte che vince in sede di giudizio ha diritto a essere rimborsata in relazione alle spese sostenute nella procedura di mediazione.
La parte che soccombe nel giudizio di merito può essere condannata a rimborsare alla parte che invece ha vinto la causa anche le spese che la stessa ha sostenuto per esperire la procedura di mediazione.
Le spese che il vincitore sostiene per la procedura di mediazione possono essere considerate infatti esborsi, in base a quanto previsto dall’art. 91 del codice di procedura civile.
La condanna alle spese della procedura di mediazione sostenute dall’attore viene disposta in accoglimento della domanda attorea.
Per opinione della prevalente giurisprudenza di merito, infatti, la liquidazione delle spese e dei costi del procedimento di mediazione deve avvenire, concluso il processo di merito, nel rispetto delle regole sancite dall’art. 91 e seguenti del codice di procedura civile.
La norma che viene richiamata nella sentenza e che viene posta dal Tribunale di Catanzaro a base della decisione è l’art. 91 del codice di procedura civile.
La norma, dedicata alla condanna alle spese del giudizio, sancisce in sostanza che il giudice, quando emette la sentenza che chiude il giudizio, condanna la parte soccombente a rimborsare le spese alla controparte, liquidandone l’importo contestualmente agli onorari di difesa.
Donato Marini
2025-10-19 14:19:52
Numero di risposte
: 30
La legge impone che sia le spese instaurate per l’avvio della procedura nonché le spese legali, debbano essere divise esattamente come ogni altra spesa condominiale.
Le spese legali sostenute sono sempre dovute.
Le spese della mediazione dovranno essere affrontate solo nel caso in cui si intende proseguire con l’istituto in parola.
Nel caso di lite esterne e cioè tra condominio e terzi, queste dovranno essere sostenute da tutti i condomini in base ai propri millesimi di proprietà.
Nel caso di liti interne, ossia tra condominio e condòmini, ognuno sarà chiamato al pagamento delle spese legali, meno il condòmino che abbia dato avvio alla lite, in quanto già chiamato autonomamente ad affrontare le sue spese per la sua costituzione nella procedura.
Stefano Martini
2025-10-19 13:05:48
Numero di risposte
: 28
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Le indennità di mediazione sono le spese che maturano per un procedimento di mediazione a carico delle parti che fruiscono del servizio di mediazione e vengono ripartite in quote per ciascun centro d’interesse, salvo diverso accordo fra le parti.
Tuttavia il legislatore ha previsto che l’obbligazione nascente dalla fruizione del servizio di mediazione sia solidale fra le parti e che pertanto entrambe le parti sono tenute al pagamento dell’intero importo dovuto, il totale delle quote applicabili per ciascun centro d’interesse.
Per una comprensibile politica commerciale degli Organismi il recupero del credito delle quote mancanti si concentra sulla parte che effettivamente abbia omesso il pagamento.
Tuttavia per ragioni di solvibilità o di raggiungibilità della parte inadempiente può risultare conveniente per l’Organismo addivenire al recupero mediante richiesta alle altre parti che abbiano partecipato al procedimento in considerazione del vincolo di solidarietà.
Isabel Battaglia
2025-10-19 12:19:45
Numero di risposte
: 28
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate dal giudice in via equitativa.
Il Giudice di Modena ha in tal senso ricondotto al novero delle spese processuali di cui al sopracitato art. 91 anche le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione.
Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all’accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi.
Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso della somma complessiva sostenuta per l’espletamento della mediazione.
Pertanto, indipendentemente dalle previsioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 28/2010 da applicarsi in caso di proposta , chi perde paga anche le spese delle mediazione.
Albino Vitale
2025-10-19 12:18:47
Numero di risposte
: 21
Le spese di mediazione sono assimilate alle spese del processo e, dunque, rientrano in quelle sostenute per l’introduzione del giudizio. La richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non vada considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore. Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione. Le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.
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