Per poter beneficiare dei crediti di imposta previsti in caso di ricorso alla procedura di mediazione è necessario fare riferimento dal punto di vista pratico alle indicazioni fornite dal decreto interministeriale del 1° agosto 2023, che ha attuato il suddetto articolo 20 del decreto legislativo n. 28/2010.
Per ottenere i vari crediti di imposta previsti dall’articolo 20 il decreto del 1° agosto 2023 prevede una procedura che si avvia con la presentazione di una domanda di attribuzione e riconoscimento del credito da inoltrare in modalità telematica sulla piattaforma dedicata, a cui si accede cliccando sul link https://lsg.giustizia.it/, dopo essersi autenticati con SPID, CNS o CIE.
La domanda deve essere inoltrata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura di mediazione.
I crediti di imposta, una volta riconosciuti, possono essere utilizzati in compensazione con Modello F24.
Le parti beneficiano di un credito di imposta dell’importo massimo di 600 euro, che viene commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione purché raggiungano l’accordo in mediazione.
Le parti beneficiano di un ulteriore credito di imposta del valore massimo di 600 euro, che viene commisurato questa volta al compenso pagato all’avvocato, quando la mediazione è obbligatoria per legge o quando la procedura è demandata dal giudice.
In favore delle parti è previsto infine un credito di imposta dell’importo massimo di 518,00 euro qualora l’accordo raggiunto in mediazione comporti l’estinzione del processo.