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Qual è il limite di subappalto per i servizi?

Grazia Ruggiero
Grazia Ruggiero
2025-10-29 10:47:14
Numero di risposte : 19
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E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall’articolo 49, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 108/2021 nei limiti del 49,99% dell’importo complessivo del contratto. La lex specialis ha espressamente consentito il subappalto nei limiti del 49,99% dell’importo complessivo del contratto, così introducendo una previsione di ‘autovincolo’. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come mod. dall’art. 49, comma 1, lett. a) della L. 108/2021 il contratto non può essere ceduto, non può essere affittata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall’articolo 49, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 108/2021 nei limiti del 49,99% dell’importo complessivo del contratto.
Egisto Giordano
Egisto Giordano
2025-10-21 00:20:57
Numero di risposte : 22
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Il limite del ricorso al subappalto, in misura non superiore al trenta per cento, non può più ritenersi conforme alla direttiva 2004/18/CE e alla successiva direttiva 2014/24/CE. La Corte di Giustizia ha ritenuto disapplicabile detto limite legislativo al subappalto per contrasto con l'ordinamento comunitario. L’amministrazione aggiudicatrice deve fare applicazione della relativa disciplina quale risultante all’esito del citato intervento del giudice comunitario. Pertanto, il limite di subappalto per i servizi non può essere limitato al 30%. L’Anac ha ribadito che i limiti del ricorso al subappalto sanciti dal previgente Codice dei contratti pubblici non possono più ritenersi conformi alla direttiva 2004/18/CE e alla successiva direttiva 2014/24/CE.