Qual è la differenza tra subappalto e cottimo?

Antonia Guerra
2025-10-21 03:54:55
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Il contratto di cottimo si differenzia dal subappalto in quanto il primo ha ad oggetto l’affidamento della sola lavorazione (o della sola posa in opera), mentre i materiali vengono forniti direttamente, in tutto o in parte, dall’appaltatore.
Il TAR Marche Sez. I, sent. 23 aprile 2020, n. 59 ritiene legittimo che l’appaltatore – ai fini dell’esecuzione di un appalto di lavori – si riservi la fornitura del materiale affidando a terzi la posa in opera, nel presupposto che il cottimista sia qualificato per l’intera lavorazione.
Secondo i giudici, “il legislatore ha collegato espressamente la capacità tecnico-economica del subappaltatore (sintetizzata nella SOA) all’importo complessivo delle opere che egli è chiamato ad eseguire (il che risponde al criterio generale a cui è informato il sistema di esecuzione dei lavori pubblici, ossia che l’appaltatore può eseguire solo i lavori per i quali è qualificato, sia in termini qualitativi che quantitativi), e non anche alle modalità di determinazione della quota subappaltabile”.
La Corte di Cassazione Sez. Lavoro nella sentenza n. 22796 del 20.10.2020 ha focalizzato l’attenzione sulla distinzione tra appalti c.d. leggeri, intendendosi per tali quelli “in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” ed appalti c.d. pesanti che si caratterizzano, invece, per l’impiego preponderante di materiali e mezzi.
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