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Quanto guadagna un gestore della crisi d'impresa?

Giuliano Piras
Giuliano Piras
2025-11-14 22:16:38
Numero di risposte : 30
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Per accedere alla procedura da sovraindebitamento il debitore sarà tenuto a versare un compenso, che sarà utilizzato per pagare il Gestore della Crisi e l’OOC. L’importo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all’entità del passivo e dell’attivo realizzato.
Michela Grassi
Michela Grassi
2025-11-06 20:58:57
Numero di risposte : 18
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Tali compensi minimi sono comprensivi sia del compenso spettante al gestore della crisi designato sia del compenso spettante all'Organismo. Il compenso minimo complessivo da versare all'Organismo è di Euro 1.000, oltre oneri di legge, per la procedura di esdebitazione dell'incapiente. Il compenso minimo complessivo da versare all'Organismo è di Euro 2.000 per tutte le altre procedure di sovraindebitamento. Il costo complessivo del servizio sarà determinato sulla base dell'effettivo valore della crisi. Accedi alla tua area riservata per attivare e monitorare la tua composizione della crisi. Scarica qui il Regolamento completo di Tariffario e Codice di Autodisciplina.
Radames Sorrentino
Radames Sorrentino
2025-11-03 17:17:34
Numero di risposte : 29
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La retribuzione dovuta alla figura professionale del Gestore della crisi da sovraindebitamento è regolamentata dal Comma 6 all’Art. 11 del Regolamento O.C.C. e ammonta al 65% del compenso complessivo da calcolare secondo le disposizioni parte del regolamento stesso, fissato come acconto forfettario in Euro 200,00 oltre IVA.
Alighieri Sala
Alighieri Sala
2025-10-22 08:57:03
Numero di risposte : 26
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Il compenso dell'esperto di cui sopra, è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni: fino a euro 100.000,00, il 5,00%; da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%; da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%; da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%; da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%; da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%; da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%; sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%. Le percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. L'importo e' rideterminato, fermi i limiti di cui sopra, come di seguito indicato: se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative e' compreso tra 21 e 50, il compenso e' aumentato del 25%; se il numero dei creditori e delle parti interessate e' superiore a 50, il compenso e' aumentato del 35%; se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non e' superiore a 5, il compenso e' ridotto del 40%. In caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato del 10%. Il compenso e' aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 1, o e' predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a).