Per l’imprenditore in crisi i doveri sono:
comportarsi secondo buona fede e correttezza
rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori, ed agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente
gestire il patrimonio e l'impresa in crisi senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori
partecipare personalmente agli incontri con l’esperto ed i creditori, fermo restando che può farsi assistere da consulenti
informare l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza
presentare eventuali osservazioni sull'indipendenza dell'esperto o sul suo operato, entro 3 giorni dalla comunicazione della convocazione, al Segretario generale della Camera di commercio
versare alla Camera di commercio i diritti di segreteria per la copertura delle spese della procedura della composizione negoziata
conservare la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa in crisi
gestire l'impresa in crisi in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività, e nel prevalente interesse dei creditori, ferme restando le sue responsabilità
individuare la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza
informare preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione, nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative, o alle prospettive di risanamento
informare immediatamente l'esperto quando l’imprenditore in crisi compie un atto, nonostante il parere negativo dell’esperto