:

Chi deve mantenere i parenti?

Jole Lombardi
Jole Lombardi
2025-06-11 11:40:54
Numero di risposte: 6
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Ingrid Donati
Ingrid Donati
2025-06-11 10:31:57
Numero di risposte: 4
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine seguente: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Samira Longo
Samira Longo
2025-06-11 09:00:21
Numero di risposte: 6
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Il donatario, cioè colui che in passato ha beneficiato di una donazione da parte del soggetto attualmente bisognoso, è obbligato agli alimenti prima di ogni altro soggetto. I figli? Sono tenuti a prestare gli alimenti nei confronti del o dei genitori bisognosi? SI. Anche i figli sono tenuti, in presenza dei presupposti di legge. Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria. L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi. In tema di domanda per la prestazione di alimenti, si osserva come l'art. 433 c.c. indica le persone tenute agli alimenti, stabilendone l'ordine relativo, la cui elencazione è tassativa e progressiva e, dunque, il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri, atteso che la ratio di tale previsione si trova nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o di affinità.
Ortensia Marino
Ortensia Marino
2025-06-11 08:14:53
Numero di risposte: 5
Tutti i figli hanno l’obbligo giuridico di prestare gli alimenti ai genitori anziani, secondo quando disposto dall’art. 433 del codice civile. Il primo soggetto in grado di adempiere solleva gli altri dalla medesima obbligazione. L’art. 441 c.c. regolamenta l’ipotesi in cui vi siano più obbligati nel medesimo grado, tutti devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche. Nel caso in cui fra più obbligati soltanto uno sia in grado di sopportare l'onere, l'obbligazione può essere posta in tutto o in parte a carico dell'unico obbligato economicamente capace. Se nessuno degli obbligati in grado anteriore sia in condizione di prestare gli alimenti, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. I presupposti dell'obbligazione alimentare, indicati dall’art. 438 c.c., sono lo stato di bisogno del richiedente e l'impossibilità per quest'ultimo di provvedere al proprio mantenimento. In presenza di tali presupposti, l'obbligazione alimentare sorge ex lege, indipendentemente dalla volontà del soggetto obbligato.
Assia Fontana
Assia Fontana
2025-06-11 07:39:41
Numero di risposte: 8
L’obbligo di prestare gli alimenti scatta solo se il soggetto in stato di bisogno non ha familiari stretti in grado di occuparsi di lui. Ecco allora la gerarchia dei soggetti tenuti a mantenere i parenti. Innanzitutto, c’è il coniuge. Il coniuge deve prestare gli alimenti a favore dell’altro coniuge, anche se tale obbligo è già implicito nel più generale dovere di assistenza materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia che grava su tutte le persone sposate. Se il soggetto bisognoso non è sposato, è vedovo/a oppure se anche il suo coniuge è impossibilitato ad aiutarlo, obbligati agli alimenti sono i figli, non già tutti nella stessa misura ma ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche. In mancanza dei figli, l’obbligo degli alimenti ricade sui nipoti, ossia sugli altri discendenti. Se il coniuge, i figli o i discendenti prossimi non ci sono o non possono provvedere al mantenimento del parente bisognoso, questi può chiedere gli alimenti ai propri genitori, anche adottivi. Se la persona bisognosa non ha neanche i genitori perché sono defunti o se questi non possono occuparsi del suo mantenimento, a versare gli alimenti devono essere generi e nuore. Gli ultimi soggetti della gerarchia degli obbligati al mantenimento sono i fratelli e le sorelle del soggetto in stato di bisogno. L’obbligo di versare gli alimenti sussiste anche una volta cessata la convivenza di fatto, a carico di un convivente nei confronti dell’altro che si trovi in stato di bisogno, a carico del soggetto beneficiato da una donazione, in caso di bisogno del donante.