:

Quando un figlio deve aiutare economicamente i genitori?

Nick Caruso
Nick Caruso
2025-07-11 23:49:45
Numero di risposte : 15
0
I figli sono obbligati a mantenere i genitori quando ne hanno la possibilità e i genitori non hanno altri mezzi di sostentamento. Non si configura, infatti, lo stesso obbligo di mantenimento che i genitori hanno verso i figli, bensì una forma diversa che si limita al versamento degli alimenti. I figli secondo il Codice civile sono tenuti a occuparsi degli alimenti dei genitori soltanto quando questi ultimi sono del tutto impossibilitati a farlo autonomamente. Lo stato di bisogno si configura soltanto quando il genitore è sprovvisto di un reddito da lavoro per cause involontarie e il patrimonio non permette di provvedere ai bisogni primari. In questi casi gli alimenti sono dovuti e in modo pieno. Lo stato di bisogno risponde quindi a queste caratteristiche inderogabili, ma viene valutato di volta in volta tenendo conto di tutti i fattori. In sostanza, questo significa che se il genitore in stato di bisogno ha una seconda casa che potrebbe vendere o affittare per generare un’entrata, si verifica la riduzione o l’annullamento degli alimenti. Negare gli alimenti ai genitori può peraltro rientrare nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, articolo 570 del Codice penale.
Eliziario Pellegrino
Eliziario Pellegrino
2025-07-04 22:33:10
Numero di risposte : 6
0
Tutti i figli hanno l’obbligo giuridico di prestare gli alimenti ai genitori anziani, secondo quanto disposto dall’art. 433 del codice civile. Il fondamento dell'obbligazione alimentare viene tradizionalmente rinvenuto nella solidarietà che si ritiene debba animare i componenti di una stessa famiglia. I presupposti dell'obbligazione alimentare, indicati dall’art. 438 c.c., sono lo stato di bisogno del richiedente e l'impossibilità per quest'ultimo di provvedere al proprio mantenimento. In presenza di tali presupposti, l'obbligazione alimentare sorge ex lege, indipendentemente dalla volontà del soggetto obbligato. L’art. 441 c.c. regolamenta l’ipotesi in cui vi siano più obbligati nel medesimo grado, tutti devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche. Il soggetto deve essere in condizione di adempiere, anche parzialmente, la prova dell'impossibilità di farlo, secondo la giurisprudenza, spetta all'interessato. L'incapacità economica dell'obbligato deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di guadagni.
Sarita Vitali
Sarita Vitali
2025-06-30 20:55:19
Numero di risposte : 12
0
I figli, dunque, hanno l’obbligo di provvedere ai genitori nel caso in cui questi si trovino in stato di bisogno e non siano in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. La legge dispone che, nel caso in cui un soggetto si trovi in stato di bisogno, obbligato a prestare gli alimenti è in primo luogo il coniuge e, solo nel caso in cui questo manchi, allora l’obbligo ricade sui figli, anche adottivi e sui discendenti prossimi. Ai sensi dell’art. 438 del Codice Civile, gli alimenti devono essere versati in proporzione al bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli e possono essere corrisposti direttamente o indirettamente. Il figlio che si trovi a dover corrispondere gli alimenti al genitore, infatti, può scegliere se riconoscere al genitore un assegno periodico oppure se provvedere al suo sostentamento direttamente accogliendolo nella propria casa. A meno che il genitore non sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale da parte di un Tribunale, per quanto poco amorevole sia stata la sua condotta, egli avrà comunque diritto agli alimenti. Tale diritto, infatti, viene meno solo in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale che si ha quando il genitore pone in essere gravi violazioni dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale stessa come, ad esempio, in caso di abusi sessuali, in caso di ripetuti atteggiamenti violenti e aggressivi o in caso di gravi omissioni del genitore.
Cosimo Costantini
Cosimo Costantini
2025-06-24 11:49:08
Numero di risposte : 12
0
Quando un figlio accoglie il genitore nella propria casa e si occupa del suo mantenimento, può chiedere il contributo economico degli altri fratelli. Il Codice Civile stabilisce che i figli sono tenuti a fornire gli alimenti ai genitori in difficoltà. Se i genitori anziani si trovano in una condizione economica precaria, i figli sono obbligati per legge a provvedere agli alimenti, come stabilito dall'art. 433 del c.c.. Se ci sono più figli, tutti sono tenuti a contribuire in base alle loro capacità economiche, come disposto dall’art. 441 del c.c.. Un figlio può anche soddisfare l'obbligo ospitando il genitore in casa propria, come previsto dall’art. 443 del c.c.. L'obbligo alimentare è limitato allo stretto necessario e deve essere proporzionato alle condizioni economiche di chi deve provvedere.
Terzo D'amico
Terzo D'amico
2025-06-11 22:04:37
Numero di risposte : 11
0
Quando il genitore versa in stato di bisogno può essere onerato agli alimenti anche il figlio. Il genitore, inoltre, ha diritto ad ottenere la corresponsione degli alimenti da parte del figlio qualora si trovi in stato di bisogno, ovvero nell'incapacità di provvedere da sé al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. Si tratta di una prestazione assistenziale diversa rispetto al mantenimento, essendo limitata a quanto necessario per far fronte alle necessità primarie dell'esistenza. L'obbligazione alimentare del figlio nei confronti del padre o della madre, tuttavia, ha grado posteriore rispetto a quella imposta al coniuge. In altre parole, il figlio è tenuto a prestare gli alimenti solo se il coniuge del genitore che versa in stato di bisogno non sia in grado di provvedere al suo sostentamento, e sempre che lo stesso figlio goda di redditi sufficienti a soddisfare le esigenze di vita della propria famiglia e dell'alimentando. Se vi sono più figli, sono tutti obbligati a prestare gli alimenti al genitore in proporzione alle loro possibilità economiche. Il figlio può, a sua scelta, corrispondere al genitore indigente un assegno periodico ovvero accoglierlo e mantenerlo nella propria casa, ai sensi dell'art. 443 c.c. In ogni caso, il mutamento delle condizioni economiche del figlio o del genitore determinano, a seconda delle circostanze, la cessazione, la diminuzione o l'aumento degli alimenti.