Qual è la differenza tra un contratto di agenzia e un contratto di rappresentanza?
Secondo Giuliani
2025-11-01 14:46:06
Numero di risposte
: 24
L’agente di commercio è quella figura che cerca potenziali clienti per l’azienda e che promuove la conclusione di contratti in cambio di un corrispettivo economico.
Senza sostituirsi all’azienda quindi, l’agente di commercio è un lavoratore autonomo che si adopera per trovare clienti e favorire la conclusione dei contratti per l’azienda mandataria.
Il rappresentante di commercio invece è quella figura che, in completa autonomia ha la facoltà di concludere contratti a nome dell’azienda, essendo il rappresentante commerciale di questa.
Può quindi sostituirsi all’azienda nella conclusione degli accordi e nella firma dei contratti.
L’agente NON rappresenta l’azienda, il rappresentante commerciale SI
l’agente NON firma i contratti, il rappresentante comerciale SI.
Neri Carbone
2025-11-01 12:56:08
Numero di risposte
: 29
La differenza fondamentale tra le figure è la seguente: l’agente di commercio è obbligato a promuovere la conclusione di affari nell’interesse della casa preponente, laddove il procacciatore d’affari non assume alcun obbligo di questo tipo.
L’occasionalità della relazione e la mancanza di obbligo della promozione degli affari in capo al procacciatore d’affari, porta a concludere che nel rapporto procacciatore-preponente, a differenza di quanto avviene nel rapporto agente-preponente, sia del tutto carente l’elemento della fiducia che può riconoscersi solo nei contratti che implichino la relazione stabile, continua e personale tra le parti.
In capo al procacciatore d’affari non sia riconoscibile alcun obbligo di informazione in favore del preponente in relazione alle condizioni di mercato e ad ogni altra circostanza utile per valutare la convenienza dell’affare, a differenza di quanto invece l’agente di commercio è obbligato a fare.
In conclusione, le differenze tra procacciatore d’affari ed agente sono le seguenti: l’agente è obbligato alla promozione degli affari nell’interesse del preponente, mentre il procacciatore è libero di svolgere l’attività di promozione;
il procacciatore non avrà diritto alle provvigioni sugli affari diretti conclusi dal preponente, che invece spettano all’agente, salvo patto contrario;
il procacciatore non sarà vincolato, salvo il patto contrario, agli obblighi di non concorrenza che di regola invece gravano sull’agente di commercio;
il procacciatore non avrà i doveri di informazione e collaborazione che invece incombono sull’agente.
il procacciatore non godrà dei diritti di informazione e comunicazione che spettano all’agente in relazione alla misura delle provvigioni attese ed in ordine agli elementi necessaria a verificare la misura delle provvigioni liquidate;
in favore del procacciatore non sorgerà l’obbligo del preponente al versamento dei contributi previdenziali dovuti in favore dell’agente.