Qual è la differenza tra un contratto di agenzia e un contratto di rappresentanza?
Marianna Greco
2025-11-25 02:51:42
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: 17
Il rappresentante altro non è che un agente a cui la preponente ha conferito il potere di concludere contratti in nome e per conto della stessa preponente.
L’agente ha l’incarico di promuovere la conclusione dei contratti per conto della preponente, raccogliendo gli ordini dei clienti e trasmettendoli alla preponente, che però può rifiutarsi di dare esecuzione a tali ordini.
Il rappresentante, invece, stipula direttamente i contratti con i clienti in nome e per conto della preponente, la quale non può rifiutarli essendosi già impegnata a darvi esecuzione per effetto dell’obbligazione assunta dal proprio rappresentante.
Olo Vitali
2025-11-16 12:24:40
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: 18
Il contratto di agenzia, ad esempio, viene siglato quando si vuole proporre una collaborazione di lunga data. Il mandato, invece, è più adatto per incarichi occasionali, sporadici e di durata breve.
Nel primo caso quindi, un sinonimo che descrive al meglio la collaborazione è il seguente: stabilità.
A differenza del secondo che invece viene descritto al meglio con i termini; occasionalità e specificità.
Il contratto di agenzia serve a stipulare un accordo duraturo all’interno del quale l’agente gestisce e promuove gli affari, in una zona ben precisa, per conto di un cliente.
Il contratto di mandato, disciplinato dall’articolo 1703 del Codice Civile, è un accordo tra le parti con il quale una delle stesse si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.
La peculiarità che accomuna questi due differenti contratti è la seguente: agire nell’interesse della persona che conferisce l’incarico.
L’agente è una figura professionale che promuove e sottoscrive contratti in modo continuativo.
Il mandatario, al contrario, esegue incarichi e atti prettamente giuridici in via occasionale.
Il tempo e la ripetizione sono caratteristiche che contraddistinguono il contratto di agenzia dal mandato.
Stefano Marini
2025-11-11 06:53:11
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: 27
La differenza tra un contratto di agenzia e un contratto di rappresentanza non è esplicitamente discussa nel testo, pertanto non ci sono frasi che rispondano direttamente a questa domanda. Tuttavia, il testo fornisce alcuni dettagli sui contratti di agenzia e sulle loro caratteristiche, come ad esempio il fatto che la prestazione dell'agente consista in atti di contenuto vario e non predeterminato tesi alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente. Sulla base di questo, si potrebbe dire che un contratto di agenzia implica una relazione in cui l'agente opera per conto del preponente promuovendo la conclusione di contratti, senza necessariamente richiedere la ricerca diretta del cliente o la possibilità di fissare prezzi e condizioni di vendita. Tuttavia, poiché non sono presenti frasi che espressamente trattano la differenza tra contratto di agenzia e contratto di rappresentanza, la risposta più appropriata è: none.
Secondo Giuliani
2025-11-01 14:46:06
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: 24
L’agente di commercio è quella figura che cerca potenziali clienti per l’azienda e che promuove la conclusione di contratti in cambio di un corrispettivo economico.
Senza sostituirsi all’azienda quindi, l’agente di commercio è un lavoratore autonomo che si adopera per trovare clienti e favorire la conclusione dei contratti per l’azienda mandataria.
Il rappresentante di commercio invece è quella figura che, in completa autonomia ha la facoltà di concludere contratti a nome dell’azienda, essendo il rappresentante commerciale di questa.
Può quindi sostituirsi all’azienda nella conclusione degli accordi e nella firma dei contratti.
L’agente NON rappresenta l’azienda, il rappresentante commerciale SI
l’agente NON firma i contratti, il rappresentante comerciale SI.
Neri Carbone
2025-11-01 12:56:08
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: 29
La differenza fondamentale tra le figure è la seguente: l’agente di commercio è obbligato a promuovere la conclusione di affari nell’interesse della casa preponente, laddove il procacciatore d’affari non assume alcun obbligo di questo tipo.
L’occasionalità della relazione e la mancanza di obbligo della promozione degli affari in capo al procacciatore d’affari, porta a concludere che nel rapporto procacciatore-preponente, a differenza di quanto avviene nel rapporto agente-preponente, sia del tutto carente l’elemento della fiducia che può riconoscersi solo nei contratti che implichino la relazione stabile, continua e personale tra le parti.
In capo al procacciatore d’affari non sia riconoscibile alcun obbligo di informazione in favore del preponente in relazione alle condizioni di mercato e ad ogni altra circostanza utile per valutare la convenienza dell’affare, a differenza di quanto invece l’agente di commercio è obbligato a fare.
In conclusione, le differenze tra procacciatore d’affari ed agente sono le seguenti: l’agente è obbligato alla promozione degli affari nell’interesse del preponente, mentre il procacciatore è libero di svolgere l’attività di promozione;
il procacciatore non avrà diritto alle provvigioni sugli affari diretti conclusi dal preponente, che invece spettano all’agente, salvo patto contrario;
il procacciatore non sarà vincolato, salvo il patto contrario, agli obblighi di non concorrenza che di regola invece gravano sull’agente di commercio;
il procacciatore non avrà i doveri di informazione e collaborazione che invece incombono sull’agente.
il procacciatore non godrà dei diritti di informazione e comunicazione che spettano all’agente in relazione alla misura delle provvigioni attese ed in ordine agli elementi necessaria a verificare la misura delle provvigioni liquidate;
in favore del procacciatore non sorgerà l’obbligo del preponente al versamento dei contributi previdenziali dovuti in favore dell’agente.