La prima e fondamentale differenza è data dalla natura giuridica, ossia la procura è un negozio unilaterale che conferisce il potere di spendere il nome del rappresentante, mentre il mandato è un contratto che determina a carico di una parte il potere di stipulare generici o specifici atti per conto di un'altra.
A seconda dei casi, poi, mentre gli effetti della procura ricadono direttamente e sempre sul rappresentante, per il mandato possono anche non ricadere sul mandatario, salvo successivamente il dovere di quest'ultimo di ritrasferirlo.
Dal punto di vista della materiale attività, inoltre, mentre il mandatario risulta sempre obbligato a eseguire quanto previsto dallo stesso contratto, il procuratore invece ha la mera facoltà di farlo.
Se stipulato con rappresentanza gli effetti giuridici si verificheranno immediatamente nella sfera del mandante.
I terzi estranei al rapporto sono dunque resi edotti dalla circostanza per cui stanno contrattando con qualcuno che, in realtà, non è il vero titolare dell'affare.
Nel mandato senza rappresentanza, invece, il mandatario stipula in proprio nome e per tale motivo i terzi possono anche essere del tutto all'oscuro del fatto che il vero titolare dell'affare è un altro soggetto.
Ad esempio, un acquisto di un determinato orologio la cui proprietà dovrà essere trasferita al mandante.