Come funziona la rappresentanza?
Bruna Parisi
2025-11-01 15:13:28
Numero di risposte
: 28
La rappresentanza, in diritto, è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di una o più attività giuridiche per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sfera giuridica di questi.
Nella rappresentanza diretta il rappresentante pone in essere un'attività negoziale (eventualmente anche con terzi) spendendo il nome del rappresentato.
Si dice anche che, in questo caso, il rappresentante stipula in nome e per conto del rappresentato.
Nella rappresentanza indiretta (o impropria) il rappresentante non spende il nome del rappresentato, cosicché, generalmente (anche se vi sono rilevanti eccezioni da tener presente), gli effetti della negoziazione (unilaterale o bilaterale che sia) non si producono direttamente in capo al rappresentato, bensì, normalmente, in capo al rappresentante.
Si dice anche che in tal caso il rappresentante stipula per conto (ma non in nome) del rappresentato.
Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, codice civile) sono due: la legge, che dà vita alla rappresentanza legale/necessaria (si pensi al caso dei genitori del minore, del tutore, del curatore fallimentare etc.).
L'interessato, attraverso il conferimento di una procura.
Tale fattispecie è detta anche rappresentanza volontaria.
Ethan Parisi
2025-11-01 12:29:13
Numero di risposte
: 25
La rappresentanza è un istituto del diritto privato, disciplinato dal codice civile, mediante il quale un determinato soggetto agisce in sostituzione di un altro soggetto nel compimento di un atto giuridico.
Le ragioni per le quali un soggetto decide di farsi rappresentare possono essere le più varie, come quando non possa raggiungere il luogo di conclusione del contratto.
In tal caso, il rappresentante agisce in virtù di un potere che gli viene attribuito direttamente dal rappresentato, configurandosi la rappresentanza volontaria.
In altre ipotesi è la legge che attribuisce al rappresentante questo potere, come nel caso in cui ci sia un soggetto incapace e sia necessario nominare altro soggetto che lo rappresenti nella cura dei propri interessi.
Il nucleo della rappresentanza consiste nell’agire per conto altrui e, cioè, per la cura di un interesse altrui.
Si distingue la rappresentanza diretta quando, oltre che per conto altrui, il rappresentante agisce anche in nome altrui.
Nel primo caso gli effetti dell’atto concluso dal rappresentante si realizzano direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.