La rappresentanza, in diritto, è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di una o più attività giuridiche per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sfera giuridica di questi.
Nella rappresentanza diretta il rappresentante pone in essere un'attività negoziale (eventualmente anche con terzi) spendendo il nome del rappresentato.
Si dice anche che, in questo caso, il rappresentante stipula in nome e per conto del rappresentato.
Nella rappresentanza indiretta (o impropria) il rappresentante non spende il nome del rappresentato, cosicché, generalmente (anche se vi sono rilevanti eccezioni da tener presente), gli effetti della negoziazione (unilaterale o bilaterale che sia) non si producono direttamente in capo al rappresentato, bensì, normalmente, in capo al rappresentante.
Si dice anche che in tal caso il rappresentante stipula per conto (ma non in nome) del rappresentato.
Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, codice civile) sono due: la legge, che dà vita alla rappresentanza legale/necessaria (si pensi al caso dei genitori del minore, del tutore, del curatore fallimentare etc.).
L'interessato, attraverso il conferimento di una procura.
Tale fattispecie è detta anche rappresentanza volontaria.