* negozi inter vivos, destinati ad avere effetto durante la vita dei soggetti
* negozi mortis causa, destinati a regolamentare la vicenda successoria, o a disporre per il tempo successivo alla morte del soggetto (es. testamento)
* negozi unilaterali, manifestazione di volontà di una sola parte (es. intimazione ad adempiere; la dichiarazione di scienza non è un negozio unilaterale siccome manca la manifestazione di volontà)
* negozi bilaterali, manifestazione di volontà di due parti
* negozi plurilaterali, manifestazione di volontà di più parti (es. delegazione)
* negozi solenni o formali, sono necessarie determinate modalità di manifestazione, pena la nullità retroattiva (es. la forma di atto pubblico, che è una forma ad substantiam per i contratti di compravendita di bene immobile)
* negozi non solenni, non sono richieste modalità particolari, ma per cui potrebbe essere necessarie una determinata modalità di manifestazione per provarne l'esistenza (forma ad probationem)
* negozi non patrimoniali (es. matrimonio)
* negozi patrimoniali (es. contratto)
* Ad esempio, il contratto, come inteso nel diritto civile italiano, è un negozio inter vivos bilaterale o plurilaterale (mai unilaterale) a carattere patrimoniale.