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Quale atto *non* è un provvedimento?

Sarita Testa
Sarita Testa
2025-04-18 01:26:27
Numero di risposte: 5
Atto adottato da una pubblica amministrazione in quanto autorità. Si distingue dagli accordi, dalle convenzioni, dai contratti, che la pubblica amministrazione conclude non in posizione di autorità, ma in posizione di sostanziale parità nei confronti dell'amministrato.
Luigi Morelli
Luigi Morelli
2025-04-04 17:12:48
Numero di risposte: 3
non sono dotati di autoritarietà; non sono dotati di esecutorietà; non sono vincolati dal principio di tipicità; non sono vincolati dal principio di nominatività.
Michela Monti
Michela Monti
2025-04-04 14:00:11
Numero di risposte: 4
Gli atti amministrativi diversi dai provvedimenti, quali pareri , proposte, valutazioni tecniche, non sono suscettibili di incidere su situazioni giuridiche di terzi , riconosciute dall’ordinamento protette in primo luogo nei confronti dell’amministrazione. Tali atti hanno funzione strumentale e accessoria rispetto ai provvedimenti. Va altresì aggiunto che la p.a pone in essere dei comportamenti giuridicamente rilevanti che non sono atti amministrativi in senso proprio , atteso che in essi non si ravvisano manifestazioni, dichiarazioni o pronunce di volontà , di desiderioe di rappresentazione: si tratta in particolare di operazioni materiali e misure di partecipazione volte a portare atti nella sfera di conoscibilità dei terzi.
Bibiana Rossetti
Bibiana Rossetti
2025-04-04 11:37:19
Numero di risposte: 4
Sono una categoria di atti amministrativi che, pur essendo posti da una pubblica amministrazione, non hanno i requisiti tipici dei provvedimenti. Questi atti non hanno l'esecutorietà e neanche l'imperatività. Nella prima categoria rientrano i cd. atti paritetici e cioè quegli atti con cui la P.A. è tenuta a far fronte ad un obbligo a suo carico. Ci sono poi atti della prima categoria, che vengono adottati all'interno del procedimento amministrativo come ad esempio la richiesta, la designazione, le deliberazioni preliminari e gli accordi preliminari. Nella seconda categoria rientrano gli atti consistenti in manifestazioni di scienza e conoscenza che servono a dare certezza di fatti giuridicamente rilevanti. Gli atti consistenti in manifestazioni di giudizio comprendono i pareri e cioè quegli atti a carattere ausiliario contenenti un giudizio con cui gli organi dell'amministrazione mirano a consigliare altri organi di amministrazione attiva. Ci sono poi le intimazioni che consistono in formale avvertimento ad un soggetto di ottemperare al proprio obbligo. Gli atti propulsivi o di iniziativa mirano a promuovere l'attività di soggetti privati o statali. Infine gli accertamenti costitutivi sono provvedimenti che vengono adottati sul semplice accertamento circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge.