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Quale atto *non* è un provvedimento?

Luigi Morelli
Luigi Morelli
2025-04-04 17:12:48
Numero di risposte: 3
non sono dotati di autoritarietà; non sono dotati di esecutorietà; non sono vincolati dal principio di tipicità; non sono vincolati dal principio di nominatività.
Michela Monti
Michela Monti
2025-04-04 14:00:11
Numero di risposte: 8
Gli atti amministrativi diversi dai provvedimenti, quali pareri , proposte, valutazioni tecniche, non sono suscettibili di incidere su situazioni giuridiche di terzi , riconosciute dall’ordinamento protette in primo luogo nei confronti dell’amministrazione. Tali atti hanno funzione strumentale e accessoria rispetto ai provvedimenti. Va altresì aggiunto che la p.a pone in essere dei comportamenti giuridicamente rilevanti che non sono atti amministrativi in senso proprio , atteso che in essi non si ravvisano manifestazioni, dichiarazioni o pronunce di volontà , di desiderioe di rappresentazione: si tratta in particolare di operazioni materiali e misure di partecipazione volte a portare atti nella sfera di conoscibilità dei terzi.
Bibiana Rossetti
Bibiana Rossetti
2025-04-04 11:37:19
Numero di risposte: 3
Sono una categoria di atti amministrativi che, pur essendo posti da una pubblica amministrazione, non hanno i requisiti tipici dei provvedimenti. Questi atti non hanno l'esecutorietà e neanche l'imperatività. Nella prima categoria rientrano i cd. atti paritetici e cioè quegli atti con cui la P.A. è tenuta a far fronte ad un obbligo a suo carico. Ci sono poi atti della prima categoria, che vengono adottati all'interno del procedimento amministrativo come ad esempio la richiesta, la designazione, le deliberazioni preliminari e gli accordi preliminari. Nella seconda categoria rientrano gli atti consistenti in manifestazioni di scienza e conoscenza che servono a dare certezza di fatti giuridicamente rilevanti. Gli atti consistenti in manifestazioni di giudizio comprendono i pareri e cioè quegli atti a carattere ausiliario contenenti un giudizio con cui gli organi dell'amministrazione mirano a consigliare altri organi di amministrazione attiva. Ci sono poi le intimazioni che consistono in formale avvertimento ad un soggetto di ottemperare al proprio obbligo. Gli atti propulsivi o di iniziativa mirano a promuovere l'attività di soggetti privati o statali. Infine gli accertamenti costitutivi sono provvedimenti che vengono adottati sul semplice accertamento circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge.