L’atto di matrimonio è, come il contratto, l’incontro di due dichiarazioni di volontà. A differenza del contratto, però, il matrimonio non costituisce fra le parti un rapporto patrimoniale. Il contratto, infatti, si può definire come accordo tra due o più parti destinato a definire, costituire o modificare un rapporto patrimoniale. Proprio come il contratto, il matrimonio si fonda sul consenso manifestato dalle parti, che confluisce nell’incontro delle loro volontà. Tuttavia, mentre il contratto attiene a rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica il matrimonio costituisce un rapporto prima di tutto affettivo, sebbene da esso possano successivamente scaturire aspetti di natura economica, che però si configurano come elementi secondari dell’atto giuridico tipico del matrimonio, fondato sul consenso delle parti che dà vita alla nascita di un legame primariamente affettivo. Il consenso matrimoniale non ha valore vincolante: fino al momento in cui l’atto del matrimonio ha luogo ciascuno dei due coniugi può liberamente e informalmente retrocedere dall’intenzione di unirsi in matrimonio.