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Matrimonio: un contratto legale?

Maristella Sartori
Maristella Sartori
2025-04-04 17:57:04
Numero di risposte: 7
La nozione di matrimonio civile, non esplicitata dal Codice civile, si deduce in via interpretativa dal tenore dell'art. 1 l. 1 dicembre 1970, n. 898, che permise al giudice italiano di pronunciare «lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando […] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».
Marianita Damico
Marianita Damico
2025-04-04 15:28:48
Numero di risposte: 4
Istituto giuridico solenne, definito come atto personalissimo con cui i nubendi-coniugi si scambiano il reciproco consenso a condividere la vita ed assumono reciproci obblighi. In quanto "atto", esso è manifestazione della volontà delle parti di contrarre matrimonio, resa dinanzi al pubblico ufficiale celebrante. In quanto "rapporto", il matrimonio è quel rapporto giuridico che intercorre tra i coniugi, sia sotto l'aspetto patrimoniale che sotto quello personale.
Sasha Giordano
Sasha Giordano
2025-04-04 14:58:40
Numero di risposte: 5
L’atto di matrimonio è, come il contratto, l’incontro di due dichiarazioni di volontà. A differenza del contratto, però, il matrimonio non costituisce fra le parti un rapporto patrimoniale. Il contratto, infatti, si può definire come accordo tra due o più parti destinato a definire, costituire o modificare un rapporto patrimoniale. Proprio come il contratto, il matrimonio si fonda sul consenso manifestato dalle parti, che confluisce nell’incontro delle loro volontà. Tuttavia, mentre il contratto attiene a rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica il matrimonio costituisce un rapporto prima di tutto affettivo, sebbene da esso possano successivamente scaturire aspetti di natura economica, che però si configurano come elementi secondari dell’atto giuridico tipico del matrimonio, fondato sul consenso delle parti che dà vita alla nascita di un legame primariamente affettivo. Il consenso matrimoniale non ha valore vincolante: fino al momento in cui l’atto del matrimonio ha luogo ciascuno dei due coniugi può liberamente e informalmente retrocedere dall’intenzione di unirsi in matrimonio.