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Nascituri non concepiti: cosa sono?

Annamaria Testa
Annamaria Testa
2025-06-29 04:41:47
Numero di risposte: 3
Nascituro [capacità del] (d. civ.) Benché l'acquisto della capacità giuridica coincida, in generale, con la nascita (art. 1 c.c.), in applicazione di un antico principio romanistico [Nasciturus pro iam nato habetur, si de eius commodo agitur] la legge (art. 1, co. 2, c.c.) consente l'attribuzione di diritti a soggetti non ancora venuti ad esistenza, subordinatamente all'evento della loro nascita. Le ipotesi specificamente previste dal codice sono le seguenti:— nascituri già concepiti: sono capaci di succedere per causa di morte (art. 462 c.c.) e di ricevere per donazione (art. 784 c.c.);— nascituri non concepiti: sono capaci di ricevere per testamento e per donazione, purché siano figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore (art. 462, co. 3 c.c.), o al tempo della donazione (art. 784 c.c.).
Rosalba Moretti
Rosalba Moretti
2025-06-29 04:21:39
Numero di risposte: 7
I nascituri non concepiti sono i bambini e le bambine che, al momento del testamento o anche della donazione, non sono ancora nel grembo materno. In questo caso la legge ammette che possano ricevere donazioni o diventare eredi soltanto se figli di una persona vivente al momento del testamento. La differenza è notevole anche dal punto di vista dei diritti, poiché il diritto ad ereditare da parte del “non ancora concepito”, può sorgere solo a seguito di testamento. Un bambino si considera “concepito” se nasce non più di 300 giorni dopo la morte del padre. (Un esempio è) il nonno che dona un immobile ad un futuro nipote prima ancora del suo concepimento.
Enrica Pagano
Enrica Pagano
2025-06-29 04:03:13
Numero di risposte: 3
Il nascituro non concepito eredita solo in quanto contemplato nel testamento. A differenza del concepito, il quale ha una capacità di succedere generale ed, essendo abilitato a ricevere non solo per testamento, è un potenziale destinatario anche della vocazione ex lege, il nascituro non ancora concepito ha una capacità di succedere limitata al campo della successione testamentaria, come confermato dall'art. 462, comma 3, c.p.c., il quale ammette che "i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benchè non ancora concepiti" possano rendersi destinatari di un'attribuzione mortis causa soltanto a fronte di una espressa volontà testamentaria che li contempli. E poichè il diritto a succedere di chi viene all'eredità secondo l'istituto della rappresentazione - con cui si realizza il subingresso legale del rappresentante nel luogo e nel grado dell'ascendente rappresentato in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l'eredità - ha carattere originario e deriva direttamente dalla legge, deve escludersi che chi non è ancora concepito al momento dell'apertura della successione, il quale è privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione ex lege del de cuius, possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinchè operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito.
Luna Leone
Luna Leone
2025-06-29 01:43:51
Numero di risposte: 10
Colui che in un determinato momento non è ancora concepito. I nascituri possono ricevere per testamento o donazioni solo se figli di una persona vivente al momento, rispettivamente, della morte del testatore o della donazione.
Oretta Pellegrini
Oretta Pellegrini
2025-06-28 23:18:27
Numero di risposte: 7
I beneficiari dell’attribuzione, pertanto, possono essere sia coloro che sono stati concepiti sia i concepturi, definiti tali coloro che non sono ancora stati concepiti ma che potranno esserlo in futuro. Il legislatore prevede che le persone da cui potranno nascere debbano essere indicate e siano viventi al momento dell’atto dispositivo. Deve considerarsi concepito colui che nascerà entro trecento giorni dal perfezionamento del contratto. Nel caso in cui invece i donatari non siano ancora stati concepiti, il legislatore prevede che le persone da cui potranno nascere debbano essere indicate e siano viventi al momento dell’atto dispositivo. I concepturi sono coloro che non sono ancora stati concepiti ma che potranno esserlo in futuro.
Maria Colombo
Maria Colombo
2025-06-28 23:18:09
Numero di risposte: 7
Il nascituro non ancora concepito al momento dell’apertura della successione ha una capacità di succedere limitata all’ambito della successione testamentaria ex art 462 comma 3 Cod. Civ. Il diritto a succedere di chi viene all’eredità secondo l’istituto della rappresentazione ha carattere originario e deriva direttamente dalla legge, deve escludersi che chi non è ancora concepito al momento dell’apertura della successione, il quale è privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione ex lege del de cuius, possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito. La Corte di Cassazione ha ricondotto l’istituto della rappresentazione solamente alla successione ex lege, escludendo quella testamentaria, anche sulla base della norma ex art. 462 c.c. che vede operante la successione del nascituro non concepito solamente in caso di espressa volontà del testatore. Il concepito ha una capacità di succedere generale ex art. 462 comma 1 Cod. Civ. In particolare, i ricorrenti invocavano l’operatività dell’istituto della rappresentazione ex art. 467 Cod. Civ. La Corte afferma come il diritto a succedere di chi viene all’eredità secondo l’istituto della rappresentazione ha carattere originario e deriva direttamente dalla legge.