Il concepito, invece, è l’essere umano al primo stadio del suo sviluppo biologico, ed in senso giuridico, la definizione fa riferimento a tutto il periodo precedente alla nascita.
Prima di "venire al mondo", il concepito non ha capacità giuridica e tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento dipendono dall’evento nascita.
Nonostante l'acquisto della capacità giuridica si collegato alla nascita, nel secondo comma dell'articolo citato, si prende eccezionalmente in considerazione la condizione del concepito, riconoscendogli alcuni diritti subordinati, però, all’evento della nascita.
Si tratta, in entrambi i casi sopra menzionati, di una serie di diritti provvisori che conferiscono al concepito, quale soggetto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, una sorta di capacità giuridica "provvisoria" o ad "acquisto progressivo".
Il concepito, pur non possedendo un'effettiva capacità giuridica, è un soggetto di diritto, in quanto titolare di una moltitudine di interessi personali riconosciuti sia a livello nazionale che sovranazionale, quali: il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto all’identità personale, il diritto ad una nascita sana, cioè un diritto che tuteli l'incolumità di ogni embrione inteso come entità vivente e il diritto all'onere.
Il primo, quello prevalente, afferma che il concepito non ha capacità giuridica.
E' necessario l'evento nascita per acquistarla.
Seconda un'altra opinione, minoritaria ma degna di interesse, il concepito possiede una capacità giuridica "provvisoria", in quanto soggetto di tutela giuridica, che diventerà definitiva con la nascita oppure scomparirà nel caso in cui il concepito non verrà al mondo.