Accettare l'Eredità: Come si Fa?

Ludovico Romano
2025-07-17 23:08:03
Numero di risposte
: 9
L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione.
In questo caso l’interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:
il certificato di morte,
il certificato ove risulta l’ultima residenza o domicilio del defunto,
il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante,
il codice fiscale del defunto,
la copia autentica dell'eventuale testamento registrato,
la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.
La dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario.
Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto nei tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice.
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare.

Shaira Ferrari
2025-07-11 12:38:25
Numero di risposte
: 9
L’eredità deve essere accettata, nessuno può essere erede contro la propria volontà. L’accettazione può essere espressa o tacita. L’accettazione espressa presuppone un atto scritto, dal quale emerge la propria qualità di “erede” e la volontà di accettare l’eredità nella sua totalità, non è infatti ammessa l’accettazione di eredità parziale. L’accettazione tacita, al contrario, non richiede un atto scritto, ma semplicemente il compimento di un atto che presuppone la volontà di accettare l’eredità e che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, l’esempio classico è la vendita di un bene ereditato. Pertanto, nel momento in cui mi recherò dal notaio per sottoscrivere il contratto di compravendita al fine di vendere la casa lasciatami in eredità da uno dei miei genitori, starò ponendo in essere un atto di accettazione tacita di eredità.
La trascrizione dell’accettazione di eredità è necessaria per garantire il corretto passaggio del bene dal de cuius all’erede e da questo al nuovo acquirente. L’articolo 2650 c.c. sancisce il principio di continuità delle trascrizioni prevedendo che, nel caso in cui un atto di acquisto sia soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni in favore dell’acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto. In generale, per avere un corretto passaggio di un immobile da un proprietario a un altro, serve sempre una trascrizione contro chi vende e una trascrizione in favore di chi acquista. Pertanto, anche nel caso di un passaggio di proprietà a causa del decesso di una persona sarà necessaria sia una trascrizione contro la persona defunta sia una trascrizione in favore dell’erede.
In caso di passaggio di proprietà mortis causa l’atto che rende possibile la trascrizione è proprio l’accettazione di eredità. La presentazione della Dichiarazione di Successione e il pagamento della relativa imposta NON viene considerato atto di accettazione, seppur tacita, di eredità. La presentazione della Dichiarazione di Successione è un adempimento ESCLUSIVAMENTE fiscale, che non comporta alcuna accettazione dell’eredità.

Vania Monti
2025-07-06 19:13:14
Numero di risposte
: 12
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente, entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni. L’accettazione espressa si può fare solo dal notaio. Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta. Per la redazione dell’atto occorre fissare appuntamento. Per la redazione dell'atto occorrono: documento valido di riconoscimento e codice fiscale di tutti i soggetti, copia conforme cartacea del testamento, certificato di morte in carta libera. L’ accettazione con beneficio d’inventario per minori, interdetti, inabilitati amministrati deve essere preceduta dall’autorizzazione del giudice tutelare.

Barbara Marini
2025-06-28 05:27:43
Numero di risposte
: 12
La richiesta della registrazione dell'atto di accettazione dell'eredità di un veicolo può essere presentata dall'erede, o da una persona incaricata dall'erede a uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).
Se, oltre alla richiesta di registrazione, deve essere autenticato presso lo STA anche l’atto di accettazione dell’eredità è necessario che tutti gli eredi si presentino allo STA per effettuare l’autentica della sottoscrizione sull’atto di accettazione.
L'istanza unificata viene sottoscritta da uno degli eredi delegato dagli altri eredi alla sottoscrizione dell’istanza.
A tale fine deve essere sottoscritta una specifica delega a favore dell’erede delegato alla sottoscrizione.
L'atto di accettazione di eredità nella forma della scrittura privata autenticata in bollo e, in caso di successione testamentaria, copia conforme all'originale del testamento oppure estratto del testamento rilasciato dal notaio in bollo.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede.
Fotocopia del Codice Fiscale dell’acquirente o degli acquirenti.
Fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'erede/eredi.
Per effettuare la registrazione dell’accettazione dell’eredità allo STA del PRA consultare la pagina dedicata al servizio di prenotazione per l’appuntamento.

Valdo Riva
2025-06-17 13:28:24
Numero di risposte
: 5
L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione.
L'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione e, una volta acquisita con l'accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi.
Si possono distinguere diverse tipologie di accettazione:
Accettazione espressa: è effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata;
Accettazione tacita: è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l'eredità.
Accettazione presunta (o accettazione ex lege): è un’accettazione prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità.
Accettazione pura e semplice: è un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno.
Accettazione con beneficio d’inventario: è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede.
Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari.

Grazia Amato
2025-06-09 07:36:43
Numero di risposte
: 15
Per essere considerato erede è necessario, innanzitutto, accettare l’eredità.
Le modalità con cui può avvenire l’accettazione dell’eredità sono disciplinate all’interno del codice civile agli art. 470 e ss.
Ciascuna modalità presenta sia vantaggi che svantaggi, oltre che un costo differente per l’erede.
L’accettazione tacita si realizza attraverso il compimento di atteggiamenti e/o azioni che il soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede.
L’accettazione è espressa quando la volontà di accettare l’eredità viene esplicitata dall’erede attraverso un atto pubblico o una scrittura privata.
Per formalizzare l’accettazione dell’eredità è necessario rivolgersi ad un notaio o alla Cancelleria del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione.
L’accettazione con beneficio d’inventario rappresenta l’opzione più costosa per le spese immediate che l’erede è chiamato a sostenere ma che – probabilmente – presenta i maggiori vantaggi.
Per la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, l’erede deve rivolgersi alla Cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione oppure ad un notaio che trasmetterà, poi, l’atto al Tribunale e ne curerà la trascrizione.
In ogni caso, a prescindere dalla modalità prescelta, è opportuno ricordare che l’accettazione retroagisce al momento dell’apertura della successione.
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine di 10 anni dal giorno dell’apertura della successione.
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