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Eredità: Successione o Accettazione?

Artes Verdi
Artes Verdi
2025-07-26 23:34:43
Numero di risposte : 19
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L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione. L'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione e, una volta acquisita con l'accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi. L’accettazione non può essere sottoposta a condizioni o termini, il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri ma è trasmissibile per causa di morte. Si possono distinguere diverse tipologie di accettazione. Accettazione espressa: è effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata. Accettazione tacita: è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l'eredità. Accettazione presunta (o accettazione ex lege): è un’accettazione (pura e semplice) prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. Accettazione pura e semplice: è un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno. Accettazione con beneficio d’inventario: è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari.
Antonietta Gentile
Antonietta Gentile
2025-07-21 18:23:11
Numero di risposte : 6
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Divenire eredi di un defunto è infatti una situazione che richiede il consenso di colui che è “chiamato” all’eredità. Coloro che sono indicati dal testamento o dalla legge come beneficiari del patrimonio ereditario tuttavia non lo acquisiscono per effetto della “semplice” apertura della successione: essi infatti si dicono “chiamati” all’eredità e diventano invece “eredi” veri e propri una volta che essi abbiano effettuato l’accettazione dell’eredità. La legge prevede diverse metodologie di accettazione dell’eredità: l’accettazione “espressa”, l’accettazione “tacita” e l’accettazione per effetto del possesso dei beni ereditari protratto per un certo tempo. L’accettazione tacita si verifica ogni qualvolta il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede. L’accettazione dell’eredità può avvenire anche mediante il possesso dei beni ereditari che un “chiamato” all’eredità abbia per un tempo superiore a tre mesi. Pertanto, visto che, nella normalità dei casi, i chiamati all’eredità sono gli stretti congiunti del de cuius e che quindi costoro, per ragioni di convivenza, sono di regola nel possesso dei beni del defunto stesso, ecco che questo tipo di accettazione è di sicuro quello più ricorrente. Occorre a questo punto sottolineare, specularmente, che chi intenda rinunciare all’eredità perché vi sia il sospetto che l’eredità sia passiva, egli deve prestare attenzione a non aspettare il decorso di tre mesi per effettuare l’atto di rinuncia all’eredità.
Clodovea Giordano
Clodovea Giordano
2025-07-12 16:08:18
Numero di risposte : 15
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La Legge prevede che il chiamato all’eredità abbia tempo dieci anni per prendere la decisione. L’accettazione dell’eredità può essere espressa mediante un atto di accettazione formale dell’eredità oppure tacita. Si ha accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. La predisposizione della dichiarazione di successione ed il conseguente versamento delle relative imposte non fa acquisire al chiamato all’eredità la qualifica di erede. La Giurisprudenza ha difatti da tempo chiarito che la mera presentazione della dichiarazione di successione non integra mai gli estremi dell’accettazione tacita, configurandosi come atto di mero adempimento di obblighi di natura fiscale. La domanda della voltura catastale viene difatti considerata dalla Giurisprudenza un atto con funzione sia fiscale che civile. Pertanto, comporta, per il firmatario, valenza di accettazione tacita dell’eredità. La rinuncia all’eredità, invece, può avvenire solo con le formalità prescritte dalla Legge. Il chiamato all’eredità dovrà fare una dichiarazione di rinuncia avanti al Notaio o al cancelliere del Tribunale in cui si è aperta la successione. La rinuncia verrà trascritta nel registro delle successioni. Una volta accettata l’eredità il chiamato all’eredità diviene erede e non può più rinunciare, trattandosi di una scelta irrevocabile.
Domenico Valentini
Domenico Valentini
2025-07-05 23:38:16
Numero di risposte : 15
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La denuncia di successione, e il pagamento della relativa imposta, è un adempimento fiscale che ha solo uno scopo conservativo. Rientra, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere anche se non ancora erede. L’accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare. Non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede. Non possono invece essere considerati atti di accettazione tacita quelli natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione dell’eredità. Tra questi vi rientra la denuncia di successione che è un mero adempimento fiscale prescritto dalla legge. Costituisce, invece, atto di accettazione tacita dell’eredità, il ricorso presentato dal chiamato all’eredità contro l’avviso di accertamento del maggior valore patrimoniale notificato dall’amministrazione finanziaria. Così come la successiva stipulazione di un concordato per la definizione della controversia. Infatti, questi atti, indipendentemente dalle specifiche intenzioni del chiamato, non sono meramente conservativi. Essi tendono alla definitiva soluzione della questione fiscale relativa all’eredità.
Evita Pagano
Evita Pagano
2025-06-27 14:58:28
Numero di risposte : 29
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La dichiarazione di successione è un adempimento di carattere puramente fiscale e non comporta alcuna accettazione dell’eredità. La dichiarazione di successione va fatta obbligatoriamente prima dell’accettazione dell’eredità. Se per la prima c’è un solo anno di tempo, per la seconda ci sono fino a 10 anni. Anche la funzione dei due adempimenti è completamente diversa. La dichiarazione di successione serve per liquidare le imposte di successione mentre l’accettazione dell’eredità serve per definire la proprietà dei beni del defunto con effetto retroattivo. L’accettazione di eredità o la rinuncia alla stessa va fatta entro 10 anni dal decesso. Tuttavia, se l’erede si trova nel possesso dei beni ereditari deve, entro 40 giorni dal decesso, fare l’inventario di detti beni e, nei successivi 3 mesi, fare la dichiarazione di accettazione o rinuncia all’eredità. La dichiarazione di successione è un adempimento di carattere fiscale che non implica l’accettazione dell’eredità, accettazione che può essere fatta pertanto anche in un momento successivo e con tutta calma. La dichiarazione di successione va depositata entro 1 anno dall’apertura della successione. È interesse degli eredi eseguire l’adempimento il più presto possibile: difatti solo dopo di esso è possibile riscuotere i crediti vantati dal defunto nei confronti di terzi.