Sono esenti da Iva i corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati da un fondo con risorse aventi natura pubblica, sottoposto alla vigilanza dell'Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro.
L’agevolazione è disciplinata dall’ articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto Iva riservata, tra l’altro, alle prestazioni dirette all’eduzione dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, e anche alla formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.
Possono usufruire dell’esenzione gli istituti e le scuole riconosciute dalle pubbliche amministrazioni.
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’argomento con la circolare n. 22/2008 con la quale ha precisato che la definizione di “istituti e scuole” usata dalla norma di riferimento non è tassativa per quanto riguarda i soggetti ammessi al beneficio.
Il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico o di formazione che l'organismo intende realizzare.
L’esenzione vale anche se il riconoscimento di istituti o scuole proviene dall’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica.
Il requisito del riconoscimento pubblico è soddisfatto anche in caso di finanziamento di un progetto didattico o formativo da parte di un ente pubblico, costituendo la sovvenzione, infatti, un atto concludente ai fini, appunto, del riconoscimento.
In tal caso l’esenzione spetta soltanto per il progetto approvato e non per l’intera attività svolata dall’ente finanziato.
L’Agenzia ritiene infatti che può intendersi soddisfatta la condizione del “riconoscimento”, in quanto, come stabilito dalla circolare n. 22/2008, sono presenti sia l'accreditamento presso un organismo assimilabile a un ente pubblico, sottoposto alla vigilanza dell'Anpal, sia il finanziamento con risorse aventi natura pubblica effettuato dal fondo nei confronti degli enti di formazione.
Da ciò deriva che ai corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal fondo in argomento, con risorse aventi natura pubblica, su richiesta delle Agenzie per il lavoro, possa essere applicata l'esenzione Iva prevista dall'articolo 10, del Dpr n. 633/1972.