I corsi di formazione professionale sono esenti da IVA?

Ileana Rossi
2025-08-01 14:50:03
Numero di risposte
: 16
Sono esenti da Iva i corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati da un fondo con risorse aventi natura pubblica, sottoposto alla vigilanza dell'Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro.
L’agevolazione è disciplinata dall’ articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto Iva riservata, tra l’altro, alle prestazioni dirette all’eduzione dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, e anche alla formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.
Possono usufruire dell’esenzione gli istituti e le scuole riconosciute dalle pubbliche amministrazioni.
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’argomento con la circolare n. 22/2008 con la quale ha precisato che la definizione di “istituti e scuole” usata dalla norma di riferimento non è tassativa per quanto riguarda i soggetti ammessi al beneficio.
Il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico o di formazione che l'organismo intende realizzare.
L’esenzione vale anche se il riconoscimento di istituti o scuole proviene dall’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica.
Il requisito del riconoscimento pubblico è soddisfatto anche in caso di finanziamento di un progetto didattico o formativo da parte di un ente pubblico, costituendo la sovvenzione, infatti, un atto concludente ai fini, appunto, del riconoscimento.
In tal caso l’esenzione spetta soltanto per il progetto approvato e non per l’intera attività svolata dall’ente finanziato.
L’Agenzia ritiene infatti che può intendersi soddisfatta la condizione del “riconoscimento”, in quanto, come stabilito dalla circolare n. 22/2008, sono presenti sia l'accreditamento presso un organismo assimilabile a un ente pubblico, sottoposto alla vigilanza dell'Anpal, sia il finanziamento con risorse aventi natura pubblica effettuato dal fondo nei confronti degli enti di formazione.
Da ciò deriva che ai corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal fondo in argomento, con risorse aventi natura pubblica, su richiesta delle Agenzie per il lavoro, possa essere applicata l'esenzione Iva prevista dall'articolo 10, del Dpr n. 633/1972.

Timoteo Donati
2025-07-23 14:36:33
Numero di risposte
: 11
I corsi di formazione professionale organizzati da un ente privato ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense possono beneficiare del regime di esenzione da IVA.
Il Consiglio Nazionale Forense appare un soggetto idoneo ad effettuare il riconoscimento ai fini fiscali, sia con riferimento al requisito soggettivo che oggettivo.
La richiesta di chiarimenti da parte della società che ha presentato domanda di interpello si muove in un contesto normativo ben definito, caratterizzato dall’introduzione di nuove regole per l’accesso alla libera professione di avvocato, che hanno reso obbligatori determinati percorsi formativi.
In risposta a questi cambiamenti, la società interpellante ha ottenuto l’accreditamento necessario presso il Consiglio Nazionale Forense, che certifica come la società sia ente erogatore di formazione conforme ai requisisti previsti dalla legge per l’accesso alla professione di avvocato e pertanto i corsi organizzati dalla società e accreditati dal CNF possono beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20) del decreto IVA.
L’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. 633/72, prevede l’esenzione ai fini IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Le peculiarità intrinseche del Consiglio Nazionale Forense nonché la sua comprovata natura pubblica lo rendono un soggetto pubblico competente per materia idoneo a riconoscere gli enti privati di formazione ex articolo 10, n. 20).
La circolare 22/E del 18 marzo 2008 dell’Agenzia delle Entrate prevede che per gli enti privati che operano nelle aree riconducibili alla competenza di Amministrazioni ed enti pubblici, il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’ottenimento dell’accreditamento.

Gianantonio De Angelis
2025-07-11 16:59:43
Numero di risposte
: 16
L'art. 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) prevede l'esenzione ai fini dell'IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
La circolare 18 marzo 2008, n. 22/E stabilisce che l'applicazione di questa esenzione è subordinata al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo.
Le prestazioni devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.
Le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia, con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative.
Il riconoscimento di un ente non conferisce tuttavia automaticamente l'esenzione IVA a tutte le possibili attività formative organizzate dal soggetto accreditato.
Il riconoscimento di cui all'art. 10, n. 20) del D.P.R. n. 633 del 1972 deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico, che l'organismo intende realizzare.

Giacinto Palumbo
2025-07-11 16:26:20
Numero di risposte
: 26
Le prestazioni per corsi di formazione rese a favore di una società di somministrazione del lavoro da un soggetto privato con finalità di lucro, accreditato presso il fondo Forma.Temp, sono assoggettabili ad Iva.
Secondo l’Agenzia, invece, avrebbe dovuto trovare applicazione il regime di esenzione, stante la presenza – nel caso esaminato – di entrambi i presupposti previsti dalla norma: quello oggettivo e quello soggettivo.
I giudici di secondo grado, ritenendo non provata da parte dell’amministrazione finanziaria la natura pubblica del fornitore, in quanto qualificabile piuttosto come «soggetto privato che lavora sul mercato della formazione professionale con finalità di lucro», evidenziato come sia «ancora aperto un ampio dibattito» sulla natura di organismo pubblico del fondo presso cui il fornitore stesso è accredito, hanno ritenuto non applicabile la norma di esenzione e hanno quindi rigettato l’appello dell’Agenzia.
La questione potrebbe essere risolta grazie ad un emendamento proposto dall’onorevole Rizzetto al testo del Ddl Lavoro, attualmente all’esame del ministero del Lavoro, volto a chiarire la portata dell’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20, del Dpr 633/1972 e i requisiti per la detraibilità dell’Iva sui corsi di formazione.
Sulla specifica questione relativa ai corsi di formazione professionale svolti da soggetti accreditati presso il fondo in questione, ed in generale sulle prestazioni di formazione rese da enti accreditati presso fondi interprofessionali, continuano a susseguirsi contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Rosita Grasso
2025-07-11 15:10:35
Numero di risposte
: 18
L'istante propende per una soluzione interpretativa positiva, mentre l'agenzia delle entrate dissente in quanto ai fini della concessione della iscrizione nei singoli Albi regionali dei Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ogni Ente Regionale, essendo un soggetto pubblico diverso dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, adotterà, nelle proprie aree di competenza territoriale, autonomi criteri di riconoscimento.
L'istante pertanto non potrà applicare l'esenzione prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, alle attività di formazione dalla stessa svolte al di fuori della propria regione dove è iscritta in apposito albo di soggetti accreditati, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui intende svolgere tali corsi.
Nel caso di specie, si precisa infatti che non può trovare applicazione il principio generale contenuto nella risoluzione n. 269/E del 3 luglio 2008, e riferito agli Organismi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica istruzione.
L'istante svolge presso la propria sede l'attività di corsi di aggiornamento e formazione professionale dopo essersi regolarmente iscritta in apposito Albo regionale dei soggetti accreditati per servizi di Istruzione e Formazione professionale.
L'istante applica la esenzione IVA prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 e vorrebbe sapere con l'interpello se questa esenzione è possibile tanto per i corsi svolti nella regione dove ha sede e dove è stata accreditata, quanto a quelli organizzati in altro ambito regionale.
Con Risposta a interpello n 85 del 4 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce aspetti relativi alla esenzione IVA su corsi di formazione professionale e in particolare, ritiene che la società istante non possa applicare l'esenzione prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, alle attività di formazione dalla stessa svolte al di fuori dell'ambito regionale, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui intende svolgere tali corsi.
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