I corsi di formazione professionale sono esenti da IVA?

Gianantonio De Angelis
2025-07-11 16:59:43
Numero di risposte
: 11
L'art. 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) prevede l'esenzione ai fini dell'IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
La circolare 18 marzo 2008, n. 22/E stabilisce che l'applicazione di questa esenzione è subordinata al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo.
Le prestazioni devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.
Le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia, con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative.
Il riconoscimento di un ente non conferisce tuttavia automaticamente l'esenzione IVA a tutte le possibili attività formative organizzate dal soggetto accreditato.
Il riconoscimento di cui all'art. 10, n. 20) del D.P.R. n. 633 del 1972 deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico, che l'organismo intende realizzare.

Giacinto Palumbo
2025-07-11 16:26:20
Numero di risposte
: 11
Le prestazioni per corsi di formazione rese a favore di una società di somministrazione del lavoro da un soggetto privato con finalità di lucro, accreditato presso il fondo Forma.Temp, sono assoggettabili ad Iva.
Secondo l’Agenzia, invece, avrebbe dovuto trovare applicazione il regime di esenzione, stante la presenza – nel caso esaminato – di entrambi i presupposti previsti dalla norma: quello oggettivo e quello soggettivo.
I giudici di secondo grado, ritenendo non provata da parte dell’amministrazione finanziaria la natura pubblica del fornitore, in quanto qualificabile piuttosto come «soggetto privato che lavora sul mercato della formazione professionale con finalità di lucro», evidenziato come sia «ancora aperto un ampio dibattito» sulla natura di organismo pubblico del fondo presso cui il fornitore stesso è accredito, hanno ritenuto non applicabile la norma di esenzione e hanno quindi rigettato l’appello dell’Agenzia.
La questione potrebbe essere risolta grazie ad un emendamento proposto dall’onorevole Rizzetto al testo del Ddl Lavoro, attualmente all’esame del ministero del Lavoro, volto a chiarire la portata dell’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20, del Dpr 633/1972 e i requisiti per la detraibilità dell’Iva sui corsi di formazione.
Sulla specifica questione relativa ai corsi di formazione professionale svolti da soggetti accreditati presso il fondo in questione, ed in generale sulle prestazioni di formazione rese da enti accreditati presso fondi interprofessionali, continuano a susseguirsi contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Rosita Grasso
2025-07-11 15:10:35
Numero di risposte
: 13
L'istante propende per una soluzione interpretativa positiva, mentre l'agenzia delle entrate dissente in quanto ai fini della concessione della iscrizione nei singoli Albi regionali dei Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ogni Ente Regionale, essendo un soggetto pubblico diverso dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, adotterà, nelle proprie aree di competenza territoriale, autonomi criteri di riconoscimento.
L'istante pertanto non potrà applicare l'esenzione prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, alle attività di formazione dalla stessa svolte al di fuori della propria regione dove è iscritta in apposito albo di soggetti accreditati, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui intende svolgere tali corsi.
Nel caso di specie, si precisa infatti che non può trovare applicazione il principio generale contenuto nella risoluzione n. 269/E del 3 luglio 2008, e riferito agli Organismi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica istruzione.
L'istante svolge presso la propria sede l'attività di corsi di aggiornamento e formazione professionale dopo essersi regolarmente iscritta in apposito Albo regionale dei soggetti accreditati per servizi di Istruzione e Formazione professionale.
L'istante applica la esenzione IVA prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 e vorrebbe sapere con l'interpello se questa esenzione è possibile tanto per i corsi svolti nella regione dove ha sede e dove è stata accreditata, quanto a quelli organizzati in altro ambito regionale.
Con Risposta a interpello n 85 del 4 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce aspetti relativi alla esenzione IVA su corsi di formazione professionale e in particolare, ritiene che la società istante non possa applicare l'esenzione prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, alle attività di formazione dalla stessa svolte al di fuori dell'ambito regionale, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui intende svolgere tali corsi.
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