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Quali sono le prestazioni esenti da IVA?

Danthon Lombardi
Danthon Lombardi
2025-07-22 15:34:00
Numero di risposte : 17
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L'articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA prevede che sono esenti dall'imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. In merito all'ambito oggettivo è stato precisato che l'applicazione dell'articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia. Anche nel caso in cui appaia che le persone che sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a carattere profilattico non soffrono di alcuna malattia o anomalia di salute l'inclusione di tali prestazioni nella nozione di «prestazioni mediche» è conforme all'obiettivo di ridurre il costo delle spese sanitarie. Per la Corte di Giustizia in sostanza è lo scopo della prestazione medica che determina se quest'ultima debba essere esentata da IVA. Pertanto, se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare, vuoi mantenendola vuoi ristabilendola, la salute, l'esenzione non si applica a tale prestazione. Riguardo al profilo soggettivo dell'esenzione in commento, per l'articolo 131 della Direttiva IVA, l'individuazione delle professioni e arti sanitarie è demandata ai singoli Stati Membri. Sul punto la circolare n. 4/E del 2005 precisa che la prestazione medica o paramedica può essere esente dall'IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002. Ne consegue che il servizio reso da Farmacia nell'ambito di un programma non può rientrare nell'ambito dell'esenzione IVA disposta dall'articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA laddove manchi il requisito oggettivo, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia.
Andrea Longo
Andrea Longo
2025-07-11 17:25:22
Numero di risposte : 18
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Le operazioni esenti, invece, riguardano cessioni di beni e prestazioni di servizi individuate espressamente dalla legge. Per esempio, rientrano tra le operazioni esenti le prestazioni sanitarie, le attività educative e culturali, alcune operazioni immobiliari. L’elenco completo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi esenti si trovano nell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972. Operazioni non imponibili comprendono le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei rapporti con l’estero. Si tratta in particolare di: esportazioni operazioni assimilate alle esportazioni servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali cessioni ai viaggiatori extracomunitari operazioni con San Marino e Città del Vaticano operazioni effettuate nell’ambito dei rapporti regolati da Trattati ed accordi internazionali cessioni intracomunitarie. In mancanza di uno o più requisiti, in via generale, l’operazione è esclusa dall’Iva, quindi l’operatore non deve né addebitare l’imposta al cliente né versarla successivamente all’Erario. In generale, sono escluse dall’applicazione dell’Iva tutte le operazioni in cui manca almeno uno dei seguenti tre requisiti: requisito soggettivo: chi compie l’operazione è un soggetto che svolge in modo abituale un’attività commerciale o agricola, un’arte o una professione e quella operazione si riferisce all’attività economica requisito oggettivo: l’operazione deve consistere in una cessione di beni o prestazione di servizi requisito territoriale: l’operazione deve essere territorialmente rilevante in Italia.