L'articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA prevede che sono esenti dall'imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.
In merito all'ambito oggettivo è stato precisato che l'applicazione dell'articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.
Anche nel caso in cui appaia che le persone che sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a carattere profilattico non soffrono di alcuna malattia o anomalia di salute l'inclusione di tali prestazioni nella nozione di «prestazioni mediche» è conforme all'obiettivo di ridurre il costo delle spese sanitarie.
Per la Corte di Giustizia in sostanza è lo scopo della prestazione medica che determina se quest'ultima debba essere esentata da IVA.
Pertanto, se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare, vuoi mantenendola vuoi ristabilendola, la salute, l'esenzione non si applica a tale prestazione.
Riguardo al profilo soggettivo dell'esenzione in commento, per l'articolo 131 della Direttiva IVA, l'individuazione delle professioni e arti sanitarie è demandata ai singoli Stati Membri.
Sul punto la circolare n. 4/E del 2005 precisa che la prestazione medica o paramedica può essere esente dall'IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002.
Ne consegue che il servizio reso da Farmacia nell'ambito di un programma non può rientrare nell'ambito dell'esenzione IVA disposta dall'articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA laddove manchi il requisito oggettivo, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia.