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Quando IVA al 10% e quando al 22?

Sirio Valentini
Sirio Valentini
2025-08-05 05:26:22
Numero di risposte : 15
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Il nostro ordinamento prevede l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa. L'IVA 10% costituisce, inoltre, il regime naturale per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Sono soggette all’aliquota IVA agevolata del 10% le prestazioni aventi per oggetto “interventi di recupero del patrimonio edilizio ... realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.” Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono: interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Gli interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. L'applicazione di tale aliquota ridotta è compatibile, al ricorrere dei relativi presupposti, sia con la detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia con la detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico dell’edificio. Nella nostra consueta rubrica, attraverso una serie di domande e risposte, analizziamo in quali casi si può applicare l’Iva agevolata al 10% per gli interventi di recupero edilizio.
Lia Ruggiero
Lia Ruggiero
2025-07-30 03:46:45
Numero di risposte : 16
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Si tratta in tal caso dei lavori di Ristrutturazione abilitati da un titolo come la Scia o il Permesso di costruire, in questo caso è possibile chiedere iva al 10% sia sulla prestazione d’opera sia su tutti i materiali. Per la manutenzione straordinaria l’iva è al 10% sulla prestazione mentre solo su alcuni tipi di beni, i famosi "beni significativi", l’iva è sempre calcolata al 22% in misura variabile a seconda della manodopera occorrente per installarla. Ad es.: rifacimento bagno: prezzo complessivo Euro 5.000 di cui Euro 2.000 di manodopera e 3000 di sanitari, di questi 5.000 euro , la prestazione d'opera 2000+ un importo pari alla prestazione 2000 sarà con Iva al 10% mentre sui 1000 euro restanti sarà con Iva al 22%. Anche le porte interne sono beni significativi pertanto in un regime di manutenzione straordinaria l'aliquota Iva viene sempre calcolata mista, al 10% su un importo pari al doppio della prestazione e al 22% sul residuo importo della fornitura. Nel caso invece ci si trovi in un regime di "ristrutturazione" con titolo abilitativo come la SCIA l'iva è al 10% sull'importo totale, anche sui beni significativi come le porte interne.
Sabrina Sanna
Sabrina Sanna
2025-07-22 12:27:19
Numero di risposte : 13
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L’aliquota del 4% non è mai applicata per gli interventi che usufruiscono della detrazione sul risparmio energetico, ma è applicata in caso di detrazione del 50% per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e precisamente per la prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati a tale scopo. L’aliquota del 10%, invece, oltre al caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi diversi dalla prima casa, è applicata per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla ristrutturazione edilizia. La legge finanziaria 2010 ha disposto l’applicazione dell’aliquota al 10% sulle prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sui fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata. Per “fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata” si intende: singole unità immobiliari a destinazione abitativa a prescindere dall’utilizzo, e relative pertinenze; interi fabbricati con più del 50 per cento della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata. L’Iva al 10% riguarda anzitutto la prestazione del servizio reso, vale a dire il lavoro svolto ai fini del completamento dell’opera di manutenzione. Per quanto riguarda invece l’acquisto dei prodotti, l’applicazione dell’aliquota agevolata avviene esclusivamente nell’ambito del contratto di appalto. Ipotizzando invece che sia il contribuente ad acquistare direttamente i materiali da una ditta X, per poi far eseguire i lavori da una ditta Y, il 10% sarà applicato solo sui lavori e non sull’acquisto. Ciò significa che nel caso dei suddetti beni, la quota del prezzo di acquisto assoggettata ad aliquota agevolata sarà al massimo quella che coincide col servizio di manodopera, mentre sulla quota eccedente si applicherà l’Iva al 22%. Se il costo dell’installazione ammonta a 2.000 euro, mentre per il semplice acquisto si sono pagati 3.000 euro, l’Iva al 10% sarà applicata su tutti i 2.000 euro dell’installazione, più sui 2.000 euro spesi per l’acquisto. Sui restanti 1.000 euro dell’acquisto si applicherà invece l’Iva ordinaria al 22%.
Cleros Benedetti
Cleros Benedetti
2025-07-11 20:28:25
Numero di risposte : 20
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Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitive, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%: ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente, alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio, alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.