Cosa cambia per l'IVA nel terzo settore dal 1° gennaio 2025?

Felicia Riva
2025-07-11 21:05:29
Numero di risposte
: 13
È ufficiale: le disposizioni sulla fiscalità del Terzo settore si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2026. La modifica principale riguarda l’eliminazione del passaggio sull’autorizzazione della Commissione europea, sostituito con la precisa indicazione in merito all’operatività del nuovo regime fiscale, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. La “comfort letter”, quindi, visto il decreto legge, ha di fatto rappresentato l’atteso via libera da parte dell’Europa, stabilendo che il nuovo impianto fiscale non prevede aiuti di Stato, ma riconosce la specifica natura di questo complesso sistema che è il Terzo settore italiano. Il dl Fiscale lascia ancora aperto – così come indicato nella “comfort letter” – il tema dei titoli di solidarietà, la cui operatività rimane soggetta all’autorizzazione della Commissione europea. Le modifiche sono riportate nell’art. 14 del Dl Fiscale. Al netto di queste previsioni, quindi, anche per le imprese sociali il nuovo impianto fiscale diventerà operativo a partire da gennaio 2026.

Ninfa Ricci
2025-07-11 20:21:50
Numero di risposte
: 6
Dal 1° gennaio 2025 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni che attualmente beneficiano dell'esclusione IVA fossero assoggettate a imposta. Tuttavia, grazie alla proroga approvata il 9 dicembre 2024, l'entrata in vigore della riforma slitta al 10 gennaio 2026. Il termine per l'applicazione delle nuove regole è quindi fissato al 10 gennaio 2026. La proroga fa slittare il termine, permettendo alle associazioni di continuare ad operare senza gli adempimenti IVA fino al 10 gennaio 2026. Dal 1° gennaio 2025 le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di enti associativi non sarebbero più escluse dall'IVA, ma sarebbero state soggette a esenzione IVA, con nuovi adempimenti fiscali. Il Milleproroghe 2025 ha rinviato questa riforma, posticipando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 10 gennaio 2026. Gli enti beneficiari dell'esenzione IVA, tra cui le ASD, continueranno a operare sotto il regime attuale fino alla nuova scadenza. Con l'approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, il governo ha dato tempo agli enti del Terzo Settore di adeguarsi al nuovo sistema fiscale, evitando problematiche burocratiche e fiscali per il momento.

Mirella Bernardi
2025-07-11 19:43:57
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: 9
Dal 1° gennaio 2025 era prevista l’entrata in vigore delle novità contenute nel D.L. n. 146/2021 per gli enti associativi.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che attualmente beneficiano dell’esclusione dall’IVA verranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Tuttavia in data 9 dicembre il Governo ha approvato il decreto Milleproroghe che prevede tra le altre proroghe, anche lo slittamento del termine dell’esenzione IVA per gli enti associativi del terzo settore al 2026.
Come recita il comunicato stampa dell’Esecutivo viene prorogato al 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi.
Il passaggio dall’esclusione all’esenzione non modifica il trattamento economico dei corrispettivi percepiti dagli enti per i servizi resi ai soci.
La modifica è importante perché implica l’apertura della partita IVA per molte organizzazioni che finora hanno operato solo con il codice fiscale e sono state esonerate dagli obblighi di fatturazione elettronica, dall’obbligo delle registrazioni contabili, dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche e dalla presentazione della dichiarazione IVA.
La proroga al 2026 consentirà agli enti associativi di valutare più attentamente le opzioni disponibili a fronte dei nuovi obblighi fiscali.
Una delle principali scelte per molti enti associativi sarà l’adesione al regime speciale ex L. 398/1991.

Rosanna Esposito
2025-07-11 18:44:21
Numero di risposte
: 15
Dal 1° gennaio 2025 era prevista l'entrata in vigore delle novità contenute nel Dl n 146/2021 per gli enti associativi. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che attualmente beneficiano dell’esclusione dall'IVA verranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta, ma per ora la decorrenza di tale norma è ulteriormente prorogata. Si proroga al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Ricordiamo che tali enti, quando entrerà in vigore la norma ora prorogata, non dovranno sempre applicare l’IVA alle operazioni effettuate, infatti molte volte beneficiano della esenzione, però il venir meno del regime di “de-commercializzazione” IVA determinerà un aggravio di adempimenti a carico degli stessi in quanto le operazioni esenti, a differenza di quelle escluse, sono soggette a obblighi formali per l'IVA. Dal 1° gennaio prossimo dovevano diventare efficaci le novità previste dal Dl n 146/2021 per gli enti associativi. Il comma 9, dell’articolo 3, di modifica del secondo periodo del comma 683 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, differisce al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.
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