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Quali corsi di formazione sono detraibili?

Giuseppa Pagano
Giuseppa Pagano
2025-08-29 08:00:42
Numero di risposte : 12
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I costi sono ammesse a beneficiare delle detrazioni d’imposta del 19%. Le spese soggette alla detrazione sono quelle dirette all’istruzione secondaria e universitaria oltre che scuole di specializzazione post universitaria, perfezionamento o corsi di formazione avanzata e anche i master – part time e full time, a patto che siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione – nonché le scuole di specializzazione finalizzate all’inserimento nel corpo docente o altri corsi svolti presso strutture pubbliche e private. Sono comprese anche le spese sostenute per accedere ai corsi via test di ingresso. Circa le spese sostenute per la frequenza di master gestiti da università private, la detrazione compete a condizione che il master/corso, per durata e struttura dell’insegnamento, sia assimilabile, comparabile ai corsi universitari o di specializzazione, e sempre che gli stessi siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. La detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Rientrano tra le detrazioni non espressamente previste dalla norma anche i costi di iscrizione al dottorato per la quota parte a carico del dottorando. Iva: detrazione al 100%. Anche per quanto concerne le spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione. Le imposte sui redditi: sono deducibili al 50%. In pratica, si presume che una quota delle spese abbia finalità di carattere extra professionale. Inoltre la disposizione, secondo la circolare 53/E/2008, deve essere combinata con la norma che limita ulteriormente al 75% la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente quando le spese di vitto o alloggio riguardano la partecipazione a convegni o a corsi di formazione professionale, sono deducibili nel ridotto limite del 37,5% (cioè il 75% del 50%).
Danny Ferraro
Danny Ferraro
2025-08-16 08:09:36
Numero di risposte : 19
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L'articolo 15 del Tuir, alla lettera e) del comma 1, riconosce il diritto a detrarre dall'Irpef il 19% delle spese di istruzione. Vi rientrano quelle per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciuti in base all’ordinamento universitario, corsi di perfezionamento, master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati, nonché per dottorati di ricerca. Se il corso frequentato non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi menzionate, la relativa spesa non è detraibile.
Alessandro Sanna
Alessandro Sanna
2025-08-15 22:10:15
Numero di risposte : 22
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Le spese deducibili professionisti includono, tra le altre, quelle sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione continua. Questi costi devono essere direttamente collegati all’attività professionale svolta, e la loro deducibilità è regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La detrazione dei corsi di formazione professionisti riguarda invece la possibilità di sottrarre una percentuale delle spese sostenute direttamente dall’imposta lorda. L’IVA pagata sui corsi di formazione può essere detratta se questi sono strettamente collegati all’attività professionale svolta e se il professionista è soggetto passivo d’imposta. Per stabilire se una spesa per la formazione è deducibile o detraibile, è necessario considerare il contesto in cui è stata sostenuta e la natura dell’attività professionale. Ecco alcuni punti chiave: Documentazione adeguata: conserva tutte le fatture e ricevute relative ai corsi di formazione, poiché saranno necessarie per dimostrare la natura delle spese sostenute. Relazione con l’attività: le spese devono essere inerenti all’attività professionale. Questo significa che devono contribuire direttamente al miglioramento delle competenze necessarie per svolgere la professione. Normative fiscali: è fondamentale essere aggiornati sulle normative fiscali vigenti, che possono influenzare la possibilità di deduzione o detrazione. Partecipare a corsi di formazione continua per i professionisti e accumulare crediti formativi professionali è fondamentale per garantire un aggiornamento costante delle proprie competenze. Grazie alle opportunità offerte da 360 Forma, puoi scegliere i corsi più adatti alle tue esigenze professionali, garantendo al contempo una gestione fiscale ottimale delle spese sostenute.
Dindo Monti
Dindo Monti
2025-08-02 02:41:32
Numero di risposte : 17
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Sono detraibili le spese sostenute per la frequentazione anche dei seguenti corsi: Corsi telematici, Corso SISS, Contributo per la preselezione universitaria, Dottorato di ricerca, Corso di laurea in Teologia, Spesa per la frequenza degli istituti tecnici superiori, Spese per la gita scolastica, Tirocini Formativi Attivi. Se la formazione è sostenuta da istituti privati ed è del tipo corsi di specializzazioni o master, la detrazione non spetta. È necessario infatti che tali corsi siano gestiti da università pubbliche o private. A potersi detrarre non sono solo le spese vive di istruzione ma anche le erogazioni liberali versate a favore degli istituti scolastici. Tali erogazioni, oltre a non dover avere scopo di lucro per gli istituti che le ricevono, devono essere finalizzate alle seguenti attività: All’innovazione tecnologica, All’edilizia scolastica, All’ampliamento dell’offerta formativa. Tra le spese detraibili e che rientrano nel concetto di frequenza scolastica, vi sono anche le spese per la mensa, a patto che il servizio sia deliberato dall’istituto scolastico. Per poter portare in detrazione le spese di mensa scolastica, è necessario che queste siano state pagate attraverso mezzi tracciabili in cui sia evidente il nome della scuola e dell’alunno. Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. L’ammontare complessivo di quanto spettante dalla detrazione delle spese sostenute, non può essere superiore a 400 euro. La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa, nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.
Lina Monti
Lina Monti
2025-07-28 18:40:57
Numero di risposte : 25
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Le spese di istruzione dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado sono detraibili. Inoltre, si possono detrarre le spese universitarie, comprese quelle relative ai corsi di specializzazione, dottorati di ricerca e master. Le spese di istruzione detraibili comprendono le tasse di iscrizione e frequenza. I contributi versati per i corsi e laboratori di lingue, teatro, musica e altre attività, purché organizzati dalle scuole frequentate, sono detraibili. Il trasporto scolastico, anche se fornito da soggetti esterni alla scuola, è detraibile. Le gite scolastiche e, in genere, le attività culturali e ricreative svolte per ampliare l’offerta formativa, sono detraibili. La mensa, sia se il servizio è prestato dalla scuola ovvero fornito dal Comune o da altri Enti, è detraibile. Le spese di istruzione e scolastiche sono detraibili al 19% della spesa totale sostenuta nel corso dell’anno d’imposta considerato. Per i licei musicali ed i conservatori, in aggiunta alle detrazioni ordinarie, è previsto un bonus per l’acquisto di strumenti musicali. I genitori di bambini o ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), diagnosticati e certificati dal medico, possono fruire di una detrazione del 19% per l’acquisto di strumenti didattici e supporti tecnici o informatici compensativi.
Eliziario Vitali
Eliziario Vitali
2025-07-24 00:00:35
Numero di risposte : 14
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Risultano detraibili ai fini Irpef nella misura del 19% tutte le spese sostenute per i familiari a carico per corsi di istruzione per la scuola primaria, secondaria, elementari, medie, corsi universitari e corsi di specializzazione e perfezionamento sostenuti presso atenei pubblici e privati. La detrazione spettava anche per gli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Un altro cambiamento importante è rappresentato dalla cancellazione della differenza di detrazione tra istituti privati e pubblici per le sole scuole dell’infanzia, primo ciclo di istruzione, scuole secondarie di secondo grado. A conti fatti, dunque, a prescindere dal livello di istruzione e dal tipo di istituto frequentato l’importo massimo detraibile è 800€ annui per studente: su questo sarà applicata una detrazione del 19% che darà luogo ad un risparmio sull’imposta lorda pari a 152€. Il MIUR ha stabilito massimali di spesa differenti per quanto riguarda le università tenendo conto dell’area geografica in cui ha sede l’Ateneo e della macro-area disciplinare dove si colloca il corso frequentato dallo studente. Non sussiste più il requisito di affinità tra il corso di laurea frequentato in un ateneo privato e lo stesso presente in quello statale più vicino. Annualmente il MIUR aggiorna attraverso uno specifico decreto le soglie massime di spesa detraibile per tutti coloro che frequentano corsi universitari presso atenei privati. Le detrazioni previste per i corsi post – laurea sono le seguenti: NORD CENTRO SUD e ISOLE CORSI DI DOTTORATO, DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO € 3.900 € 3.100 € 2.900
Artemide Martino
Artemide Martino
2025-07-11 22:33:27
Numero di risposte : 13
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Nel modello 730, un professionista può detrarre diverse spese di formazione che sono rilevanti per la propria attività professionale. Alcune comunemente detraibili in Italia riguardano: Corsi di formazione e aggiornamento professionale, Master e programmi di formazione post-laurea, Corsi di lingua straniera, Corsi di informatica e tecnologia, Corsi di management e leadership. Le spese detraibili sono l’iscrizione a corsi di formazione frontali od online, ma anche le spese di viaggio, vitto e alloggio correlati. Con l’emanazione della Legge 81/2017, detta “Job Act Autonomi”, è stata definita la detraibilità al 100% con un limite pari a 10.000€ annui.
Marianna De Angelis
Marianna De Angelis
2025-07-11 19:55:43
Numero di risposte : 13
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La detrazione IRPEF si applica in relazione alle spese per la frequenza a corsi di istruzione universitaria. Tra le spese che sono indicati come detraibili vi rientrano: corsi di istruzione universitaria; corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MUR; corsi di perfezionamento tenuti presso l’università master universitari. Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata. la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; corsi di dottorato di ricerca istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie nuovi corsi istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM) la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nell’elenco dei corsi le cui spese sono detraibili vi rientrano quindi anche i “percorsi abilitanti” di cui al DPCM 4 agosto 2023 e al D.lgs 59/2017 così come vi rientravano anche le spese relative ai “vecchi” TFA di cui al DM 249/2010 e ai corsi universitari di specializzazione.
Tosca Conte
Tosca Conte
2025-07-11 17:54:21
Numero di risposte : 15
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La formazione professionale pur essendo, ormai un obbligo non solo morale, ma anche giuridico, ha costi che possono incidere notevolmente sull’attività professionale. Proprio per questo motivo, ogni professionista, può detrarre dalle tasse i costi che sostiene per l’aggiornamento professionale. In particolare in seguito al Job Act Autonomi del 2017, la detraibilità è passata dal 50 al 100% con un limite pari a 10.000€ annui. Vediamo nel dettaglio quali sono le spese detraibili al 100%: – L’iscrizione ai corsi di formazione frontali o online. La deducibilità si attua solo sulla la formazione relativa alla propria attività lavorativa e in seguito alla certificazione delle spese sostenute.