Quali corsi di formazione sono detraibili?

Artemide Martino
2025-07-11 22:33:27
Numero di risposte
: 6
Nel modello 730, un professionista può detrarre diverse spese di formazione che sono rilevanti per la propria attività professionale. Alcune comunemente detraibili in Italia riguardano: Corsi di formazione e aggiornamento professionale, Master e programmi di formazione post-laurea, Corsi di lingua straniera, Corsi di informatica e tecnologia, Corsi di management e leadership. Le spese detraibili sono l’iscrizione a corsi di formazione frontali od online, ma anche le spese di viaggio, vitto e alloggio correlati. Con l’emanazione della Legge 81/2017, detta “Job Act Autonomi”, è stata definita la detraibilità al 100% con un limite pari a 10.000€ annui.

Marianna De Angelis
2025-07-11 19:55:43
Numero di risposte
: 10
La detrazione IRPEF si applica in relazione alle spese per la frequenza a corsi di istruzione universitaria.
Tra le spese che sono indicati come detraibili vi rientrano:
corsi di istruzione universitaria;
corsi universitari di specializzazione.
Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MUR;
corsi di perfezionamento tenuti presso l’università
master universitari.
Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata.
la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
corsi di dottorato di ricerca
istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie
nuovi corsi istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado
corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM)
la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Nell’elenco dei corsi le cui spese sono detraibili vi rientrano quindi anche i “percorsi abilitanti” di cui al DPCM 4 agosto 2023 e al D.lgs 59/2017 così come vi rientravano anche le spese relative ai “vecchi” TFA di cui al DM 249/2010 e ai corsi universitari di specializzazione.

Tosca Conte
2025-07-11 17:54:21
Numero di risposte
: 8
La formazione professionale pur essendo, ormai un obbligo non solo morale, ma anche giuridico, ha costi che possono incidere notevolmente sull’attività professionale.
Proprio per questo motivo, ogni professionista, può detrarre dalle tasse i costi che sostiene per l’aggiornamento professionale.
In particolare in seguito al Job Act Autonomi del 2017, la detraibilità è passata dal 50 al 100% con un limite pari a 10.000€ annui.
Vediamo nel dettaglio quali sono le spese detraibili al 100%:
– L’iscrizione ai corsi di formazione frontali o online.
La deducibilità si attua solo sulla la formazione relativa alla propria attività lavorativa e in seguito alla certificazione delle spese sostenute.
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