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Quali sono le regole per la tolleranza costruttiva nel condono edilizio?

Evita Coppola
Evita Coppola
2025-07-20 08:43:37
Numero di risposte : 4
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Le tolleranze costruttive costituiscono degli scostamenti rispetto all’altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e ad ogni altro parametro delle singole unità immobiliari. Tali scostamenti sono considerati lievi e non implicano una violazione edilizia. Le tolleranze esecutive sono irregolarità eseguite durante i lavori che non comportano violazioni della disciplina edilizia e urbanistica e non pregiudicano l’agibilità dell’immobile. Se gli scostamenti, rispetto alle misure autorizzate, si mantengono nel range delle tolleranze costruttive ed esecutive, i tecnici abilitati possono attestare lo stato legittimo dell’immobile. Il Salva Casa ha ampliato il perimetro delle tolleranze per far aumentare il numero degli immobili legittimi senza bisogno di avviare una procedura di accertamento di conformità per ottenere la sanatoria edilizia. Si definiscono tolleranze costruttive gli scostamenti entro il 2% delle misure indicate nel progetto allegato al titolo abilitativo che ha autorizzato la realizzazione dell’immobile. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, le tolleranze costruttive hanno una percentuale variabile, che dipende dalla superficie dell’immobile. Le tipologie di difformità indicate non sono cumulative, ma alternative. Le tolleranze esecutive comprendono le variazioni geometriche, delle finiture, della collocazione degli impianti e delle opere interne. Il Mit ha risposto che se la difformità riguarda due distinti parametri e soltanto uno dei due supera la percentuale massima di scostamento indicata, si può dichiarare la tolleranza con riferimento alla difformità rientrante nella percentuale, mentre occorre un procedimento edilizio in sanatoria per quella che supera tale soglia. Il Mit ha aggiunto che le tipologie di difformità indicate non sono cumulative, ma alternative. Il Mit ha spiegato che si applica sempre la soglia del 2%, sia nel caso in cui l’intervento sia stato realizzato prima del 24 maggio 2024, sia nel caso in cui si stato realizzato successivamente. A queste il Salva Casa ha aggiunto il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. Il Mit ha chiarito che le regole sulle tolleranze esecutive non si applicano agli immobili vincolati, per i quali bisogna intraprendere le procedure di sanatoria. Il tecnico abilitato deve attestare che le tolleranze costruttive rispettano le disposizioni per le costruzioni in zona sismica contenute nel Testo unico dell’edilizia. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento, deve essere trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale e per l’esercizio dei controlli. L’applicazione delle disposizioni sulle tolleranze non può limitare i diritti dei terzi. Il Mit nelle Linee Guida ha spiegato che “l’attività del tecnico deve limitarsi alla verifica del rispetto delle disposizioni pubblicistiche in punto di rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescindendo, quindi, dalla disamina di aspetti privatistici”. Sono infine previste sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.